FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022, la delibera n.464 del 27 luglio 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

La delibera prevede che, a decorrere dal 25 Ottobre 2022, presso la Banca Dati ANAC, è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso apposita piattaforma web, di verificare i requisiti di partecipazione degli Operatori Economici alle procedure di appalto.

L’utilizzo del FVOE è obbligatorio a decorrere dal 8 Novembre 2022, per lo svolgimento delle gare di appalto.

Tale sistema sostituisce sostanzialmente quello già esistente di AVCPASS, con la differenza che la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione, ma viene estesa anche alla fase di esecuzione e, dunque, al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara.

 

La delibera individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati.

 

L’Utilizzo del FVOE:

  • a)  è facoltativo per le procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000 (Quarantamila/00). In caso di utilizzo del FVOE le stazioni appaltanti dovranno generare un CIG ordinario;
  • b)  è obbligatorio per le procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000 (Quarantamila/00);
  • c)   prevede l’istituzione di un elenco di operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco, la stazione appaltante che sta svolgendo una gara può rilevare se un operatore economico risulta già verificato in fase di una precedente gara.

 

Attraverso l’utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) è possibile effettuare:

  • la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, disciplinate dal codice dei contratti pubblici;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

 

Il FVOE, quindi, consente:

  • a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
  • b)  agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • c)  il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in centoventi giorni, ove non diversamente indicato;

 

Per l'utilizzo del FVOE:

  • a)  la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il responsabile del procedimento abilitato, acquisisce il Codice identificativo gara (CIG) per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  • b)  l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

Fermo restando l’obbligo per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi, da parte delle stazioni appaltanti attraverso il FVOE.

Il mancato inserimento di tale codice nella “busta amministrativa” dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio previsto dall’articolo 83 comma 9 del codice degli appalti, da parte della stazione appaltante. In tal caso, si procede all’esclusione dell’operatore economico, solo in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato.

 

Modalità operative

Per operare sul FVOE, occorre effettuare la registrazione, sia da parte delle stazioni appaltanti, che degli operatori economici.

Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

L'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste dal FVOE.

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE da inserire nella busta amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti Certificatori.  

L’operatore economico potrà utilizzare i documenti, purché in corso di validità, anche per altre procedure di affidamento alle quali intende partecipare.

L’operatore economico, utilizzando apposite funzionalità, seleziona i propri dati e documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.

È il caso di sottolineare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione per la stazione appaltante, essa, comunque, costituisce la modalità esclusiva per la verifica dei requisiti. Di conseguenza, in caso di mancata registrazione dell’operatore economica alla Banca Dati, non sarà possibile, per la stazione appaltante effettuare le verifiche delle dichiarazioni presentate e, dunque, e consentire la partecipazione alla gara dell’operatore economico.

 

Le stazioni appaltanti, oltre a provvedere alla registrazione al sistema, dovranno indicare nei documenti di gara che:

  • a)  la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del Fascicolo virtuale;
  • b)  tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema attraverso il portale dell’Autorità.

I documenti, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti, messi a disposizione attraverso i sistemi di cooperazione applicativa tra i vari enti certificanti sono:

  • visura Registro Imprese fornita da Union camere;
  • certificato casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • anagrafe delle sanzioni amministrative fornita dal Ministero della Giustizia;
  • certificato di regolarità fiscale messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno;
  • certificato di regolarità contributiva di ingegneri ed architetti e studi associati, forniti da Inarcassa;
  • annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici rese disponibili dall’Autorità stessa.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, resi disponibili, in prima applicazione, includono:

  • fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale o società di persone, forniti dall’Agenzia delle Entrate
  • dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’INPS

La documentazione comprovante i requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario, in prima applicazione prevede anche l’inserimento di:

  • attestazioni SOA;
  • certificati di Esecuzione lavori;
  • ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’autorità da parte dei soggetti partecipanti.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, in caso di mancata disponibilità di documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, in caso di mancata disponibilità di documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non disponibili nel FVOE, sono inseriti a sistema dall’Operatore Economico.                                          

L’Autorità mette a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei confronti dei competenti enti certificanti.  Questi ultimi saranno resi disponibili all’interno del FVOE, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti e rimarranno disponibili fino alla scadenza della validità.       

In conclusione, occorre sottolineare, che la Delibera n. 464 ha disciplinato la funzionalità e la documentazione disponibili inizialmente nel fascicolo virtuale. Successivamente, si procederà ad integrare il fascicolo stesso, con nuove azioni e nuovi dati a comprova dei requisiti posseduti dagli operatori economici, allo scopo di rendere più snelle (si spera) le procedure di verifica degli operatori economici, evitando inutili attese da parte delle stazioni appaltanti, degli esiti da parte degli Enti Certificatori.

 

Lì, 02.11.2022

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Alfonsina Montefusco 

 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 02/11/2022
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 03/11/2022 09:06:28
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