Pervengono alla scrivente Associazione diversi quesiti concernenti il superamento del periodo di prova per il personale ATA neo immesso in ruolo, con decorrenza giuridica 1/9/2013. I quesiti sono collegati all’emanazione da parte di codesto Ministero della nota prot. n. 2420 del 14/3/2014 dell’Ufficio III nella quale si afferma che “per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013” e della successiva nota prot. n. 2142 del 18/06/2014, dove nell’ultimo capoverso si confondono ulteriormente, a nostro avviso, le II.SS..
Infatti codesto Ministero, sullo stesso argomento, si espresse in modo completamente diverso con nota prot. n. 3699 del 29/02/2008 avente per oggetto “superamento periodo di prova a.s. 2007/2008 personale della scuola – chiarimenti” nella quale si precisava quanto segue:
“….per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale”.
Dello stesso tenore è ancor prima la nota ministeriale 28/05/2001 prot. n. 39 nella quale si chiariva che: “… si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino all’assunzione a tempo indeterminato in prova “.
In ragione di quanto sopra richiamato (e ricordato), esprimiamo il nostro dissenso sul contenuto della nota del 14/03/2014, mentre condividiamo in pieno quanto contenuto nella nota 3699 del 29/02/2008.
Pertanto, si chiede un intervento chiarificatore coerente con la nota del 29/02/2008, anche sulla base di quanto previsto per il personale docente dal D.L. 28/8/2000, n. 240 convertito con modificazione dalla Legge 27/10/2000 n. 306 (sulla base del principio di interpretazione analogica).
Nel confidare nella consueta attenzione, si resta in attesa di cortese riscontro.
Lì,20.06.2014
IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE IL PRESIDENTE
Sabato Simonetti Giorgio Germani
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Capo Dipartimento Istruzione
Dr. Luciano Chiappetta - ROMA
e p.c.
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale del Personale Scolastico - Ufficio I
c.a. Dirigente reggente Dr. Gildo De Angelis - ROMA