LE FONTI:
u CCNL 29/11/2007 comparto scuola
u D.M. 430 del 13 dicembre 2000 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA
u D.M. 131 del 13 giugno 2007 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
u O.M. 60 del 10 luglio 2020 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
u D.M. 242 del 30 luglio 2021 Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
u Nota M.I. Prot. 25089 del 6 agosto 2021 Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.
u O.M. 112 del 6 maggio 2022 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
u M_pi.AOODGPER.registro ufficiale.i.28597 del 29/07/2022 -Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.
PREMESSA
Nell’ordinamento italiano, secondo il legislatore il sistema della scuola impone l’utilizzo di contratti a termine per garantire il servizio scolastico, obbligo di natura costituzionale e tale obbligo, unitamente ai soliti problemi di ordine economico, giustifica il sottodimensionamento dell’organico stabile ed il ricorso ai contratti a termine per coprire i posti che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999 che disciplina il conferimento delle supplenze per la copertura dei posti vacanti dei docenti e del personale ATA;
In particolare, il comma 1 dispone che alla copertura «delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo».
L’art. 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, stabilisce che gli incarichi dei docenti e del personale amministrativo della scuola sono di tre tipi:
– SUPPLENZE ANNUALI, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare;
– SUPPLENZE TEMPORANEE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, su posti non vacanti, ma ugualmente disponibili;
– SUPPLENZE TEMPORANEE PER OGNI ALTRA NECESSITÀ, OSSIA SUPPLENZE BREVI;
infatti la C.M. 28597 del 29/07/2022 prevede:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 06 maggio 2022, n. 112.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 112/2022. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
L’attribuzione dei tre tipi previsti di supplenza è resa necessaria dal legislatore in quanto:
Nell’ordinamento nazionale, dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, che affermano il diritto fondamentale allo studio, il quale impone allo Stato l’organizzazione del servizio in modo da poterlo adattare anche ai costanti cambiamenti numerici della popolazione scolastica, per cui l’art. 4 della legge n. 124 del 1999 risponde a tale necessità;
Non si potrebbe stabilire che all’attribuzione di tutte le supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) si provveda con i contratti a tempo indeterminato, perché in questo modo la Pubblica Amministrazione si esporrebbe alla concreta possibilità di avere un numero di docenti superiori al necessario, ipotesi, quest’ultima, da evitare in linea generale e, in particolare, nel periodo attuale nel quale sussistono gravi necessità di contenimento della spesa pubblica, anche in base ad impegni derivanti da vincoli posti dall’Unione europea;
COSA SONO GLI INCARICHI A T.D. (SUPPLENZE)
Trattasi di un servizio attivabile a domanda, in quanto il diritto allo studio, previsto dalla Costituzione, crea la condizione per cui lo Stato non può rifiutarsi di erogare il servizio stesso, con la conseguenza che la domanda di istruzione attiva automaticamente l’erogazione del servizio;
Il sistema scolastico italiano presenta esigenze di flessibilità fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi fattori, alcuni indipendenti dalle scelte governative, tra i quali:
ü mutamenti continui della popolazione scolastica;
ü attribuzione delle cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti donne, specie per i cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela quanto ai congedi di maternità;
ü fenomeni di immigrazione (che vanno doverosamente inclusi nel sistema scolastico);
ü flussi migratori interni da regione a regione; scelta di indirizzi scolastici da parte delle famiglie;
ü trasferimenti di personale docente di ruolo;
ü presenza di sedi disagiate e assegnazioni provvisorie, soprattutto nelle isole e zone di montagna;
a questi si aggiungono ulteriori fattori di flessibilità riconducibili a scelte di governo, tra i quali:
ü frequenti accorpamenti di istituti; diverse modalità di programmazione delle classi; unificazione di indirizzi scolastici;
Pertanto, alla luce di quanto detto è indispensabile utilizzare un numero significativo di docenti e di personale amministrativo scolastico assunti con contratti a tempo determinato, proprio per garantire la costante presenza degli stessi in numero sufficiente a coprire le necessità di tutte le scuole statali;
Il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato;
Tale sistema di organizzazione comporta la necessaria attivazione di contratti a termine con docenti e ATA
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI DOCENTI SU POSTI NORMALI E DI SOSTEGNO
il Ministero a decorrere dall’a.s.2021/2022 ha implementato la procedura di convocazione con una piattaforma nazionale attraverso la quale gli aspiranti convocati potranno fornire la propria disponibilità, in modo che le segreterie scolastiche possano consultare in maniera massiva le risposte.
Le funzioni sono, come sempre, disponibili nell’area del reclutamento del personale della scuola e corrispondono alle seguenti voci di menu:
Convocazioni da graduatorie d’istituto del personale docente
Convocazioni da graduatorie d’istituto del personale ATA.
