ORDINAMENTI PROFESSIONALI E SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019/2021
ANALISI E RIFLESSIONI COMPARATE
DOCUMENTO
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro nei Comparti relativamente al periodo 2019/2921 - per espressa disposizione di legge (art. 3 D.L. n. 80 del 9/6/2021 convertito con la Legge n. 113 del 6/8/2021) e Atti di Indirizzo all’Aran da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Comitati di settore - deve disciplinare gli inquadramenti dei dipendenti pubblici, procedere alla revisione degli ordinamenti professionali e dei sistemi di classificazione; inquadramenti, ordinamenti professionali e sistemi di classificazione sono di fondamentale importanza per l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e le prestazioni lavorative del personale dalle stesse dipendenti.
La disposizione legislativa prescrive che i nuovi inquadramenti - con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle Accademie e dei conservatori - avvengano in almeno tre distinte aree funzionali e l’individuazione di un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione: una individuazione che costituisce un importante elemento di novità rispetto a tutte le precedenti tornate contrattuali.
La portata innovativa è ben descritta nell’atto di indirizzo quadro dell’Aprile 2021 nella parte in cui lo stesso definisce l’obiettivo “di conferire uno specifico rilievo a posizioni e ruoli non dirigenziali per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa e/o più elevate competenze professionali o specialistiche etc... etc...”. Aggiunge lo stesso atto che “rispetto a tale personale il contratto potrà prevedere una struttura retributiva coerente con le funzioni e le responsabilità affidate”. In altri termini una struttura retributiva similare a quella dei dirigenti dove accanto ad un trattamento economico fondamentale vi sia anche un trattamento accessorio con retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
È nostra opinione che l’introduzione dell’area di elevata qualificazione dia finalmente attuazione – dopo quasi quarant’anni dalla Legge 190/1985 – alla presenza della categoria dei Quadri nelle amministrazioni pubbliche (vedi anche testo vigente dell’art. 2095 del codice civile).
Così delineato il contesto giuridico di riferimento e definite le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre Amministrazioni pubbliche interessate (Enti Pubblici non Economici, altri Enti, Enti pubblici di ricerca, Università’, Enti territoriali etc... etc...), l’Aran e i Sindacati sono stati impegnati in tutto il corso dell’anno 2022 per lo svolgimento delle trattative e la sottoscrizione dei distinti CCNL di comparto. Ad oggi questo lo “Stato dell’arte”:
- il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali è stato sottoscritto il 9 maggio 2022, si compone di 62 articoli, un allegato e diverse tabelle. L’ordinamento professionale viene definito negli articoli da 12 a 18 e il sistema di classificazione è ripartito in 4 Aree (Operatori; Assistenti; Funzionari; Elevate professionalità). Per le elevate professionalità è prevista una retribuzione di posizione del valore annuo compreso tra un minimo di 11.000,00 e un massimo di 29.000,00 euro (art. 16). La retribuzione tabellare della nuova area EP è stabilita in un importo annuo lordo pari a 35.000,00 euro, comprensivo della tredicesima mensilità. Alla retribuzione tabellare e a quella di posizione si aggiunge anche la retribuzione di risultato. La retribuzione media pro-capite del personale inquadrato nell’Area EP è compresa tra l’importo minimo di € 50.000,00 e l’importo massimo di € 70.000,00 annui lordo dipendente (vedi art. 53). Lo stesso CCNL ridetermina anche l’indennità di amministrazione di tutte le Aree dei Ministeri, ad eccezione di quella delle elevate professionalità, con decorrenza 1° novembre 2022. Pare utile menzionare anche le disposizioni speciali per i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli EPNE, il CNEL, l’Enac, e l’AgID, presenti negli artt. da 56 a 62;
- il CCNL del Comparto Sanità è stato sottoscritto il 2 novembre 2022, si compone di 113 articoli, un allegato e diverse tabelle. L’ordinamento professionale viene definito negli artt. da 15 a 36 e il sistema di classificazione è ripartito in 5 aree (Personale di Supporto; Operatori; Assistenti; Professionisti della salute e funzionari; Elevata qualificazione). Vi è una specifica distinzione tra ruolo sanitario, ruolo sociosanitario e ruolo amministrativo, tecnico e professionale. Il trattamento economico tabellare del personale di Elevata Qualificazione è stabilito in 35.000,00 euro annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità (art. 100). In aggiunta (art. 26) l’indennità di posizione parte fissa di 10.000,00 euro annui lordi e parte variabile al massimo dello stesso importo della parte fissa. Pertanto l’indennità di posizione complessiva può essere pari ad € 20.000,00 annui lordi. Il citato art. 26 al comma 10 prevede la possibilità di un “incarico ad interim” in caso di assenza o impedimento del titolare di un incarico di elevata qualificazione. L’incarico ad interim viene retribuito con un importo “pari al 20% del valore economico complessivo dell’incarico su cui è stato attivato l’interim”. In “soldoni” un importo che su base annua può variare tra i 9.000,00 e gli 11.000,00 euro lordo dipendente (35.000,00 euro di retribuzione base più 10.000,00 o 20.000,00 euro di indennità di posizione);
- il CCNL del Comparto delle Funzioni Locali è stato sottoscritto il 16 novembre 2022, si compone di 108 articoli, un allegato e diverse tabelle. L’ordinamento professionale viene definito negli artt. da 11 a 23 e il sistema di classificazione è ripartito in 4 aree (Operatori; Operatori esperti; Istruttori; Funzionari e dell’elevata qualificazione). Il personale titolare di un incarico di Elevata qualificazione ha diritto ad una retribuzione di posizione (da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordo dipendente) e ad una retribuzione di risultato “non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento” (art. 17). Lo stesso art. 17 al comma 5 prevede la possibilità di “un incarico ad interim” che viene retribuito con un “ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim”. In “soldoni” un importo che può variare – considerando la percentuale massima del 25% - da € 1.250,00 ad € 4.500,00 annui lordo dipendente. La retribuzione tabellare dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione viene stabilita (vedi l’importo derivante dall’addizione della Tabella “A” e della Tabella “G”) in € 32.812,35 su base annua lordo dipendente. Il Titolo IX del CCNL - artt. da 85 a 108 - disciplina le sezioni speciali con riferimento al personale educativo e scolastico, alla polizia locale, agli iscritti all’ordine o albi professionali e alle professioni sanitarie e socio sanitarie.
- il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca è stato sottoscritto il 6 dicembre 2022 solo “sui principali aspetti del trattamento economico”. Si compone di 14 articoli e diverse tabelle.
Tutta la parte afferente gli aspetti giuridici e ulteriori aspetti economici è oggetto di una lunga e complessa trattativa ancora in corso tra l’ARAN e i Sindacati rappresentativi nel Comparto.
Oggetto di particolare attenzione e di vivace confronto - anche con soggetti “terzi” esterni alla trattativa sindacale - è proprio il tema dell’ordinamento professionale dei Direttori SGA e del personale ATA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Sezione Scuola.
Allo stato degli atti (e per quanto di nostra conoscenza) la proposta presentata dall’ARAN prevede la disciplina dell’ordinamento professionale in una pluralità di articoli, con un sistema di classificazione ripartito in 4 aree (Collaboratori; Collaboratori Esperti; Assistenti; Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). La proposta ricalca in parte la disciplina definita con il CCNL delle Funzioni Locali, ancorché il paragone tra Amministrazioni profondamente diverse non sia propriamente calzante.
Non convince il mantenimento di due Aree di Collaboratori, non è condivisibile l’azzeramento dell’Area C (peraltro ancora vuota dopo oltre venti anni dalla sua istituzione) ed il suo inserimento nella nuova Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. Non sono corrispondenti alle situazioni reali (e giuridiche) i profili professionali proposti per gli Assistenti Ammnistrativi e gli Assistenti Tecnici. Inoltre, l’assegnazione dei Direttori SGA al rango di categoria di Elevata Qualificazione dovrebbe essere – ora e per il futuro - automatico e non certo oggetto di un incarico a termine.
Il trattamento economico dei DSGA resta ancorato all’attuale impostazione, fondata su stipendio tabellare e indennità di direzione (di cui peraltro non si conoscono gli incrementi, ad eccezione di quello veramente minimale contenuto nel citato CCNL del 6/12/2022). Per i DSGA viene introdotto un discutibile “incarico ad interim” per la sostituzione del collega titolare con una retribuzione assolutamente irrisoria. Stante le funzioni attribuite alle scuole e i compiti del DSGA è già enorme il carico di lavoro in una scuola, figuriamoci in due scuole (la seconda delle quali potrebbe essere anche più grande e complessa rispetto a quella di titolarità).
Con tutto il rispetto per le parti in trattativa (ARAN e Sindacati rappresentativi) siamo molto delusi per quanto sin qui avvenuto e rinnoviamo le già manifestate preoccupazioni (e proposte) in diversi documenti degli ultimi mesi del 2022 e in quelli più recenti del 9 e 12 gennaio 2023 (l’ultimo dei quali in replica ad una risposta del Presidente dell’ARAN del 10/1/2023).
Nello stesso CCNL sono definiti anche gli ordinamenti professionali e sistemi di classificazione delle sezioni Università, AFAM e Ricerca. Nelle sezioni Università e Ricerca sono presenti 4 aree, mentre un’articolazione del tutto peculiare caratterizza la sezione degli Enti di Ricerca. Nella sezione Università si prevede per le Elevate Qualificazioni una retribuzione di posizione che varia da € 3.099,00 a € 14.000,00 annui ed anche una retribuzione di risultato.
Dall’analisi che precede – volutamente sintetica e rispetto alla quale non abbiamo alcuna pretesa di completezza ed esaustività – passiamo ora ad alcune riflessioni:
- c’è una complessità oggettiva del sistema delle pubbliche amministrazioni, nonché condizioni diffuse di caratteristiche e peculiarità specifiche delle singole amministrazioni (a volte anche tra quelle appartenenti allo stesso settore), che rende difficile una statuizione unitaria della disciplina degli ordinamenti professionali, dei sistemi di classificazione e dei profili professionali.
La complessità oggettiva non giustifica, però, una giungla normativa e retributiva quale quella esistente anche dopo i CCNL del triennio 2019/2021;
- nei Comparti delle Funzioni Centrali e delle Funzioni Locali sono state definite 4 aree funzionali (e così dovrebbe essere anche nel Comparto Istruzione e Ricerca), mentre nel Comparto Sanità le area funzionali sono 5;
- i sistemi di classificazioni presentano distinzioni anche rilevanti nei diversi Comparti per denominazioni e contenuti. Si poteva scegliere una denominazione unitaria prendendo a riferimento le aree del Comparto delle Funzioni Centrali (Operatori; Assistenti; Funzionari; Elevate professionalità), definendo nello specifico i diversi profili professionali;
- sul piano retributivo fondamentale e accessorio delle Elevate Professionalità/Qualificazione sono presenti differenze formali e sostanziali. In alcuni casi si fissa a € 35.000,00 annui la retribuzione tabellare (Funzioni Centrali e Sanità) e in altri casi la retribuzione tabellare non viene stabilita e, forse, si può dedurre da una non facile lettura combinata di clausole e tabelle.
In Funzioni Centrali e Funzioni Locali (forse anche nella Sezione Università) il trattamento accessorio a carattere fisso e continuativo viene definito come retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. In altri casi (Sanità e probabilmente Sezione Scuola) si parla di indennità di posizione e di indennità di direzione.
Nel Comparto Funzioni Centrali la retribuzione di posizione varia da € 11.000,00 a € 29.0000,00 annui, in quello delle Funzioni Locali da € 5.000,00 ad € 18.000,00, mentre nel Comparto Sanità l’indennità di posizione varia da € 10.000,00 ad € 20.000,00. Allo stato degli atti l’indennità di direzione prevista per i Direttori SGA del Comparto Istruzione e Ricerca sezione scuola è pari ad una media di appena € 6.000,00 annui: la più bassa di tutti i Comparti a fronte di compiti che per quantità e qualità non hanno paragone;
- nei Comparti Sanità, Funzioni Locali (e probabilmente Istruzione e Ricerca sezione Scuola) si disciplina un nuovo istituto dell’incarico ad interim, con modalità di definizione della retribuzione molto variegata e con differenze quantitative sostanziali.
Quanto evidenziato - attraverso una complessa lettura comparata dei distinti CCNL di Comparto - fa emergere una “babele” di statuizione giuridica ed economica difficile da comprendere e conseguentemente da attuare, con ripercussioni inevitabili sui percorsi (volontari e d’ufficio) di mobilità compartimentale e intercompartimentale.
Sarebbe stato doveroso stabilire dei capisaldi unitari all’interno dei quali calare le specificità settoriali.
Trattative così lunghe, arrivate oltre il termine temporale del triennio contrattuale, avrebbero meritato ben altra conclusione nell’interesse del buon andamento delle amministrazioni e dei giusti riconoscimenti del personale che vi lavora.
È nostro auspicio che la conclusione delle trattative in corso nel Comparto Istruzione e Ricerca tenga conto di quanto esposto nel presente documento.
Lì, 20.01.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani