LEGGE DI BILANCIO 2023 APPUNTI RIGUARDANTI LA SCUOLA

LEGGE DI BILANCIO 2023 APPUNTI RIGUARDANTI LA SCUOLA

ESTRAPOLATI DA DOSSIER SENATO E RELAZIONE TECNICA MEF

Legge 29/12/2022 n. 197

 

Si ritiene di fare cosa utile nel riportare alcune misure contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n. 197) che riguardano le scuole in via diretta o indiretta in quanto pubbliche amministrazioni.

Le misure citate sono presenti nell’art. 1 e seguono la numerazione dei diversi commi.

Nella parte finale del documento si segnalano, in estrema sintesi, anche gli interventi sui trattamenti pensionistici e sulla spending review.

 

Articolo 1, commi 306 e 307 (Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche)

Il comma 306 concerne l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Il comma 307 provvede in relazione alla norma di cui al comma 306 - all'incremento - nella misura di 15.874.542 euro per il 2023 - dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche

 

Articolo 1, commi 330-333 (Emolumento accessorio una tantum)

L’articolo 1, commi da 330 a 333, incrementa di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all’erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse. Preliminarmente, si ricorda che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 sono attualmente pari a 310 milioni di euro per il 2022 e a 500 milioni a decorrere dal 2023 (art. 1, co. 609, L. 234/2021). Con il suddetto incremento, tali oneri vengono portati, per il solo 2023, a 1,5 miliardi di euro. L’incremento disposto dalla disposizione è destinato all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Pertanto, tale emolumento, come specificato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo (comma 330). Le relative somme saranno ripartite, nel 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 (comma 333).

Il suddetto importo - comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009 (comma 331).

 

Articolo 1, commi da 342 a 354 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Il comma 342 è volto a estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, innanzi tutto elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.

 

Articolo 1, comma 359 (Congedo parentale)

Il comma 359 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento, in base alla modifica operata dalla Camera dei deputati, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre (il testo originario del disegno di legge faceva riferimento soltanto alla madre); in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

Nota personale: Non credo possa riguardare il personale scolastico considerato che il nostro CCNL prevede già un trattamento più favorevole: 1° mese al 100%.

 

Articolo 1, commi 384 (Mezzi di pagamento)

Il comma 384 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

 

Articolo 1, commi 548-554 (Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione)

L’articolo 1, commi 548-554, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

In particolare, il comma 548 prevede che in via generale il Ministero dell’istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni “segmento”:

nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale;

nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

con riguardo all’istruzione superiore, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere.

Il comma 549 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative. A tal fine, si aggiunge un nuovo terzo periodo all’art. 1, comma 3, del D.LGS. 59 del 2017, testo normativo già oggetto, peraltro, di ampie riforme, anch’esse realizzate in attuazione del PNRR, in forza dell’art. 44, comma 1, lett. b), del D.L. 36/2022.

Il comma 550 opera sugli ITS con una novella all’art. 9, comma 3, della L. 99/2022, rafforzando il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy.

Il comma 551 inserisce all’art. 3, comma 1, del D.LGS. 21/2008 la lettera c-bis) per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.

Il comma 552 affida al Ministero dell’istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure, anche in coerenza con la già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021:

a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

 b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla L. 440/1997, cioè il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

c-ter) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;

c-quater) iniziative volte a promuovere l’acquisizione di competenze STEM e digitali anche all’interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla L. 440/1997, cioè il già menzionato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

I commi 553 e 554 riguardano i profili finanziari.

 

Articolo 1, comma 555 (Estensione dei percorsi di orientamento scolastico)

L’art. 1, comma 555, interviene sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado.

 

Articolo 1, comma 556 (Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell’istruzione)

L’articolo 1, comma 556, interviene sulla disciplina della Scuola di alta formazione dell’istruzione, introducendo il termine del 1° marzo 2023 per le nomine del Presidente, del Direttore generale e dei componenti del Comitato scientifico.

 

Articolo 1, commi 557, 558 e 559 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Il comma 557 introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni.

Il comma 558 stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti all’applicazione della nuova disciplina previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare:

  • il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
  • il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
  • il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
  • il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il comma 559 dispone che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

 

Articolo 1, comma 560 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

Il comma 560, introdotto dalla Camera, stanzia la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse

 

Articolo 1, commi 561-563 (Misure in materia di istruzione e merito)

Il comma 561, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR.

Nel dettaglio, il comma 561, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (come ridenominato dall’art. 6 del D.L. 173/2022) sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA, come rileva la relazione tecnica), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame

Il comma 562, prevede che le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (obblighi relativi alla MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE), sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.

Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Il comma 563 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Inoltre sono state previste disposizioni sui trattamenti pensionistici:

  • Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (commi 283-285)
  • Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale) (commi 288-291).
  • Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna" (comma 292)
  • Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (commi 309-310)

 

Da segnalare inoltre l’Articolo 1, comma 877 (Spending review dei Ministeri)

Il comma 877, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 878 a 890 dell’articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

DPCM 4 NOVEMBRE 2022 – OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO:

ISTRUZIONE anno 2023 riduzione di 28,3 milioni di euro, anno 2024 39,4 milioni di euro dal 2025 49,2 milioni di euro

 

Come di consueto - e purtroppo – anche questa volta la Legge di Bilancio per il 2023 si presenta di difficile lettura, per come è stata rivista in sede di approvazione parlamentare e in conseguenza dell’apposizione della fiducia da parte del Governo.

Cambiamo i Governi e le maggioranze parlamentari ma il vizio di una stesura complicata e complessa di una delle più importanti leggi dello Stato resta immutato.

 

Lì, 03.01.2023

 

Elaborazione a cura di Alessandra Ferrari (Vice Presidente) d’intesa con il Presidente


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 03/01/2023
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 09/01/2023 09:34:58
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