É stata aggiunta la gestione dell’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione on line che consentirà alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta.
u la convocazione arriva sempre per mail, la mail indicata nella domanda e nota al sistema. Alla fine di questa mail si trova un link. L’aspirante Cliccando sul link accede a Istanze online e si accede alla pagina dedicata alla convocazione, dalla quale accettare o meno la proposta.
u Accettata la proposta, arriva l’avviso di avvenuta partecipazione alla convocazione.
u La scuola indicherà le modalità con cui comunicherà il nominativo al quale spetterà la supplenza.
u Per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, la normativa prevede che all’aspirante/agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.
u La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
u i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
u il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
u le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
u nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
u - l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati
u - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore (per le supplenze di giorni pari o superiori a 30 giorni) da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
u Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
u Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/PEO/PEC).
DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO VA CONVOCATO ANCHE IL PERSONALE ITI GIA’ IN SERVIZIO
ü PER IL PERSONALE DOCENTE SI AVVALE DELL’ ART.36 CCNL 2007-
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ü PER IL PERSONALE ATA SI AVVALE DELL’ART. 59 CCNL 2007
Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio
ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.
Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2023.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LICEI MUSICALI
Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità strumentali della classe di concorso A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative.
1) Esaurimento delle GPS:
a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le
corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della
classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto;
b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:
- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.
2) Esaurimento delle graduatorie di istituto:
a) i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei viciniori della provincia;
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) (“Esaurimento delle GPS”).
SUPPLENZE PERSONALE ATA
ü L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attivitaà didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
ü L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
ü È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
ü ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato DM, nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti ;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.
NORME COMUNI AL PERSONALE ATA E DOCENTE (punto 4 C.M.28597 del 29/07/2022)
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.
u La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
u E’ estesa al personale a tempo determinato la possibilitàÌ€ di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternitàÌ€, malattia, infortunio, etc.…).
u Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto (art. 40, comma 3, e dall’art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007).
u Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
u Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
u CCNL 29/11/2007 art. 25, comma 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA.
u Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
u Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
u Per detti posti si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
u Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche
SUPPLENZE DOPO IL 31 DICEMBRE
L’art. 7 comma 1 del DM 131/07 dispone che i “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea”
fino alle “esigenze di servizio”, sono di competenza del dirigente scolastico.
Pertanto, a differenza di ciò che avviene prima del 31/12,
la cui vacanza di un posto è invece di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale che individua i destinatari per la supplenza alle GAE O GPS con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di “temporanea” anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un’assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno
Facciamo degli esempi:
Prima del 31/12: un docente il 3/11 chiede un’aspettativa per dottorato di ricerca. Il Dirigente scolastico dovrà necessariamente restituire la disponibilità del posto all’ATP di competenza che dovrà assegnare la supplenza alle GAE O GPS con termine direttamente il 30/6
Dopo il 31/12: un docente il 8/1 chiede un’aspettativa per dottorato di ricerca. Il Dirigente scolastico dovrà necessariamente scorrere le Graduatorie di Istituto e assegnare la supplenza con termine ultimo giorno di lezione (es. 6/6) e non il 30/6.
La stessa procedura andrà seguita per un eventuale posto creatosi a seguito dell’esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga per il primo caso prima del 31/12 e per il secondo caso dopo il 31 dicembre.
Pertanto, le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell’art. 7 del D.M. citato, finché permangano le esigenze di servizio.
Tali “esigenze di servizio” terminano l’ultimo giorno di scuola, salvo ovviamente proroghe contrattuali per gli scrutini ed eventuali esami.
La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6)
Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”, anche se si tratta di coprire un posto resosi disponibile per tutto l’anno.
Un caso molto comune è quando su una supplenza breve vi è già un supplente (es. malattia del titolare) e ad una certa data lo stesso posto si rende disponibile (decesso del titolare oppure aspettativa per tutto l’anno).
In questi casi il supplente ha diritto alla proroga della supplenza per continuità didattica anche se cambia la tipologia dell’assenza?
La risposta cambia anche in questo caso a seconda di quando avviene la vacanza del posto, se prima o dopo il 31/12
Vediamo degli esempi
Proroga della supplenza al supplente già in servizio
Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 febbraio (non importa se il contratto fino al 13 febbraio abbia avuto delle proroghe/conferme o sia stato unico (potrebbe avere avuto delle proroghe anche all’interno del periodo di interruzione delle attività).
Supponiamo che l’ultimo certificato riporti comunque la data del 13 febbraio.
Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest’ultima data.
Il titolare il 14 febbraio (ma anche una data antecedente al 14 purché successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno.
In questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 131/07, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni.
La scuola, dunque, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che è già in servizio
CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO
Nel caso ci trovassimo in un periodo di sospensione delle lezioni si applica il comma 5 dell’art 7 del DM 131/07:
Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 21 dicembre o comunque ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (non importa se il contratto fino al 21 dicembre abbia avuto delle proroghe o sia stato unico. Supponiamo che l’ultimo certificato riporti come data il 21 dicembre).
Il supplente sottoscriverà il contratto fino a quest’ultima data.
Il titolare non produce alcun certificato per le vacanze di Natale quindi risulta “presente”, ancorché formalmente, durante le stesse.
Il titolare il 7 gennaio, data della ripresa delle lezioni (ma anche una data antecedente al 7 purché sia in questo caso compresa tra l’1 e il 7 gennaio e quindi successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno:
In questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 sopra citato, una conferma del contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Il contratto di conferma avrà decorrenza 8 gennaio e scadenza direttamente il termine delle lezioni.
La scuola, dunque, alla ripresa delle lezioni, constatata che l’assenza del titolare (tale da rendere il posto disponibile tutto l’anno) sia successiva al 31/12, non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che era già in servizio fino al 22 dicembre.
Il contratto avrà decorrenza 8 gennaio.
Se, invece, i casi sopra citati avvenissero in una data anteriore al 31/12, il supplente non avrebbe diritto alla proroga/conferma della supplenza perché il posto disponibile sarebbe di competenza dell’ATP e non del Dirigente scolastico e quindi il supplente già in servizio non potrebbe vantare nessun diritto alla continuità didattica.
LE MAD
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
u Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
u Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
u Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 OM 112/2022.
Non è stata rinnovata la disposizione di cui alla nota 29502 del 27 settembre 2021 emanata dal MI che autorizza i docenti già inseriti in GPS o graduatorie di istituto a inviare le domande di messa a disposizione.
La disposizione era confermata come” eccezionale” limitata all’anno scolastico 2021/2022, rispetto ai divieti imposti dalla circolare n. 25089 del 6 agosto 2021.
LE SANZIONI
SANZIONI PREVISTE PER MANCATA ACCETTAZIONE, MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO E ABBANDONO DELLE SUPPLENZE – DOCENTI (OM 112/2022 ART.14)
u Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD)
u Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
u Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto.
EFFETTI SUL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
RINUNCIA art.14 co1 lett.a), PREVISTA ALL’ ART.12 COMMA11 - DALLE GAE O DALLE GPS-
LA RINUNCIA, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
L’ABBANDONO del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
RINUNCIA art.14 co 2 lett.a), DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO:
LA RINUNCIA, a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita
L’ABBANDONO del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Una volta individuato l’aspirante supplente destinatario contratto a TI o Contratto a TD, di supplenza, annuale, fino al termine dell’attività didattica o supplente breve dovrà compilare un format predisposto dalla istituzione scolastica, dove formalmente dovranno dichiarare e sottoscrivere la presa di servizio nonché fornire dichiarazioni che di seguito si elencano Lo scopo della compilazione di tale documento amministrativo è quello, di accertare i dati anagrafici della persona che si presenta fisicamente alla scuola, per poi predisporre il contratto di lavoro.
Oltre i dati anagrafici, verranno richiesti, i contatti telefonici/e-mail, lo stato civile, la residenza, i titoli di studio posseduti. Verrà richiesto di sottoscrivere la mancanza di condanne penali o la mancanza di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza o di prevenzione, di non essere stati destinatari di condanne di interdizione dai pubblici servizi o di condanne che comportino l’interdizione di contatti diretti e regolari con minori.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.
L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’articolo 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Bisognerà sottoscrivere anche una parte relativa alla mancanza di incompatibilità di cui all’art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 (per il solo personale docente relativo a lezioni private o a svolgimento di altra professione o di altro incarico pubblico) o dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 (relativo a tutto il personale per incarichi di direzione o incarichi diversi da quelli pubblici)
Per la parte prettamente economica viene richiesto il codice IBAN (per i neoassunti o per chi non ha mai lavorato in una scuola) o il numero di partita di spesa fissa (o copia di un cedolino) per chi ha già avuto un contratto nella scuola.
Se si è iscritti ad una forma di previdenza complementare (Fondo Scuola Espero);
L’elenco delle Scuola o degli Istituti dove il dipendente ha precedentemente prestato servizio al fine della ricongiunzione del fascicolo personale per chi dopo molte supplenze firma il contratto a tempo indeterminato;
Infine chiedere l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice della privacy) e del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (GDPR)
L’ufficio del personale all’atto dell’assunzione, predisporrà il contratto di lavoro, nonché la trasmissione obbligatoria dei dati di occupabilità lavorativa al centro di impiego regionale.
Lì 31 luglio 2022
Sabato Simonetti
Vice-presidente vicario ANQUAP