Al Presidente dell’ANAC - Giuseppe Busia
Al Dirigente dell’Ufficio Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (UVMACT) - Amalia Annuvolo
Via PEC protocollo@pec.anticorruzione.it
Al Capo di Gabinetto del Min. dell’Istruzione
Luigi Fiorentino
Via PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Min. dell’Istruzione - Jacopo Greco
Via PEC dppr@postacert.istruzione.it
Oggetto: Nota di contestazione dell’ANAC per il “mancato invio della griglia di valutazione di cui alla delibera 201 del 13/04/2022 e invito alla regolarizzazione tardiva”.
Considerate le numerose sollecitazioni pervenute dai colleghi Direttori SGA soci, queste le nostre valutazioni in merito alle contestazioni di cui all’oggetto, inviate alle scuole ai sensi di quanto espressamente previsto dalla Delibera ANAC numero 201 del 13 aprile 2022.
Tale delibera, al punto 1: Soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione – 1.1: Pubbliche amministrazioni, comprende tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quindi anche le Istituzioni scolastiche.
Sempre la delibera 201/2022 specifica che: “Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.”
In primis si segnala che la contestazione è indirizzata ai Responsabili della corruzione e della trasparenza (RPCT) degli enti inadempienti. Pertanto, non si comprende perché la stessa sia stata inviata alle istituzioni scolastiche, anziché ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali che invece ricoprono questo ruolo.
Nondimeno, la comunicazione è stata inviata in formato immagine contrariamente a quanto previsto dalla Legge “Stanca” e dal CAD.
L’allora MIUR, come previsto dal D.M. n° 325 del 26/05/2017 ha inoltre formalizzato l’attribuzione agli attuali responsabili per la prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche - i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali - anche della responsabilità sulla trasparenza, unificando così le due figure in un unico soggetto.
Tale DM è stato emanato in conformità a quanto previsto dal D. lgs 97/2016 e dalla Delibera della stessa ANAC n° 831 del 3/08/2016 (si veda la parte IV – Istituzioni scolastiche, pag. 56).
La contestazione inviata alle II.SS., per quanto sopra, è priva di fondamento poiché:
· l’art. 74, comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 ha espressamente escluso la costituzione degli Organismi di cui all’art. 14 (gli OIV) nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Pertanto la richiesta di regolarizzazione tardiva andava inviata agli UU.SS.RR..
· Il 13 aprile 2016, con delibera 430, l’ANAC ha emanato le Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò è avvenuto solo dopo:
a. aver istituito un tavolo tecnico con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del quale sono stati individuati alcuni criteri e modalità applicative della normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione
b. aver fatto un’apposita consultazione pubblica.
Le linee guida della stessa ANAC avevano riconosciuto alle scuole, stante “…le caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni”, una disciplina speciale, riservando loro specifici e più semplificati obblighi di pubblicazione riportati in apposito allegato.
In tale allegato non è presente, correttamente, alcuna indicazione riferita agli OIV.
Come ampiamente esposto, innumerevoli sono stati gli interventi normativi, le delibere della stessa ANAC, gli interventi regolamentari e le linee guida riferiti al settore “Istruzione e Ricerca” che si sono susseguiti negli anni.
La delibera 201 del 13/04/2022 non ne ha tenuto conto e, pertanto, la successiva comunicazione inviata dall’ANAC ha erroneamente contestato un adempimento che le scuole non devono porre in essere.
Invitiamo l’ANAC a ritirare la contestazione massiva indirizzata alle II.SS.. Nell’attesa, i “referenti per la trasparenza” all’interno delle II.SS., ovvero i Dirigenti Scolastici, a nostro parere non dovrebbero dare seguito alla richiesta dell’ANAC o, nel caso, inviarla al RPCT competente.
Distinti saluti.
Lì, 04/10/2022
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani