LEGGE 23 giugno 2014, n. 89

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante  misure  urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno  o
piu' decreti legislativi per il  completamento  della  riforma  della
struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare  riguardo  alla
riorganizzazione dei programmi di  spesa  e  delle  missioni  e  alla
programmazione delle risorse, assicurandone  una  maggiore  certezza,
trasparenza e flessibilita', nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n.  196
del 2009. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per  materia,  limitatamente  agli  stati  di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono essere comunque adottati. Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della nuova trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati in via definitiva dal Governo. 
  4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere  adottate  disposizioni
correttive  e  integrative  dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le  stesse  modalita'
previsti dai commi 2 e 3. 
  5. Ai fini del  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa,  ferma  rimanendo  la  redazione  anche  in   termini   di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre
2015, un decreto legislativo nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n.  196
del 2009. 
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere  adottate  disposizioni
integrative  e  correttive  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita'
previsti dai commi 5 e 6. 
  8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle  disposizioni  in
materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. 
  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
esso  siano  espressi,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
anche in  mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della  nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'  comunque  essere
adottato in via definitiva dal Governo. 
  10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le  procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e  criteri  direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del  decreto
medesimo. 
  11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti: 
  «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'
un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei
contribuenti. In  considerazione  della  complessita'  della  materia
trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di   decreto
legislativo la relazione tecnica di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che  non
trovino compensazione  nel  proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  n.  196  del  2009  ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai  decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati  prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le  maggiori  entrate  confluiscono  in  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano  maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o  successivamente  a  quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria». 
  12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 2, 40, 42 e 50 della  legge  21
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n.
          303, S.O., e' il seguente: 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili 
              1. Per consentire il perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 1, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i  sistemi
          contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi  enti  e  i
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica»; 
              b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
          dalla seguente: 
              «h) adozione di  regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; 
              c)  all'articolo  2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali»; 
              d) all'articolo 3, comma  6,  terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  «l'esercizio  della  delega»  sono   inserite   le
          seguenti: «o successivamente»; 
              e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «trenta  componenti  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo." 
              "Art. 40. Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro quattro  anni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) revisione delle missioni in relazione alle  funzioni
          principali  e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la   spesa
          pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
          e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; 
              b)  revisione  del  numero  e   della   struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
              1)  l'univoca  corrispondenza  tra  il  programma,   le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
              2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad  un
          unico centro di responsabilita' amministrativa; 
              3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
          di secondo livello; 
              c) revisione degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
              d) revisione, per l'entrata,  delle  unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
              e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
          rendicontazione,  delle   azioni   quali   componenti   del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'articolo 3; 
              f) previsione che le nuove  autorizzazioni  legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
              g) introduzione della  programmazione  triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
              g-bis) introduzione in via sperimentale di un  bilancio
          di genere, per la valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
              h)  introduzione  di  criteri  e   modalita'   per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
          via di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge
          di bilancio, devono essere coerenti con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
              i)  adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di   spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
              l) riordino delle norme che  autorizzano  provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
              m)  accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e   speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
              n) affiancamento, a fini  conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
              o) revisione del  conto  riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
              p)  progressiva  eliminazione,  entro  il  termine   di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
              q) previsione  della  possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo." 
              "Art. 42. Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della funzione del bilancio di cassa 
              1.  Ai  fini  del  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
          funzione  del  bilancio  di  cassa,  ferma   rimanendo   la
          redazione anche in termini di  competenza,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
          legislativo nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
          delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
          relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
          attivi e  passivi,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore
          trasparenza, semplificazione e omogeneita'  di  trattamento
          di analoghe fattispecie contabili; 
              b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di
          cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
          tra le autorizzazioni di cassa del bilancio  statale  e  la
          gestione di tesoreria; 
              c) ai fini del rafforzamento del  ruolo  programmatorio
          del bilancio di cassa, previsione  dell'obbligo,  a  carico
          del dirigente  responsabile,  di  predisporre  un  apposito
          piano finanziario che tenga conto della fase  temporale  di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
              d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
          legittimita' contabile e  amministrativa  dell'obbligazione
          assunta dal dirigente responsabile del  pagamento,  tenendo
          anche conto di quanto previsto alla lettera c); 
              e)   previsione   di   un   periodo   transitorio   per
          l'attuazione della nuova disciplina; 
              f) considerazione, ai fini  della  predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
              g)   previsione   della   graduale   estensione   delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della  presente
          legge; 
              h)  rilevazione  delle   informazioni   necessarie   al
          raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   avvia   un'apposita
          sperimentazione  della  durata  massima  di  due   esercizi
          finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e alla Corte dei conti un  rapporto  sull'attivita'
          di sperimentazione. 
              3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e'  trasmesso
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  esso  sia  espresso  il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,  il
          decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma  1  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
          con le medesime modalita' previsti dal presente articolo." 
              "Art. 50. Delega al Governo per l'adozione di un  testo
          unico delle disposizioni  in  materia  di  contabilita'  di
          Stato e di tesoreria 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai  sensi  degli
          articoli 76  e  87,  quinto  comma,  della  Costituzione  e
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo recante un testo unico  delle
          disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
          materia di tesoreria. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
          amministrativi  contabili,  al  fine   di   assicurare   il
          coordinamento con le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          responsabilita' dirigenziale; 
              b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che
          essi  siano  raccordabili  con  gli  schemi  classificatori
          adottati per il bilancio dello Stato; 
              c) razionalizzazione della disciplina  della  tesoreria
          unica; 
              d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente
          legge  e  dalla  normativa  di  contabilita'  pubblica   in
          considerazione  del  potenziamento   della   funzione   del
          bilancio di cassa; 
              e)  modifica  o  abrogazione   espressa   delle   norme
          preesistenti  incompatibili  con  le   disposizioni   della
          presente legge. 
              3. Lo schema del  decreto  legislativo,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio  dei  ministri,  e'
          trasmesso alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  esso  siano  espressi,   entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
          anche in mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette  il
          testo  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'   comunque   essere
          adottato in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 1, il  Governo  puo'  adottare,
          attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla  base
          dei principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          medesimo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo  2014,
          n. 59, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Disposizioni finanziarie 
              1. Dall'attuazione della delega di cui  all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  che
          recano maggiori oneri entrano in vigore  contestualmente  o
          successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
          finanziaria. 
              2.  La  revisione  del  sistema  fiscale  di  cui  alla
          presente legge persegue l'obiettivo della  riduzione  della
          pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso  la
          crescita economica, nel rispetto del principio di  equita',
          compatibilmente con  il  rispetto  dell'articolo  81  della
          Costituzione  nonche'  degli  obiettivi  di  equilibrio  di
          bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e  prodotto
          interno lordo stabiliti a livello europeo.". 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 24 aprile  2014,   n. 66   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 95 del 24 aprile 2014. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 36.   



































































































































































































































 Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  24
  aprile 2014, n. 66 
 
    All'articolo 1: 
    al comma  1,  dopo  le  parole:  «anno  2015»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel quale saranno prioritariamente  previsti  interventi
di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il  carico
di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due
o piu' figli a carico,»; 
    al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il
credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in  via  automatica,
dai sostituti d'imposta»; 
    al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Le
somme erogate ai sensi del comma  1  sono  recuperate  dal  sostituto
d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 1  anche  mediante  riduzione  dei  versamenti  delle
ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi  previdenziali.
In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri  enti  gestori  di  forme  di
previdenza  obbligatoria  interessati  recuperano  i  contributi  non
versati alle gestioni previdenziali  rivalendosi  sulle  ritenute  da
versare mensilmente all'Erario. Con riferimento  alla  riduzione  dei
versamenti dei contributi previdenziali conseguente  all'applicazione
di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme  le
aliquote di computo delle prestazioni»; 
    il comma 6 e' soppresso. 
    All'articolo 4: 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. In attesa  di  armonizzare,  a  decorrere  dal  2015,  la
disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella  relativa
alle  forme  pensionistiche  e  complementari  di  cui   al   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e'  riconosciuto  un
credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento  sui
redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31
dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti  intermediari  o
dichiarate dagli enti medesimi  e  l'ammontare  di  tali  ritenute  e
imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene
conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6  e  seguenti.  Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per  il
2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato  a
decorrere dal 1º gennaio 2015  esclusivamente  in  compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
    6-ter. Per l'anno  2014  l'aliquota  prevista  dall'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e'  elevata
all'11,50 per cento. Una quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015,  confluisce
nel Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
    il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' sostituito dal seguente: 
    "145. Le imposte sostitutive di cui  ai  commi  142  e  143  sono
versate nel periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2013 in  tre  rate  di  pari  importo,  senza  pagamento  di
interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del  sesto  mese  dalla
fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno  16  del  nono
mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il  giorno  16
del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi  da
versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241"»; 
    al comma 12, capoverso 148, penultimo periodo,  le  parole:  «del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  presente
disposizione»; 
    dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come sostituito dall'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Le aziende speciali,  le  istituzioni  e  le  societa'  a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono  al
principio  di  riduzione  dei  costi  del  personale,  attraverso  il
contenimento  degli  oneri  contrattuali  e   delle   assunzioni   di
personale. A tal  fine  l'ente  controllante,  con  proprio  atto  di
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono,  a
suo carico, divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di  personale,
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui  al  precedente  periodo,
specifici  criteri  e  modalita'  di  attuazione  del  principio   di
contenimento dei costi del personale, tenendo conto  del  settore  in
cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e  le
societa' a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo
adottano tali indirizzi con propri  provvedimenti  e,  nel  caso  del
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in
sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto
nazionale in vigore al 1º gennaio 2014.  Le  aziende  speciali  e  le
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed  educativi,
scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e  le
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,  fermo
restando l'obbligo di mantenere un livello dei  costi  del  personale
coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per  le  aziende
speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di  cui  al  periodo
precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione". 
    12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.
28, dopo  le  parole:  "distribuzione  di  utili"  sono  inserite  le
seguenti: "ai soci cooperatori". 
    12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A
decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima
semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro
richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del
presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e'
effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base  delle  deliberazioni
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo  n.  360  del  1998,
alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i  comuni  sono  tenuti  ad
effettuare l'invio delle predette  deliberazioni,  esclusivamente  in
via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della  prima  rata
della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014  sulla  base  delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le  detrazioni,  nonche'  dei
regolamenti della TASI pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al
citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18
settembre 2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
l'invio  delle  predette   deliberazioni,   esclusivamente   in   via
telematica, entro il 10  settembre  2014,  mediante  inserimento  del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale. Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
predetto  termine  del  10  settembre  2014,  l'imposta   e'   dovuta
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al  comma  676,
comunque entro il limite massimo di cui al primo  periodo  del  comma
677, e il relativo versamento e'  effettuato  in  un'unica  soluzione
entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio  della  delibera
entro il predetto termine del 10 settembre  2014  ovvero  di  mancata
determinazione della percentuale di cui al  comma  681,  la  TASI  e'
dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per  cento  dell'ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle  condizioni
del titolare del diritto reale.  Nel  caso  di  mancato  invio  delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  alla   Regione
siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero  dell'interno,  entro
il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  Fondo   di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito
annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
da adottare entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno"». 
    All'articolo 5: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  e
delle disposizioni di cui all'articolo  2  della  legge  1º  dicembre
1981, n. 692, e all'articolo  40  della  legge  16  giugno  1927,  n.
1766"»; 
    nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e
all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». 
    Al Capo II del  Titolo  I,  dopo  l'articolo  5  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 5-bis. - (Modifiche al regime di entrate riscosse per  atti
di competenza del Ministero degli affari esteri). - 1.  Alla  tabella
dei diritti consolari  da  riscuotersi  dagli  uffici  diplomatici  e
consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio  2011,  n.  71,
alla Sezione I, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere  per  il  trattamento  della
domanda di riconoscimento  della  cittadinanza  italiana  di  persona
maggiorenne: euro 300,00". 
    2. L'articolo 18 della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto
un contributo amministrativo  di  euro  73,50,  oltre  al  costo  del
libretto. 
    2. Il  contributo  amministrativo  e'  dovuto  in  occasione  del
rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di  esso
all'interessato. 
    3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sono  determinati  il
costo del libretto  e  l'aggiornamento,  con  cadenza  biennale,  del
contributo di cui al comma 1. 
    4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le
norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli
affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento". 
    3. Sono abrogati: 
    a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre  2000,  n.
342; 
    b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative». 
    All'articolo 6, comma 1, dopo le parole:  «conseguiti  nel  2013»
sono inserite le seguenti: «, specificati per ciascuna  regione,»  ed
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Conseguentemente,
relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148». 
    All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) l'ammontare di risorse permanenti che, in  sede  di  Nota  di
aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si  stima  di
incassare quali maggiori entrate rispetto  alle  previsioni  iscritte
nel bilancio  dell'esercizio  in  corso  e  a  quelle  effettivamente
incassate  nell'esercizio  precedente  derivanti  dall'attivita'   di
contrasto  dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle   derivanti
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  svolta  dalle  regioni,  dalle
province e dai comuni"; 
    b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono  inserite  le
seguenti: "e il 2015"». 
    All'articolo 8: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  documenti  e  gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta
giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di
previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al
fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'"; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata"; 
    c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,
un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale
di tempestivita' dei pagamenti'.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con
cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   'indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata"»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    al comma 3, capoverso 6-bis, dopo la parola: «sono» sono inserite
le seguenti: «di tipo aperto e»: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al  comma
1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»; 
    al comma 4: 
    all'alinea, le parole: «le amministrazioni pubbliche  di  cui  al
comma   1»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «le    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»; 
    alla lettera c), le parole: «amministrazioni dello Stato  di  cui
al   comma   1»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
    al comma 8: 
    all'alinea, le parole: «Le amministrazioni pubbliche  di  cui  al
comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto
previsto dal comma 10 del presente  articolo  e  dai  commi  5  e  12
dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
    alla lettera a): 
    al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «presente  decreto»  sono
inserite le seguenti: «e nella salvaguardia di quanto previsto  dagli
articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163» e dopo le parole: «contratti in essere»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di  quelli  relativi  a  procedure  di
affidamento per cui  sia  gia'  intervenuta  l'aggiudicazione,  anche
provvisoria,»; 
    al quinto periodo, le parole: «Le Amministrazioni di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2013,
n. 33»; 
    la lettera b) e' soppressa; 
    il comma 9 e' soppresso; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi,  del
dissesto idrogeologico e del diffondersi  di  discariche  abusive,  i
cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di  cui  alla
vigente normativa in materia di lavoro e difesa  dell'ambiente  della
regione Sardegna, che costituiscono  a  tutti  gli  effetti  progetti
speciali di prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze  e  di
politiche  regionali,  hanno  carattere  temporaneo  e  pertanto   le
assunzioni di progetto in essi previste, per  il  prossimo  triennio,
non costituiscono presupposto per l'applicazione dei  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. La disposizione di cui  al  presente  comma
non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e
alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle  risorse  assegnate
per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «e'  istituito»  sono  inserite  le
seguenti: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»; 
    al comma 2: 
    al secondo periodo,  le  parole:  «Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»; 
    al  terzo  periodo,  le  parole:  «Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»  e
le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle  seguenti:
«coordinato dal Ministero»; 
    al comma 3: 
    al primo periodo, le parole: «commi 449 e  455»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455», dopo  le  parole:  «6  luglio
2012,  n.  95,»  sono  inserite   le   seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,», dopo  le  parole:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite
le seguenti: «, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,», dopo le parole: «le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,» sono inserite le  seguenti:  «sentita  l'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,», le
parole: «ai sensi del comma 7» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi del comma 9» e le parole: «ricorrono, rispettivamente, a Consip
S.p.A. e al soggetto  aggregatore  di  riferimento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ricorrono a Consip  S.p.A.  o  agli  altri  soggetti
aggregatori di cui ai commi 1 e 2»; 
    l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le categorie di
beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara  (CIG)
alle  stazioni  appaltanti  che,  in  violazione  degli   adempimenti
previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente  comma  sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «E'  comunque  fatta
salva la possibilita' di acquisire, mediante  procedura  di  evidenza
pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a
quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori»; 
    al comma 4: 
    all'alinea, la parola: «6» e' sostituita dalla seguente: «12»; 
    al capoverso 3-bis: 
    al primo periodo, le parole: «15  agosto  2000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «18 agosto 2000» e dopo le parole:  «avvalendosi  dei
competenti uffici» sono inserite le seguenti: «anche delle province»; 
    al secondo periodo,  le  parole:  «possono  effettuare  i  propri
acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire  beni  e
servizi»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non  capoluogo
di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi
in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:
"la sicurezza di approvvigionamento" sono aggiunte  le  seguenti:  "e
l'origine produttiva"»; 
    al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare  con  Consip
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare
con il Ministero dell'economia e delle finanze»; 
    al  comma  7,  primo   periodo,   le   parole:   «fornisce   alle
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «fornisce,  tenendo
anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,
alle amministrazioni»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Nell'ottica della semplificazione e  dell'efficientamento
dell'attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi
dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  si
avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sulla base  di  convenzione  disciplinante  i  relativi
rapporti  per  lo  svolgimento  di  procedure  di  gara   finalizzate
all'acquisizione,   da   parte   delle   autorita'    di    gestione,
certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all'esercizio  delle
relative funzioni»; 
    al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi,» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 3,» e le parole: «di cui al comma 1 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1
e 2». 
    All'articolo 10: 
    al comma 1, le parole: «compiti  di  controllo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «compiti di vigilanza»; 
    al comma 4, le parole: «Osservatorio dei  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Osservatorio   centrale   di    lavori,    servizi    e    forniture
dell'Autorita'»; 
    nella  rubrica,  la  parola:  «controllo»  e'  sostituita   dalla
seguente: «vigilanza». 
    All'articolo 11, il comma 3 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis.  -  (Norme  in  materia  di  rateazione).  -  1.  I
contribuenti  decaduti  dal  beneficio  della   rateazione   previsto
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo
piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che: 
    a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre  il  22  giugno
2013; 
    b) la richiesta sia presentata entro e non  oltre  il  31  luglio
2014. 
    2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma  1  non  e'
prorogabile e il debitore decade dallo  stesso  in  caso  di  mancato
pagamento di due rate anche non consecutive. 
    3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e' abrogato». 
    All'articolo 12, comma 1, le parole: «ministeriale del 5 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «5  dicembre  2003,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre 2003,». 
    Al Capo I del Titolo  II,  dopo  l'articolo  12  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 12-bis. - (Canoni delle concessioni demaniali marittime). -
1.  I  canoni  delle  concessioni  demaniali  marittime,   ai   sensi
dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire  dall'anno
2014, sono versati entro la data del 15 settembre  di  ciascun  anno.
Gli  enti  gestori  intensificano  i  controlli  volti  a  verificare
l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di  versamento,
nei termini previsti, dei canoni di cui al presente comma. 
    2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: "15 maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti:  "15
ottobre 2014"». 
    All'articolo 13: 
    al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono in
ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in  vigore  al
30 aprile 2014  determinati  per  effetto  di  apposite  disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al  limite
fissato dal presente articolo»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito  internet
i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun  componente
del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di  organi
di  societa'  ovvero  di  fondi  controllati  o   partecipati   dalle
amministrazioni stesse». 
