Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ministro dell’Istruzione e del Merito
Gabinetto del Ministero
e p.c. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alla Commissione di Garanzia sul diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali
All’ARAN
Alle II.SS. e II.EE.
Oggetto: cessazione azione di protesta sindacale e prosecuzione azioni di protesta professionale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
L’Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, la cessazione dell’azione di protesta sindacale riguardante il rifiuto di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo, a decorrere dal 15 marzo 2023.
Ad un tempo si confermano – sine die – le azioni di protesta professionale già in essere (vedi precedente nota del 27/1/2023 che comprendeva anche la protesta sindacale).
Si ricorda che le azioni di protesta professionale riguardavano e continueranno a riguardare il rifiuto di:
- qualsiasi prestazione non espressamente prevista come compiti (e/o disciplina delle mansioni) da norme legislative, regolamentari e contrattuali. IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE O NON VIENE REMUNERATO.
- deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione e all’uso della carta di credito, in assenza del riconoscimento di uno specifico compenso. NON SI FA CIÒ CHE COMPETE AD ALTRI SE NON VIENE REMUNERATO;
- prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo in una seconda scuola sottodimensionata, in assenza di pagamento dell’indennità mensile prescritta da legge e contrattazione collettiva. Sono ormai tre anni scolastici che i DSGA coinvolti non vengono pagati (19/20-20/21-21/22) e non si intravede nulla di nuovo per il corrente a.s. 2022/2023. NON SI LAVORA GRATIS.
Le ragioni poste a fondamento della prosecuzione delle azioni di protesta professionale sono le seguenti:
- l’urgenza di una veloce conclusione delle trattative per la parte giuridica e gli ulteriori aspetti economici, dopo la sottoscrizione del CCNL 2019/2021 solo sui principali aspetti del trattamento economico (stipendi tabellari e indennità fisse); sottoscrizione definitiva avvenuta il 6/12/2022. La dotazione ulteriore di oltre 330 milioni - che passeranno nella disponibilità delle trattative in sede ARAN - deve coinvolgere tutto il personale scolastico con espresso riferimento al trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo (retribuzione professionale docenti, indennità di direzione per i DSGA, compenso individuale accessorio per il personale ATA) la cui entità è al momento del tutto inadeguata. In considerazione di quanto avvenuto con i precedenti contratti del 2003, 2007, 2008 (sequenza contrattuale) e 2018 una particolare attenzione merita la quota base dell’indennità di direzione per i DSGA, il cui incremento deve essere rilevante e significativo. Ricordiamo che in quasi vent’anni dal CCNL del 2003 all’ultimo del 2022 (sopra citato) l’indennità in parola ha avuto incrementi irrisori: dai € 1.586,56 annui del 2003, ai € 1.750,00 del 2007, ai € 1.828,00 del 2018 e ora ad € 1.984,20;
- l’esigenza di una radicale revisione dell’ordinamento professionale dei DSGA e di tutto il personale ATA. I DSGA vanno collocati nell’area delle elevate professionalità (o qualificazione) – prevista dall’atto di indirizzo madre per i rinnovi contrattuali – in ragione di ciò che già sono e fanno (funzionari direttivi in posizione apicale unici in ogni scuola, titolari del potere di firma, destinatari di deleghe dirigenziali, con rapporto di lavoro esclusivo e in una particolare relazione con il Dirigente scolastico fondata sulle direttive di massima. In buona sostanza il DSGA è una figura professionale monocratica ed anche organo individuale che non ha paragoni con nessun’altra categoria, non dirigenziale, presente nel sistema delle amministrazioni pubbliche. Ci piace ricordare che quando il Prof. Sabino Cassese delineò i connotati dell’autonomia scolastica – Conferenza Nazionale sulla Scuola del 1990 – prefigurò l’ipotesi di una doppia dirigenza). L’area delle elevate professionalità (o qualificazioni) è già stata inserita negli altri Comparti, anche con la definizione di una struttura retributiva identica a quella dirigenziale: trattamento fondamentale, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Prevedere anche nel Comparto Istruzione e Ricerca l’area delle elevate professionalità/qualificazioni è un dovere al quale la contrattazione non può sottrarsi. Quanto emerge dalla trattativa in corso sull’argomento è del tutto insoddisfacente sia sotto il profilo della normazione giuridica che del trattamento economico. Vi è il rischio di una pattuizione contrattuale del tutto inadeguata sia con riferimento al sistema di classificazione (assurda la previsione di due aree dei collaboratori ed anche l’accorpamento dell’attuale area “C” – inesistente nella realtà - con l’area “D”), alla disciplina di incarichi di durata triennale per i DSGA (inconcepibile precarizzazione per gli interessati e per le scuole medesime), a quella afferente la sostituzione dei DSGA - con l’ipotesi di un incarico ad interim sottopagato - e alle progressioni di area che potrebbero condurre all’area di funzionario di elevata qualificazione, con procedure semplificate anche chi da Assistente non ha mai svolto funzioni di Direttore SGA. Nel nuovo sistema di classificazione l’area dei Collaboratori deve essere unica e assumere la denominazione di “Operatori”. Deve essere prevista l’area dei Funzionari con trasposizione dell’attuale area “C” e mantenimento dei profili professionali di Coordinatore Ammnistrativo e Coordinatore Tecnico. Per il DSGA si configura addirittura un esito regressivo rispetto all’esistente, come se il tempo trascorso non avesse certificato nell’ordinamento e nelle condizioni fattuali un radicale ed enorme trasferimento di attribuzioni amministrative alle scuole; attribuzioni che gravano soprattutto – se non esclusivamente – sul lavoro dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi. Non solo non si penserebbe ad una retribuzione di posizione consistente (tra gli 11.000,00 e i 29.000,00 euro annui come indicato nel Comparto delle Funzioni Centrali) ma, ad un irrisorio aumento della quota base dell’indennità di direzione di appena 156,20 euro annui con il CCNL del 6/12/2022, fa riscontro il mantenimento di una quota variabile con misure ferme da oltre 14 anni (sequenza contrattuale del 25/7/2008). Inoltre, viene prevista l’ipotesi di un trattamento economico omnicomprensivo (alla stregua dei Dirigenti) e il “divieto di accesso” a qualsiasi risorsa contrattuale proveniente dal MOF. Per gli Assistenti Amministrativi il sistema di classificazione e il profilo professionale rimarrebbero sostanzialmente immutati, come se nulla fosse cambiato e sopra descritto con riferimento ai Direttori SGA.
È evidente che l’Anquap non è disposta a tollerare ulteriori mortificazioni e discriminazioni sul piano giuridico ed economico per i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi.
Si conferma la disponibilità a livello politico, istituzionale e sindacale di ogni auspicabile approfondimento e confronto.
Distinti saluti.
Lì, 10.03.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: si chiede alle istituzioni scolastiche ed educative di provvedere all’affissione all’albo del presente documento.