Torniamo a parlare del D.L. 24/3/2022 (precedente documento del 26/3/2022) anche alla luce della nota MI prot. n. 620 del 28/3/2022 con alcune valutazioni tecniche ed una valutazione politica.
Cosa succede al personale ATA?
Il personale ATA non vaccinato dal 25/03/2022 (entrata in vigore del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022) può rientrare in servizio, poiché dal 24/03/2022 termina la sospensione stabilita dalla previgente normativa. In questo senso si pronuncia anche il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 620 del 28/3/2022.
Le istituzioni scolastiche interessate invieranno alla RTS di riferimento il provvedimento di cessazione e termine della sospensione.
Cosa succede ai docenti?
A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Costituendo, però, la vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni per i docenti, il DS attiverà la procedura già prevista nel nuovo art. 4 ter.2 di cui al Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (già novellato dal Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24).
Il Dirigente Scolastico procederà con la verifica dell’adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di adempimento vaccinale il docente potrà essere adibito alla normale attività didattica.
Nei casi in cui, invece, non risulti l'effettuazione della vaccinazione (o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto) il Dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito), o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento rappresenterà il passaggio propedeutico tramite il quale il dirigente scolastico potrà “utilizzare” il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. A detto personale si applicheranno, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento, ovvero: CCNI del 25/6/2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - artt. 4 comma 2 e 17 comma. 5 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007 (con particolare riguardo all’art. 2 c. 4 e all’art. 3).
L’utilizzazione del docente sarà oggetto di provvedimento dirigenziale che richiamerà la normativa ad oggi vigente (anche con riferimento alla Nota Ministeriale Prot. 620 del 28 Marzo 2022 avente per oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022).
I dirigenti scolastici provvederanno, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquisteranno il diritto (dovere) di svolgere l'attività didattica.
Il personale docente e il personale ATA sprovvisto di vaccinazione, fino al 30/4/2022, dovrà possedere (ed esibire) una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.
Nel caso non fossero in possesso e/o non esibissero il green pass base non sarà possibile svolgere alcuna prestazione lavorativa e il Dirigente Scolastico dovrà avviare il procedimento disciplinare relativo all’assenza ingiustificata.
La valutazione politica complessiva è che, con riferimento al personale docente, sia stata assunta una decisione ingiustificata, ingiustificabile e pure costosa (oltre 29 milioni di euro).
Si stabilisce la condizione che per i docenti non vaccinati l’obbligo non è obbligo. Infatti, potranno rientrare a scuola senza insegnare (compito per il quale sono stati assunti) e a retribuzione piena. Premiare chi non rispetta le regole è un pessimo insegnamento: offende la quasi totalità del personale scolastico che ha adempiuto e sottrae risorse da destinare a miglior causa.
Lì, 30.03.2022
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani