Al Presidente dell’ARAN – Dr. Antonio Naddeo
e.p.c. Al Ministro della Pubblica Amministrazione
On. Paolo Zangrillo
Al Ministro dell’Istruzione e del Merito
Prof. Giuseppe Valditara
Ai Segretari Generali delle OOSS.
rappresentative nel Comparto Istruzione e Ricerca
(CISL FSUR, FLC CGIL, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA,
SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, ANIEF)
Preg.mo Presidente dell’ARAN Dr. Antonio Naddeo,
ritorno sull’argomento dell’ordinamento professionale dei Direttori SGA e del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative dopo l’ultimo incontro con i Sindacati del 20 dicembre 2022 e soprattutto con riferimento, attraverso i social, al Suo intervento del 29/12/2022.
Valuto come positive sia la circostanza che il tema in parola stia interessando come mai in precedenza lo svolgimento della trattativa sindacale sia il fatto che Lei abbia avvertito l’esigenza di una pubblica presa di posizione, con la quale pone particolare attenzione alla valorizzazione dei Direttori SGA.
Nel merito della proposta ARAN da Lei riportata - e presentata ai sindacati - formulo le seguenti osservazioni:
- introdurre l’Area dei “Funzionari ed Elevata Qualificazione” va bene ma non si può trasporre nella nuova Area la vecchia Area C (profili professionali dei Coordinatori Amministrativi e Coordinatori Tecnici) perché questa vecchia Area non è stata mai realizzata (in oltre venti anni dalla sua istituzione) per mancanza di un organico di riferimento;
- nella nuova Area devono avere una trasposizione automatica i Direttori SGA, il cui organico esiste già dall’a.s. 2000/2001, in contemporanea con la categoria dei Dirigenti scolastici che ha lo stesso organico: un Dirigente e un Direttore in ogni istituzione scolastica. Non vi è bisogno di istituire una categoria e un profilo professionale già esistenti, quella dei Direttori SGA, la cui presenza è fondamentale e insostituibile per il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile delle scuole. L’impostazione contrattuale corretta non può che essere quella di confermare i Direttori SGA nel loro ruolo, riconoscendogli la condizione di Elevata qualificazione (o elevata professionalità) per quel che già sono e fanno; una condizione che potrebbe favorire la mobilità compartimentale e tra comparti;
- un ruolo già presente e a più riprese definito nelle tornate contrattuali che si sono succedute dal CCNL del 26 maggio 1999 a quello del 19 aprile 2018 non può essere oggetto di un incarico a termine;
- non riesco a comprendere come il Direttore SGA possa svolgere compiti di coordinamento anche dei futuri Funzionari. Faccio fatica a credere che in una scuola accanto al Direttore SGA vi sarà anche un organico di Funzionari: in vent’anni il sistema non ha voluto definire l’organico dei Coordinatori Amministrativi e Tecnici ed ora si istituirebbe l’organico dei Funzionari in aggiunta a quello dei Direttori SGA;
- è vero che nelle scuole non sempre viene reclutato del personale qualificato ma questo rischio non ha mai riguardato i DSGA (e prima di loro i Segretari, i Coordinatori Amministrativi e i Responsabili Amministrativi) poiché si è sempre fatto ricorso a rigorose procedure selettive (sia ordinarie che riservate). Certo i DSGA di prima nomina e privi di pregresse esperienze amministrative nelle scuole si trovano in gravi difficoltà nei mesi iniziali di svolgimento del ruolo, perché diversamente che per Dirigenti e docenti assunti a tempo indeterminato la normazione non prevede (come sarebbe doveroso e logico) l’affiancamento di un tutor;
- l’incremento dell’indennità di direzione nella parte fissa e in quella variabile è il minimo che si possa fare per l’inconsistenza delle attuali misure. Al momento, però, non abbiamo alcuna quantificazione, fatto salvo l’irrisorio aumento di € 156,20 annui determinato con il CCNL del 6/12/2022. Un incremento importante può esserci anche con le risorse attualmente disponibili;
- la possibilità di accedere alle risorse dedicate ad attività aggiuntive è in stridente contraddizione con l’affermazione che l’indennità di direzione “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” ed anche con il divieto di accesso alle “risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”. Ad oggi il divieto per i DSGA riguarda solo il FIS e un allargamento a tutto il MOF costituisce una evidente e inconcepibile regressione (altro che valorizzazione);
- il paragone del trattamento economico del Direttore SGA con un docente di scuola media superiore non è calzante per la semplice ragione che siamo in presenza di prestazioni lavorative totalmente diverse per quantità e qualità, compiti e responsabilità. Se un paragone va fatto non può che essere con i Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori;
- per la sostituzione del DSGA si ipotizza un “incarico ad interim” ad altro DSGA mettendo in gravi difficoltà le scuole interessate e “in croce” il povero malcapitato.
Il DSGA condiviso è un non senso logico e funzionale e dimostrerebbe una grave ignoranza del contesto operativo nel quale agiscono le segreterie scolastiche. Peraltro, l’ipotesi di remunerare l’incarico ad interim con il 50% dell’indennità di direzione è al limite dell’offesa della dignità professionale. Il DSGA verrebbe gravato di una seconda scuola - che potrebbe essere anche più grande e complessa di quella dove è titolare - e il ristoro economico per questo gravame sarebbe tra i 250,00 e i 300,00 euro mensili. Un compenso addirittura inferiore a quello che attualmente percepisce il Direttore SGA con incarico aggiuntivo in una seconda scuola sottodimensionata; compenso che varia tra i 450,00 e i 500,00 mensili. Anche in questo caso non siamo in presenza di una valorizzazione;
- nell’allegato che individua i profili professionali sono specificati e denominati i singoli profili presenti in tutte le Aree, ad eccezione dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In questa Area deve essere esplicitamente individuato e denominato il profilo professionale - unico - del DSGA.
Inoltre, nelle specifiche professionali elencate nello stesso allegato e con riferimento all’Area sopra citata si fa riferimento a “conoscenze complete e approfondite, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, attestate dal possesso di un diploma di laurea triennale”. Il riferimento ad un diploma di laurea triennale è in stridente contrasto con il requisito di base per l’accesso che è “la laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti”.
Preg.mo Presidente,
come vede le criticità sono tante, sostanziali e non tutte evidenziate anche con riferimento ad un sistema di classificazione che mantiene due illogiche Aree dei Collaboratori, profili professionali inadeguati e una discutibile disciplina delle progressioni tra aree.
Arrivare ad una corretta statuizione contrattuale è fondamentale e ad un tempo particolarmente complesso: in tutta onestà non mi pare che quanto sin qui avvenuto vada nella giusta direzione.
Nel rinnovarLe la disponibilità al confronto, Le rivolgo un cordiale saluto e l’augurio di buon lavoro.
Lì, 09.01.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani