Questa breve nota viene redatta con riferimento alla condizione di “funzionario delegato” che il profilo professionale di AREA D attribuisce al DSGA delle istituzioni scolastiche ed educative
Con il termine funzionario si fa riferimento a chi, essendo titolare di un ufficio nell'ambito di un ente, esercita una funzione ed è, quindi, investito di poteri che deve esercitare non nel suo personale interesse, ma nell'interesse dell'ente cui appartiene.
Solitamente, il funzionario esercita la propria funzione tra i dirigenti e il personale esecutivo. Può talvolta sostituire i dirigenti nello svolgimento di alcuni compiti. Possono esserci funzionari all'interno di enti privati, enti pubblici (funzionari pubblici) e organizzazioni internazionali (funzionari internazionali), anche se spesso il termine funzionario viene utilizzato per designare i funzionari pubblici.
In questo caso, ci si riferisce a persona dotata di professionalità specifica e di competenze per agire entro un certo livello di discrezionalità.
Nel caso in cui esercita determinate potestà, si tratta di poteri-doveri che gli vengono attribuiti dal vertice dell'amministrazione di appartenenza.
La struttura di molti organi amministrativi, infatti, contempla - accanto al titolare - un funzionario in posizione vicaria, che ha il potere di sostituire il titolare stesso in caso di impedimento o assenza, per evitare la paralisi delle attività (NON è questo il caso del DSGA).
Nel diritto amministrativo vengono utilizzati vari strumenti organizzativi diversi ed eterogenei, che vengono raggruppati genericamente sotto il nome di delega.
Con la delega nasce una sostituzione che non avviene automaticamente, ma con uno specifico atto discrezionale del titolare, il quale può anche delimitarne la durata (È questo il caso del DSGA).
La cosiddetta delega di firma, ad esempio, risponde ad esigenze di deconcentrazione del lavoro amministrativo e non crea particolari rapporti tra delegante e delegato. Si ha ad esempio quando il Ministro incarica un suo funzionario di firmare atti di ufficio «d'ordine del Ministro» o «per il Ministro».
Malgrado la denominazione, si ritiene in dottrina che la delega di firma sia un istituto assimilabile più alla rappresentanza che non alla delega vera e propria, in quanto la firma del funzionario impegna direttamente il Ministro, sul quale grava tutta la responsabilità dell'atto emanato.
La delega dà vita ad un rapporto particolare tra delegante e delegato. Il rapporto nascente dalla delega è un rapporto di supremazia, in cui il delegante è titolare di alcuni poteri e diritti sul delegato, il quale a sua volta è in posizione di soggezione e di obbligo.
Per la delega, infatti, non si richiede il consenso del delegato, il quale non può né rifiutare né restare inerte, tant'è che è previsto il potere sostitutivo del delegante in caso di inerzia del delegato.
Se la delega conferisce il potere di esercitare una competenza «entro i limiti delle direttive» del delegante, il delegato gode di una circoscritta discrezionalità nell'eseguire le istruzioni impartite; l'inosservanza delle direttive può dar luogo a responsabilità disciplinare del delegato (se c'è rapporto interorganico come nel caso del DSGA), perché le direttive non sono soltanto una prescrizione alla persona ma anche un limite ai poteri e alle facoltà conferite con la delega, da cui deriva l'illegittimità del provvedimento emanato in contrasto.
Connesso al concetto di funzione amministrativa, è Il principio di competenza perché etimologicamente fungere significa «agire come se si fosse un altro», ovvero in qualità di alter ego di qualcuno, sia esso persona fisica singola, o collegio o collettività.
Avere una funzione significa non solo essere competenti a compiere determinati atti, ma significa anche agire palesemente e non come se si fosse un altro.
In altri termini, funzione è competenza di agire non solo per conto ma anche in nome di altri, spendendo tale qualifica.
Questo principio risponde all'esigenza fondamentale di organizzazione dei pubblici uffici. La nozione di competenza può articolarsi in due figure:
- la competenza tecnica, cioè la particolare idoneità o abilità nel compiere certi atti. Questo tipo di competenza è prefissata dalle norme di competenza, espressione di una mera esigenza di divisione del lavoro: un esempio sono i regolamenti che distribuiscono i compiti nell'ambito di un apparato amministrativo e predispongono le sanzioni disciplinari per le loro violazioni.
- la competenza giuridica, cioè l'abilitazione a compiere certi atti sulla base di una norma giuridica che dispone in tal senso. Questo tipo di competenza si identifica con la facoltà, l'onere o il dovere di compiere determinati atti ovvero di non compierli.
La presente nota, che non ha alcuna pretesa di completezza ed esaustività, viene redatta a beneficio dei DSGA in attività di servizio e di coloro che si stanno preparando per il prossimo concorso a DSGA.
Lì, 26/01/2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
Fonti Internet:
www.treccani.it; www.wikipedia.it; www.altalex.com; www.dizionari.corriere.it