Riceviamo segnalazioni da nostri associati riferite a nomine a svolgere le funzioni di “Responsabile dell’accessibilità informatica” ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 179/2012.
L’istituto della delega è previsto dall’art. 17 del D.Lgs 165/2001.
La competenza a svolgere adempimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno è sempre stabilita dalla legge ed è retta dal principio di inderogabilità. Tuttavia la legge può prevedere lo spostamento della competenza su un altro soggetto. La stessa non trasferisce definitivamente la competenza, ma ne crea una derivata sempre revocabile.
Sono delegabili, ai sensi dell’art. 17, comma 1-Bis, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo. Nello specifico:
· l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate (art. 17, comma 1, lett. b)
· dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici (art. 17, comma 1, lett. d)
· la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali (art. 17, comma 1, lett. e)
Al comma 1-bis viene precisato che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare tali competenze per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato.
Nel caso specifico, nelle nomine a “Responsabile dell’accessibilità informatica”, indirizzate al DSGA, non sono esplicitate né le “specifiche e comprovate ragioni di servizio”, né “un periodo di tempo determinato” visto che varrebbero tutto l’anno scolastico.
Inoltre, le premesse dei provvedimenti di nomina dei Dirigenti Scolastici stessi fanno espresso riferimento all’art. 9 del DPR 1° marzo 2005, n. 75. Dalla lettura di tale articolo si può facilmente dedurre che tale incarico debba essere svolto da chi possiede la qualifica dirigenziale o dal responsabile dei sistemi informativi:
Art. 9 – Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
In taluni casi, le nomine in parola contengono la citazione di normative che nulla hanno a che vedere con le mansioni del “Responsabile dell’accessibilità informatica” che invece ha il compito primario di far rispettare le regole sull’accessibilità (Legge n. 4/2004 – cd. Legge Stanca “Disposizioni per favorire l’accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici”).
Infatti, vengono richiamate altre norme che riguardano il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (D.Lgs. 33/2013, Delibera 430 del 13 aprile 2016 dell’ANAC).
Peraltro, anche questi ulteriori compiti, cosi come quelli oggetto della nomina, sono di competenza del dirigente scolastico a cui la norma affida il ruolo di “Referente per la trasparenza” (cfr. D.M. n° 325 del 26/05/2017, D. lgs 97/2016 e dalla Delibera ANAC n° 831 del 3/08/2016 (si veda la parte IV – Istituzioni scolastiche, pag. 56).
Infine, limitatamente ad alcuni casi specifici, nelle premesse della nomina, viene citato il PTTI (SIC!) che nelle II.SS. non è più previsto poiché, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, lo stesso è confluito all’interno del PTPC dell’USR.
Per i motivi sopra esposti, invitiamo i colleghi associati che hanno ricevuto tale incarico a non accettarlo anche alla luce dell’azione di protesta sindacale promossa dall’ANQUAP.
lì, 21/10/2022
Marco Santini – Vice Presidente ANQUAP Area Nord
D’intesa con il Presidente ANQUAP Giorgio Germani