In questi ultimi giorni sono sorti dubbi in merito alla generazione del CIG per le acquisizioni di beni e di servizi finanziati con risorse PNRR e PNC. Le perplessità sono state generate dall’applicazione di una Delibera ANAC n.122 del 16 Marzo 2022.
Occorre ricordare, prioritariamente che la Legge 136 del 13 Agosto 2010, ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche. Uno degli adempimenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla norma è stata la generazione del CIG per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, con tre scopi principali:
- una prima funzione collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;
- una terza funzione affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture,
- indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Il CIG (Codice Identificati di gara) inizialmente veniva generato attraverso il sistema SIMOG e l’inserimento di una serie di informazioni ormai a noi conosciute (oggetto della gara, importo, strumenti per lo svolgimento della procedura etc).
L’ANAC, a decorrere dal 02 Maggio 2011, ha semplificato le modalità di rilascio del CIG per alcune fattispecie contrattuali, tra le quali i contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000, introducendo il sistema di generazione “smart”
Per venire ai giorni nostri, l’ANAC, avendo la necessità di monitorare l’adozione di requisiti e di criteri premiali adottati dalle stazioni appaltanti, in materia di opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione delle persone con disabilità, previste dall’articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n.108/2021, stabilisce, con delibera 122 del 16 Marzo 2022, che per i contratti sopra soglia e sotto soglia, finanziati con le risorse PNRR e PNC, le stazioni appaltanti forniscano alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici alcune informazioni, necessarie al monitoraggio degli affidamenti stessi attraverso l’acquisizione del cosiddetto CIG ordinario e l’utilizzo del sistema SIMOG.
Le informazioni riguardano sostanzialmente:
- Previsione nel bando/avviso di assicurare, in caso di aggiudicazione, di garantire una percentuale di occupazione giovanile e femminile
- Previsione nel bando/avviso di misure premiali (assenza di accertamenti relativi a comportamenti discriminatori – impegno all’assunzione di persone diversamente abili – impegno all’assunzione di donne per l’esecuzione del contratto etc)
- Richiamo nel bando/avviso di adempimento degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n.68/99)
Da qui il dubbio che per tutti i contratti di importo inferiore ad € 40.000, che interessano la maggior parte di II.SS. in questo periodo (FESR Cablaggio, Digital board, STEM, DDI) necessitassero della generazione del CIG Simog e non di quello semplificato “SMART”.
Da una prima analisi, si evidenzia che:
- a nota si riferisce a bandi/avvisi che prevedono delle premialità in relazione alle pari opportunità, come previsto dal Decreto Semplificazione bis.
- La nota, a pagina 5, fa riferimento ad un adeguamento dei sistemi informatici SIMOG che possano consentire la comunicazione delle informazioni sopra indicate;
- La nota prevede la divulgazione di una apposita comunicazione, successivamente all’adeguamento dei sistemi informatici, attraverso la quale venisse sancita l’entrata in vigore degli obblighi di comunicazione dei dati richiesti dalla Legge 108/2021;
Ad oggi
- il sistema SIMOG si presenta esattamente come ieri, ovvero non consente alcun inserimento delle informazioni e, quindi, se ne deduce che lo stesso non sia stato aggiornato e le II.SS., pur generando il CIG ordinario, non potrebbero, comunque, inserire le informazioni previste dalla delibera n.122 del 16 Marzo 2022.
- Alcuna comunicazione di entrata in vigore degli obblighi di comunicazione, sanciti dalla Legge 108, è stata ancora diffusa
In conclusione, si ritiene che le II.SS. possano continuare ad applicare le semplificazioni in caso di acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore ad € 40.000 e generare, quindi, lo SMARTCIG, in attesa di “lumi”.
Lì, 20/06/2022
Responsabile Ufficio Pon
Alfonsina Montefusco