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Camera dei Deputati
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" (approvato dal Senato), A.C. 2433
Titolo breve: Decreto competitività e giustizia sociale
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alle Commissioni Riunite Bilancio e Finanze
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Relatori
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On. Federico Fauttilli (PI) per la Commissione Bilancio e on. Paolo Petrini (PD) per la Commissione Finanze
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Lavori parlamentari: Approvato definitivamente.
Termine per la conversione in legge: 23 giugno 2014.
Sintesi breve: noto come bonus Irpef, il decreto prevede misure di carattere fiscale per il rilancio dell'economia, interventi per accelerare il pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni, nonché, anche allo scopo di conseguire risparmi di spesa, norme in materia di revisione ed efficienza della spesa pubblica.
Alcune misure fiscali, tra cui si segnala la rivalutazione delle quote di Bankitalia e l'incremento della tassazione delle rendite finanziarie, hanno anche finalità di copertura del provvedimento. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la proroga per il pagamento della Tasi.
Disposizioni di interesse:
In primo luogo, si prevede un bonus fiscale pari a 640 euro per i lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 26.000. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014 (articolo 1). Per effetto delle modifiche apportate al Senato si affida alla legge di stabilità 2015 la stabilizzazione della misura, con l’impegno di prevedere misure fiscali che privilegino il carico di famiglia.
Dalla parte delle imprese, si riducono le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo. Rimangono esclusi amministrazioni ed enti pubblici (articolo 2).
Altre misure fiscali riguardano la proroga del pagamento della Tasi, la proroga dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, l’aumento dei diritti per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per il rilascio dei passaporti. Si consente ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione (articolo 11-bis); è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali (articolo 25).
- L'aumento della tassazione delle rendite finanziarie
L’aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria passa dal 20 al 26 per cento a decorrere dal 1° luglio 2014 (articolo 3); contestualmente si introduce, in via compensativa, un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e un elevamento all’11,5 per cento, per l'anno 2014, dell'aliquota sui fondi pensione (articolo 4).
- La lotta all'evasione fiscale
Il provvedimento dispone (articolo 6) che il Governo dovrà attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013, e destina le maggiori entrate alla copertura del decreto-legge (articolo 7).
- La revisione della spesa nella pubblica amministrazione
Sono in primo luogo specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere.
Tra le ulteriori numerose misure di controllo e riduzione della spesa si segnalano:
l’ampliamento del ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10);
l’abbassamento a 240.000 euro del limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).
l’introduzione di nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15);
un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, - l'integrale definanziamento delle disponibilità di bilancio 2014 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio; la riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri; l’affidamento al sistema di pagamenti centralizzato presso il Ministero dell’economia (denominato NoiPA) di talune categorie di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche quali le ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti, copie ed estratti di documenti di archivio ed altri (articolo 16);
il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 nonché della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia e del CNEL (articolo 17);
la soppressione dei regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni (articolo 18);
alcune modifiche alla recente legge n.56/2014 in materia di città metropolitane, province e comuni (articolo 19);
la riduzione dei costi operativi del le società partecipate o controllate dallo Stato (articolo 20);
il riassetto industriale della RAI, con la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 del finanziamento (articolo 21);
un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23);
il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24);
la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).
Le modalità di effettuazione delle riduzioni di spesa stabilite dall’articolo 8 per le regioni (700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017, come detto), vengono poi disciplinate dall’articolo 46, che quantifica il risparmio richiesto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari a 200 milioni di euro per il 2014 e pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017; quantifica poi quello per le regioni a statuto ordinario in 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
Per gli enti locali le riduzioni di spesa, comprensive di quelle già indicate dall’articolo 8, sono precisate all’articolo 47, nel quale si dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
Una apposita disposizione (articolo 49) prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della effettiva consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato, al fine di consentire l’iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue ormai non più esigibili da terzi.
- Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione
Un altro consistente intervento (articoli 27- 42) concerne l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.
Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35).
Inoltre si introducono strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37). Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata infine introdotta una disposizione (articolo 45-bis) nella quale si consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell’economia e finanze per l’accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per il pagamento dei debiti dell’ente.
Per il reperimento delle risorse concernenti il pagamento dei debiti delle PA, i commi da 7 a 9 dell’articolo 50 (che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge) autorizzano l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi di euro per l’anno 2014. Anche in relazione a ciò, Il comma 9 modifica i saldi di finanza pubblica indicati dalla legge di stabilità 2014, incrementando per 20 miliardi di euro i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l’anno 2014.
L’articolo 48 prevede, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, l’esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, e l’assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali già avviato con il D.L. n. 69/2013.
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Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. A.C. 1504, di iniziativa dell’on. Giancarlo Giordano (SEL).
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Cultura, Scienze, Istruzione
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Relatori
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On. Nicola Fratoianni (SEL)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana si sono svolte le audizioni di rappresentanti del Centro per il libro e la lettura: prof. Romano Montroni, presidente, e d.ssa Flavia Cristiano, direttore.
In allegato la memoria depositata dai rappresentati del Centro per il libro e la lettura.
Contenuto:
La proposta di legge, che si compone di 18 articoli, reca interventi finalizzati a favorire la diffusione della lettura, nonché la produzione, la circolazione e la conservazione del libro, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (art. 1).
L’art. 2 reca le definizioni (fra le quali quelle di “editore” e di “distributore” e “promotore”).
L’art. 3 riguarda la promozione dei libri e della lettura tramite l’adozione, con DPCM, di linee di azione “periodiche” dotate di adeguata copertura finanziaria, indicate dal MIBACT, d’intesa con regioni, “città metropolitane”, province e comuni.
L’art. 4 dispone che, ai fini dell’indicazione delle linee di azione per la promozione della lettura del libro, il Governo garantisce la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. I criteri per l’individuazione delle associazioni da coinvolgere, nonché le modalità di consultazione, anche in via telematica, dei diversi soggetti, devono essere definiti con DPCM, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 5 reca disposizioni sulla promozione delle biblioteche pubbliche, aperte a tutti e gestite da personale qualificato.
L’art. 6 riguarda le biblioteche scolastiche disponendo che le scuole di ogni ordine e grado “provvedono all’istituzione” di biblioteche scolastiche, assicurando che le stesse siano gestite in conformità agli obiettivi educativi e didattici, nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation on Library Associations and Institutions (IFLA).
L’art. 7 prevede disposizioni a favore dei traduttori, in base alle quali il MIBACT, nell’ambito della promozione all’estero di libri italiani d’intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove la traduzione di opere italiane di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, in particolare contemporanee.
L’art. 8 prevede che il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo concede annualmente agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia borse di lavoro e prestiti d’onore, secondo criteri e modalità definiti con regolamento da emanare con decreto ministeriale entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 9 istituisce nello stato di previsione del MIUR “nell’ambito del finanziamento del diritto allo studio”, un fondo per il credito agevolato e i prestiti d’onore per l’acquisto di libri di testo, per un ammontare pari a 25 milioni di euro.
L’art. 10 dispone che la qualifica di libreria di qualità può essere riconosciuta – secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che stabiliscono altresì le misure per favorirne l’operatività nel territorio – alle librerie che possiedono i seguenti requisiti: svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri; dispongono di un’offerta di libri ampiamente diversificata, nonché di locali aperti al pubblico; impiegano personale qualificato; realizzano iniziative di promozione culturale.
L’art. 11 interviene in materia di composizione e di modalità di nomina di alcuni organi del Centro per il Libro e la Lettura, implicitamente modificando gli artt. 4, 5 e 6 del DPR 34/2010 e assumendo, dunque, a livello legislativo una materia attualmente disciplinata con regolamento.
L’art. 12 individua ulteriori obiettivi delle linee di azione, con riguardo sia alla diffusione internazionale dei libri, sia al sostegno all’industria e al commercio dei libri.
L’art. 13 dispone che il Servizio bibliotecario nazionale è responsabile della digitalizzazione e della promozione delle opere di pubblico dominio, nonché di quelle fuori commercio o orfane, e che l’accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle sedi delle biblioteche poli del SBN, nonché, per quelle non coperte dal diritto d’autore, attraverso gli strumenti telematici.
L’art. 14 dispone agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF per promuovere la lettura.
L’art. 15 reca interventi di diversa natura sempre finalizzati a promuovere l’acquisto di libri e la lettura.
L’art. 16 dispone l’istituzione, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, della Festa nazionale del libro e della lettura.
L’art. 17 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Mibact del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato alla realizzazione delle attività indicate dall’A.C. (ad eccezione delle agevolazioni per gli studenti, di cui all’art. 9).
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Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico (seguito esame nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo)
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro
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Relatori
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On. Marialuisa Gnecchi (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana, il presidente della Commissione Lavoro, on. Cesare Damiano (PD), ha fatto presente che, a seguito di contatti informali con il ministro e con la presidenza della Camera, sono emersi taluni elementi di novità che farebbero propendere per un rinvio dell’esame del provvedimento, in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Il presidente ha fatto inoltre notare che dall’interlocuzione con il ministro è emersa l’intenzione del Governo di richiedere un rinvio dell’inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento, attualmente fissato al 23 giugno prossimo, in relazione alla disponibilità dell’Esecutivo a pervenire in tempi ragionevolmente brevi ad un intervento di salvaguardia dei lavoratori «esodati».
Contenuto del testo unificato:
• esplicita esclusione del meccanismo delle finestre e dell'incremento del requisito anagrafico dovuto all'aspettativa di vita ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici dipendenti e autonome (art. 1);
• spostamento dal 4 dicembre al 31 dicembre 2011 del limite temporale entro il quale sarà possibile accedere alle deroghe previste dal decreto “salva Italia” (dl 201/2011) ai fini dell'accesso alla normativa previgente in materia previdenziale (art. 1);
• estensione della possibilità di usufruire delle deroghe anche ai lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità a prescindere dalla data di conclusione della procedura della mobilità stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduta da un periodo di cassa integrazione guadagni (art. 1);
• il diritto all'accesso alle deroghe è condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità (art. 1);
• eliminazione del riferimento riguardante l'obbligo per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria di restare a carico dei fondi di solidarietà almeno fino ai 60 anni di età ed estensione dell'accesso alle deroghe entro i 24 mesi dal termine della prestazione straordinaria a carico dei medesimi Fondi (art. 1);
• i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria possono usufruire della disciplina previgente qualora abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini delle deroghe non rilevano né una eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1);
• possibilità di accesso alle deroghe per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disponibilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014 (art.1);
• estensione ai lavoratori del settore pubblico delle deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, i quali possono accedere alla pensione anticipata se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi (art. 1);
• con l'articolo 2, comma 1, si dispongono alcune modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto mille proroghe (decreto-legge n. 216 del 2011), relativo agli accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo riguardanti: a) la possibilità di accedere alle deroghe stabilite dalla riforma per quei lavoratori. Per gli accordi individuali, inoltre, si elimina il riferimento agli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, al fine di evitare interpretazioni difformi; relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro si specifica che essa possa avvenire anche unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa; b) la modifica del criterio relativo ai requisiti anagrafici e contributivi, disponendo che per accedere alle deroghe questi debbano comportare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge salva Italia (quindi entro il 6 dicembre 2014), la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo); c) la non rilevanza dell'eventuale prestazione lavorativa temporanea effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi;
• disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra (art. 3);
• ai fini dell'accesso alle deroghe, si riconosce piena validità degli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali stipulati entro il 31 dicembre 2011 anche in sede non governativa (art. 4);
• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dall'Inps, presenta semestralmente al Parlamento una relazione concernente gli effetti complessivi della riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, tenuto conto delle successive deroghe introdotte dai diversi provvedimenti, con particolare riguardo ai profili finanziari (art. 5).
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Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. A.C. 225 Fedriga e A.C. 929 Gnecchi.
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Davide Baruffi (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana il presidente della Commissione Lavoro, on. Cesare Damiano (PD), ha ribadito l’esigenza di una proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS.
Di seguito le disposizioni di maggior interesse contenute nei provvedimenti in oggetto:
Le proposte di legge in esame intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, attraverso cui avviene l’unificazione presso un'unica gestione previdenziale, dei diversi periodi di assicurazione maturati dal lavoratore presso casse o gestioni differenti: lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati e la ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.
Si ricorda che l'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici: in particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal primo luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge n. 29 del 1979, ponendo a carico dei richiedenti un onere determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativa al riscatto dei corsi universitari di studi.
A seguito di tale modifica della disciplina sono emersi non pochi problemi: il controverso sistema di calcolo ha fatto sì che numerosi lavoratori si vedano chiamati al versamento di somme ingenti per accedere all'istituto della ricongiunzione, prima gratuito.
Queste le ragioni che hanno portato il legislatore a tornare sulla materia in occasione della legge di stabilità per il 2013; l'articolo 1, commi 238, 239 e 247, della legge n. 228 del 2012, ha infatti tutelato i soggetti per i quali sia venuto a cessare (entro il 30 luglio 2010) il rapporto di lavoro e quindi l'iscrizione alle diverse casse pensionistiche. Più specificamente, è stata prevista la facoltà (comma 238) – esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia – di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) per coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni e non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico (comma 239); solo per questi soggetti (cosiddetti «cessati») è fatta salva la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo; possibilità preclusa, viceversa, per tutti coloro che già si trovino in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
La proposta di legge C. 225 dispone l'abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78; per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè dal 31 luglio 2010; per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta di legge, se ne prevede la restituzione da parte dell'INPS. Il provvedimento prevede una clausola di copertura degli oneri, quantificati in 475 milioni di euro annui, derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose, a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-septies a 12-novies e del comma 12-undecies del decreto-legge n. 78 del 2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate e modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a: prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; disciplinare l'istituto della pensione supplementare; prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati.
Più specificamente, la proposta di legge dispone il rimborso da parte dell'INPS, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, degli oneri già versati dai soggetti (iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza) che dal primo luglio 2010 abbiano avviato o completato procedure di ricongiunzione o trasferimento oneroso verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), anche se titolari di trattamento pensionistico (articolo 1, comma 2). È prevista la riliquidazione della pensione, se richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte di soggetti (iscritti a specifici fondi speciali gestiti dall'INPS) che abbiano richiesto, con decorrenza dal primo luglio 2010, un trattamento pensionistico a carico degli stessi fondi. La riliquidazione opera dalla decorrenza del trattamento a carico del FPLD (se più favorevole), previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione (articolo 1, comma 3). La proposta di legge C. 929 dispone che l'importo della pensione maturata ed erogata dall'INPS per gli iscritti a fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi (fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS) secondo le regole dei medesimi fondi, non possa comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al FPLD (articolo 1, comma 6), prevedendo peraltro l'equiparazione tra i requisiti contributivi pensionistici INPS e ex INPDAP ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità; si prevede, poi, con una norma transitoria, l'accesso al pensionamento (a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame) per specifiche categorie di lavoratrici (autonome iscritte all'AGO, dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, iscritte alla gestione separata INPS «parasubordinati») con i requisiti anagrafici richiesti per le lavoratrici dipendenti private (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè 63 anni e 6 mesi dal 1o gennaio 2014, 65 anni dal 1o gennaio 2016 e 66 anni dal primo gennaio 2018). La medesima proposta prescrive che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo ed erogata dal fondo in cui siano stati versati (in pratica da qualsiasi cassa previdenziale), indipendentemente dal fondo che ha provveduto alla liquidazione della pensione (articolo 3), essendo previsto il divieto, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 2, per ciascun fondo sostitutivo (cioè il fondo gestito dall'INPS che riguarda particolari categorie di lavoratori in sostituzione dell'AGO) o esclusivo (concernente i pubblici dipendenti), di erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, nonché l'obbligo di pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi (articolo 4).
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Sindacato ispettivo
Nel corso della settimana in Commissione Cultura si sono svolte congiuntamente le risoluzioni n. 7-00341 Simone Valente e n. 7-00345 Molea: Sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado.
Al termine della discussione dei predetti atti, la commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00065 in cui si impegna il Governo a:
assumere le iniziative, anche di carattere economico, in sede normativa e di contrattazione sindacale integrativa, per consentire un adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare, che sia continua nell'arco dell'anno scolastico e dell'intero percorso formativo dell'alunno, così rispondendo anche agli accorati appelli dei docenti, che chiedono di essere messi nelle condizioni di svolgere la loro attività;
predisporre tutti gli strumenti utili affinché le scuole e gli uffici di educazione fisica territoriali garantiscano la massima pubblicità, anche tramite la pubblicazione on-line, delle attività sportive offerte in orario extra-curricolare da ciascun istituzione scolastica, affinché ogni alunno possa prendere agevolmente visione delle attività e scegliere di partecipare a quelle che preferisce;
potenziare lo sport a scuola su tutto il territorio nazionale;
emanare specifiche normative chiare certe per le scuole affinché le stesse – in piena autonomia e nell'ambito delle reti di scuole – possano istituire centri e gruppi sportivi scolastici, evitando comunque la nascita di un nuovo canale parallelo di programmazione sul territorio dell'attività sportiva scolastica rispetto alla governance in essere e prevedendo, con la massima chiarezza, che i gruppi sportivi scolastici non possano confluire in una federazione sportiva in quanto aggregazione, ancorché presente capillarmente sul territorio nazionale, riservata esclusivamente alle scuole e che pertanto si affianca alle organizzazioni delle forze sportive presenti nel Paese: federazioni ed enti di promozione;
disporre, con cadenza triennale, interventi per riportare lo sport scolastico ai livelli di partecipazione ed organizzazione degli scorsi decenni, permettendo l'avvicinamento reale degli studenti e soprattutto delle studentesse a molteplici forme di sport, incentivando l'attività motori a sin dalla scuola d'infanzia;
favorire lo sviluppo dell'attività motori a nelle scuole primarie e dell'infanzia quale elemento fondamentale per la corretta crescita dei giovani sotto il profilo psico-motorio.
Senato della Repubblica
Affare Assegnato in ordine alle diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)
Titolo breve: Affare assegnato su disabilità nella scuola e insegnanti di sostegno
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Iter
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Assegnato alla Commissione Istruzione pubblica, Beni Culturali
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Relatori
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Senatrice Manuela Serra (M5S)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana si è svolta l’audizione di rappresentanti della Società italiana di pedagogia speciale (SIPeS).
Memoria depositata da SIPeS.
Contenuto:
Da menzionare che nel corso dell’esame in commissione, la relatrice, senatrice Manuela Serra (M5S), ha sottolineato l'importanza di un'adeguata preparazione degli insegnanti sulle problematiche della disabilità. Nelle scuole si alternano diversi insegnanti di sostegno che purtroppo spesso non riescono a proseguire gli anni successivi con gli stessi alunni, determinando un forte pregiudizio in termini di continuità didattica e metodologica. Ciò pregiudica anche la realizzazione di un compiuto sistema di integrazione e mortifica il lavoro svolto.
La relatrice ha posto dunque l'accento anzitutto sul tema del reclutamento di tale personale, su cui l'Esecutivo dovrebbe a suo giudizio intervenire in maniera sollecita. Nel rilevare come gli insegnanti siano assai vicini alle problematiche dei ragazzi, ha invocato nuovamente l'esigenza di continuità, da garantire quanto meno per i tre anni della scuola dell'infanzia e i cinque anni della scuola primaria. La procedura in esame consente dunque, a suo avviso, di avviare un approfondimento su uno degli aspetti vitali della scuola, nella consapevolezza dell'autonomia scolastica. In proposito, ha chiesto di svolgere alcune audizioni onde conoscere l'opinione degli esperti e avanzare possibili soluzioni.
Ha lamentato peraltro che alcuni genitori siano costretti a togliere i propri figli con disabilità da scuola a causa dell'assenza di insegnanti in grado di sostenere il loro percorso educativo, sottolineando pertanto la necessità di superare tali disfunzioni. In ultima analisi ha ribadito che ritiene che l'approfondimento possa essere utile anche rispetto al disegno di legge n. 1260 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni) e alle proposte legislative in materia di autismo.
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Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento. A.S. 1260
Iniziativa Parlamentare
Iter Assegnato,alla Commissione Istruzione Pubblica, Beni culturali
Relatori: Senatrice Francesca Puglisi (PD)
Lavori parlamentari: Concluso il ciclo di audizioni.
Link memorie depositate dai soggetti auditi: http://www.senato.it/Leg17/3659
Nel corso della settimana sono stati assegnati alla commissione i disegni di legge nn. 753 e 1359 che sono simili al testo 1260. A tale proposito, la commissione stessa ha stabilito di abbinare l'esame dei predetti disegni di legge al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1260.
Con particolare riferimento al disegno di legge n. 753, esso prospetta l'adozione di un piano straordinario di interventi sui servizi socio educativi e sugli asili nido, mentre il disegno di legge n. 1359 muove dalle stesse premesse dell'A.S. 1260, descrivendo la grave crisi in cui versano i Comuni anche nelle Regioni dove la percentuale di copertura del servizio educativo di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni ha raggiunto gli obiettivi europei. Le finalità delle proposte di legge sono dunque analoghe.
La relatrice, senatrice Puglisi, pertanto, ha proposto di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1260, in quanto esso ha un approccio sistematico, condiviso da molte associazioni e organizzazioni di settore, ferma restando la possibilità di intervenire attraverso la potestà emendativi.
Contenuto:
Il disegno di legge n.1260 sul sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni, riprende il lavoro fatto nelle precedenti legislature dalla Senatrice Anna Serafini, che si fece promotrice di una legge di iniziativa popolare, e lo sviluppa dopo un'approfondita riflessione su ciò che sta avvenendo nei Paesi europei, a partire dall'obiettivo posto dall'Unione europea di raggiungere il 33 per cento di posti nido entro il 2010; sulle leggi precedenti, a partire dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; sulle ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di asili nido, che hanno finalmente riconosciuto la natura educativa del nido come servizio di interesse pubblico; sulla riforma del titolo V della Costituzione; sull'eccellenza maturata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia in Italia; sulle concrete esperienze di coordinamento delle autonomie locali, nonché su quelle maturate nelle gestioni pubbliche e private.
L'articolo 1 definisce oggetto e finalità e afferma che tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Questi diritti sono resi esigibili attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. I servizi educativi e scolastici del sistema integrato afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
L'articolo 2 definisce le caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia e ne definisce i princìpi fondamentali, tra i quali la continuità educativa, il sostegno alla funzione educativa delle famiglie, la partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi rappresentativi, l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze linguistiche, culturali, religiose, etniche, la prevenzione di conseguenze determinate da disabilità o svantaggi di origine culturale e sociale; la promozione della qualità dell'offerta educativa attraverso il coordinamento pedagogico dei servizi, la qualificazione universitaria del personale. Al comma 3 è affermata l'esclusione dei servizi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale (decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1983, n. 131) e la conseguente esclusione dal patto di stabilità.
L'articolo 3 definisce e classifica i diversi servizi educativi per l'infanzia e li distingue dai servizi integrativi che offrono ulteriori risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo.
L'articolo 4 definisce la scuola dell'infanzia come primo livello del sistema di istruzione, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica.
L'articolo 5 traccia la continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato attraverso attività di progettazione e di formazione comuni e la promozione attraverso i comuni di poli per l'infanzia.
All'articolo 6 viene posto come livello essenziale il raggiungimento del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro il 2020; la generalizzazione quantitativa e qualitativa della scuola dell'infanzia; la possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli a piedi o con mezzi pubblici la distanza tra casa e servizio.
In un successivo regolamento saranno poi definiti livelli essenziali relativi a rapporti numerici appropriati tra personale educativo e ausiliario e i bambini accolti in funzione della loro età; i requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; la formazione continua in servizio di tutto il personale; i tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento; gli standard strutturali e organizzativi dei servizi, con riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
All'articolo 7 sono definiti le. funzioni e i compiti dello Stato tra cui la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2; la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato; la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi; l'attivazione di un sistema informativo.
All'articolo 8 sono definite le funzioni e i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto delle norme generali e dei princìpi fondamentali e dei livelli essenziali, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e l'accreditamento. Le funzioni sono anche di indirizzo, programmazione e sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale, la determinazione degli standard qualitativi, la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione; la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento; l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza; il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia.
All'articolo 9 sono definiti le funzioni e i compiti degli enti locali per la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza, eccetera.
All'articolo 10 viene definita la partecipazione economica delle famiglie che non può essere superiore al 20 per cento del relativo costo medio, sono garantite forme di agevolazione o di esenzione totale secondo parametri indicati dall'ISEE. Al comma 3 viene prevista quale forma di welfare aziendale, per sostenere l'esigibilità del diritto di andare al nido dei bambini e delle bambine, l'erogazione da parte di aziende pubbliche o private, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno figli in età tre mesi -- tre anni un voucher spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione diretta comunale. Tale voucher non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 200 euro per singolo buono. Inoltre il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.
L'articolo 11 prevede il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia che, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
L'articolo 12 traccia le necessarie abrogazioni di leggi precedenti.
L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca svolga una propria relazione biennale sullo stato di attuazione della legge al Parlamento, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
L'articolo 14 prevede le necessarie coperture finanziarie. Al comma 1 il costo è definito sulla base di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
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Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A.S. 1428
Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409 (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri), 24, 165, 180, 199, 219, 263, 349, 482, 500, 551, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279 e 1312, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409, 103, 183 e 203.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Sen. Maurizio Sacconi (NCD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione ha deciso di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo 27 giugno 2014, alle ore 9.
Contenuto:
Il disegno di legge delega contiene cinque deleghe:
la prima riguarda la materia degli ammortizzatori sociali: con tale delega si ha l’intento di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, con l’intento di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale (art.1).
Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
• semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
• prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
• rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
• prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
• prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
• rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
• incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;
• estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
• introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
• valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
• eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.
La seconda delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (art. 2).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
• razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
• istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
• razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
• rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
• mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
• favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
• valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.
La terza delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (art. 3).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
• eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
• unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
• promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;
• rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
• individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
• revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.
La quarta delega finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale (art. 4).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
• procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
• introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;
• procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.
La quinta delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare (art. 5).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
• garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
• abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
• incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
• favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
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