Il Consiglio dei Ministri, in data 16 Dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:
- il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
- il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti,
compresi i piani di formazione specialistica
- il “principio di accesso al mercato”. Le stazioni appaltanti, in base alle regole del codice, favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
Tra le principali innovazioni introdotte:
Digitalizzazione
Il vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto è la digitalizzazione.
Il decreto definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, il decreto:
- realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Soglie di rilevanza
Il nuovo codice prevede l’applicazione delle seguenti soglie di rilevanza europea:
Euro 5.382,00
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per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
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Euro 140.000
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per gli appalti pubblici di forniture, di servizi
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Euro 215.000
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per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrale
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Le soglie saranno periodicamente rideterminate con provvedimento della commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Calcolo valore appalto
Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante.
La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione con può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino
RUP
Nel primo atto di avvio della procedura di acquisizione di beni e/o servizi, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
Il responsabile dell’unità organizzativa, titolare del potere di spesa, nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto
Il contratto
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Il Fascicolo virtuale Operatore Economico
Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l'operatore economico inserisce.
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa.
L'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice:
a) le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma Digitale Nazionale finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.
Principio di rotazione
Gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
Viene inoltre stabilito il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Procedure sotto la soglia europea
Con il decreto sono adottate stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76:
per lavori di importo inferiore a 150.000
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Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante;
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servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro
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Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
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lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
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procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
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lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee
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procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti
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affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee
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procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economi
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In caso di procedure negoziate, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.
Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratt0
Controllo possesso requisiti
Nelle procedure di affidamento di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
Garanzie
Garanzia per la partecipazione alle procedure
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione
La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese
Garanzia definitiva
Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo deve essere indicato negli atti e documenti di gara.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.
Entrata in vigore
Il Codice sarà applicato a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023.
Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.
Lì, 20.12.2022
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Alfonsina Montefusco