Il Ministero dell’Istruzione interviene di nuovo sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini con la Nota Prot. 781 del 14/04/2022, a quasi due mesi dall’inizio del conflitto e questa volta per fornire indicazioni più operative.
Questo il contesto di riferimento:
- al 14/04/2022 17.657 gli studenti ucraini accolti nelle scuole italiane: 3.728 bambini nella scuola dell’infanzia, 8.196 nella scuola primaria, 4.203 ragazzi nella scuola secondaria di primo grado e 1.530 in quella di secondo grado. Con una presenza sul territorio particolarmente rilevante in Lombardia, Emilia-Romagna e Campania.
- al 21/04/2022 sono 98.406 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, di queste, 50.875 sono donne, 11.952 uomini e 35.579 minori.
La nota sofferma l’attenzione sull’organizzazione dell’accoglienza, partendo dalla gestione delle iscrizioni fino ad arrivare all’aspetto più squisitamente didattico in merito alla validità dell’anno scolastico e al Piano didattico personalizzato.
Da subito si sottolinea come il diritto all’istruzione sia predominante e, quindi, le scuole dovranno garantirlo anche di fronte alla mancanza di documentazioni anagrafiche, ovvero documentazioni irregolari o incomplete, alla eventuale irregolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, alla probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina. Diritto all’istruzione da una parte e obbligo scolastico dall’altra, indipendentemente dalle eventualità riportate sopra.
Sicuramente l’accoglienza dei profughi in età scolare per assicurare loro l’accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, dovrà essere il frutto di procedure operative di assegnazione che vedranno coinvolti più soggetti, partendo dagli Uffici di Ambito territoriale nonché dagli USR di riferimento. In questo senso la nota riporta il passaggio già contenuto nella Circolare annuale sulle iscrizioni che prevede, nelle ipotesi di iscrizioni tardive il supporto al dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Gli Uffici Scolastici Regionali continueranno ad assicurare collaborazione agli organi di Governo, impegnati nella gestione dell’accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall’Ucraina e per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale, sosterranno le istituzioni scolastiche, promuovendo e coordinando il raccordo tra queste e gli enti locali.
Nella nota ministeriale, inoltre, si suggerisce che nelle città ad alta intensità abitativa o migratoria, si proceda all’individuazione da parte dell’USR di Scuole Polo per il migliore inserimento dei minori ucraini negli istituti scolastici. Le Scuole Polo avranno il compito di raccogliere l’insieme delle richieste di iscrizione nel territorio di attinenza (ad es. circoscrizione, municipalità, quartiere, …) e di indirizzamento successivo alle istituzioni scolastiche della rete.
Come si accoglie uno studente?
Si raccolgono i dati identificativi relativi all’alunno ed è propedeutico il passaggio in Segreteria, per la compilazione di una modulistica al pari di un fac-simile del modello già utilizzato nella procedura ordinaria on line delle iscrizioni (o cartacea nei casi specifici previsti). Gli stessi dati saranno inseriti anche a SIDI, nell’area Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Richiamiamo l’attenzione, perché attinente al momento dell’iscrizione, relativamente alla verifica della regolarità in merito all’obbligo vaccinale di cui alla disposizione contenuta nel Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento, così come previsto dalla normativa di cui sopra, che ad ogni buon fine riportiamo di seguito:
“I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie saranno tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dalla normativa stessa o alla presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.”
Per i soli servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, la presentazione della documentazione costituisce il requisito di accesso. Così non è per gli altri ordini e gradi di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.
Con la Circolare 3 marzo 2022, “Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali” il Ministero della Salute ha allertato (tramite gli Assessorati) le Aziende Sanitarie Locali ai fini della individuazione e della predisposizione di risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici - tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari - per infezione da SARS-CoV-2 ed alla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio.
Si procederà con l’iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione dell’alunno ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto.
Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l’inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.
Si definirà un Piano didattico personalizzato (PDP) e si attiveranno dei percorsi specifici, adottando anche strumenti compensativi e misure dispensative per la necessità di una speciale attenzione verso questi alunni, derivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, in quanto appartenenti a culture diverse. In questo senso la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali rappresenterà un utile riferimento per le istituzioni scolastiche.
Se da una parte sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all’emergenza Ucraina (CLICCA QUI), dove sono reperibili materiali informativi e didattici, dall’altra le scuole potranno avvalersi della piattaforma “School Education Gateway” (CLICCA QUI) nella quale la Commissione europea ha implementato una sezione specifica con ulteriori risorse didattiche.
Per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico, restano ferme le norme vigenti in materia per la scuola secondaria di primo e secondo grado con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il monte ore deve essere comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, così come richiesta, che verrà però considerata a decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.
Lì, 22.04.2022
IL VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari