Il 29 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 30 giugno 2022, n.105, testo che entrerà in vigore il 13 AGOSTO 2022, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e l’assistenza ai diversamente abili, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Art. 2 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 251
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Ai sensi del novellato articolo 29 del d.lgvo 151/2001, per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23 del T.U.; il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del T.U.
Pertanto, a differenza della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, il nuovo congedo di paternità obbligatorio:
- può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U. che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.
Alla luce della nuova norma, i periodi riconosciuti di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ovvero:
la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U.
ART. 3 – MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N° 104
Permessi retribuiti
Il D.Lgs. numero 105/2022 interviene (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) in materia di permessi retribuiti in favore dei familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità, previsti dall’articolo 33 comma 3 della Legge numero 104/1992.
La principale modifica riguarda la scomparsa del sistema del cosiddetto “referente unico”, in base al quale (eccezion fatta per i genitori) non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il nuovo articolo 33 prevede infatti che, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”.
Di conseguenza, precisa l’INPS, a far dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno chiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave.
Ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 3 comma 3, i tre giorni di permesso mensile spettano (previa domanda da trasmettere all’INPS) a:
· Coniuge;
· Parte dell’unione civile;
· Convivente di fatto;
· Parenti o affini entro il secondo grado.
La possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado, nel caso in cui:
· Genitori;
· Coniuge;
· Parte dell’unione civile;
· Convivente di fatto;
abbiano compiuto 65 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
Una volta accolta la domanda, l’INPS segnala l’esito positivo all’interessato, il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.
Il Decreto 105/2022, inoltre, inserisce il comma 6-bis all’articolo 33 della Legge 104, in materia di accesso al lavoro agile o smart-working; E’ previsto per i lavoratori che usufruiscono dei permessi “di cui ai commi 2 e 3” (genitori ed altri familiari) hanno “diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile” o ad altre forme di lavoro flessibile.
Restano comunque ferme “le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva”.
Parità di genere: il nuovo comma 7-ter aggiunto all’articolo 33 della Legge 104, afferma che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo” verificatisi nei due anni precedenti la richiesta della certificazione della parità di genere (o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome) “impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Legge 104: congedo straordinario.
Anche il congedo straordinario biennale è stato modificato con l’introduzione del d.lgvo 105/2022, riconosciuto in favore dei familiari di persona con handicap grave.
E’ stato modificato l’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 che introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1 comma 36” della Legge 20 maggio 2016 numero 76, tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo in parola.
Di conseguenza, a far data dal 13 agosto 2022, il congedo spetta con il seguente ordine di priorità:
· Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
· Padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;
· Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
· Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
· Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il diritto al congedo spetta “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta” di assentarsi, a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.
Il congedo straordinario è atto a garantire un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del beneficiario (con riferimento a ciascuna persona diversamente abile).
lì, 12 agosto 2022
Sabato Simonetti
Vice-presidente vicario ANQUAP