    All'articolo 14: 
    al comma 4, la  parola:  «sono»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere» e le parole: «dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in
deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 
    4-ter. Alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e  ai  comuni,  e'
comunque concessa, in coerenza e secondo  le  modalita'  previste  al
comma 10 dell'articolo 8 e ai commi  5  e  12  dell'articolo  47,  la
facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di  contenimento
della spesa corrente, al fine di  conseguire  risparmi  comunque  non
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1  e  2  del
presente articolo». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, capoverso 2,  dopo  le  parole:  «per  i  servizi  di
vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita  da  ANAS  S.p.A.»
sono inserite le seguenti: «e sulla rete delle strade  provinciali  e
comunali»; 
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Decorsi
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti
adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La regione Lombardia puo'  derogare  per  ciascuno  degli
anni  2014  e  2015  ai  limiti  di  spesa  stabiliti  dal  comma   8
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia  di
comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento
EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure  alternative
di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior
esborso per le finalita' di cui  al  periodo  precedente,  garantendo
comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi,  cosi'  come
stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78». 
    All'articolo 16: 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali  ritenute,  di  cui
all'articolo 43, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
erogate a favore del  personale  amministrato  attraverso  i  servizi
stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  sono  fornite  esclusivamente  in  modalita'  centralizzata
attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto  previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 30 luglio 2013, n.  123,  i  contributi  derivanti  da  dette
prestazioni sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per
essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e  destinati,  in  misura
pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate  ai
sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale  indicata  nel
medesimo comma, alla gestione dei  servizi  stipendiali  erogati  dal
Ministero»; 
    al comma 8, le parole: «la somma di 10,7 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «la somma di 21,2 milioni di euro». 
    Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis. - (Norme in  materia  di  personale  del  Ministero
degli affari esteri). - 1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso; 
    b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: 
    "Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). 1. Gli
uffici all'estero svolgono attivita' per la  promozione  dell'Italia,
mirate a stabilire ed intrattenere relazioni  con  le  autorita',  il
corpo diplomatico e gli ambienti locali, a  sviluppare  iniziative  e
contatti  di  natura  politica,  economico-commerciale  e   culturale
nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione
e a tutelare le collettivita' italiane all'estero. 
    2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  da  ripartire
tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero  degli
affari esteri, da comunicare, anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alla Corte dei conti. 
    3. La dotazione del fondo e' determinata sulla base  degli  oneri
connessi alle attivita' di cui  al  comma  1,  quali  il  ricevimento
annuale per la festa della Repubblica,  i  ricevimenti  in  onore  di
autorita' del Paese di accreditamento o  di  personalita'  in  visita
ufficiale, il complesso di manifestazioni o  di  iniziative  volte  a
consolidare i rapporti, anche in base alle  consuetudini  del  luogo,
con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo
diplomatico  accreditato  nella  sede,  nonche'  tenendo  conto   del
trattamento economico per il  personale  di  servizio  necessario  al
funzionamento delle residenze ufficiali. 
    4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se  sostenute
direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua  indicazione,
da personale dipendente, sono rimborsate  ai  predetti,  anche  sulla
base  di  costi  medi  forfettari  determinati  per  ogni  Paese  dal
Ministero  degli  affari  esteri   su   proposta   del   capo   della
rappresentanza diplomatica competente"; 
    c) all'articolo 185: 
    1) al comma 2, le parole: "un assegno per oneri di rappresentanza
dello  stesso  ammontare  di  quello   previsto   per   il   titolare
dell'ufficio, in sostituzione di quello  di  cui  eventualmente  gia'
goda, nonche'" sono soppresse; 
    2) al comma 3, le parole: "oltre  all'assegno  di  rappresentanza
calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed" sono soppresse; 
    3)  al  comma  5,  le  parole:  "e  dell'assegno  per  oneri   di
rappresentanza stabiliti per  il  posto  assunto  in  reggenza"  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 204, primo comma, le parole: "ed un  assegno  per
oneri  di  rappresentanza  determinato  secondo  i  criteri  di   cui
all'articolo 171-bis" sono soppresse; 
    e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo  188
sono abrogati. 
    2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e'  fissata  in  euro  15
milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni  a  decorrere  dall'anno
2016. A tale onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  alle  indennita'   di   cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
    3. Il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  rideterminato
in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700
unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui
all'articolo 1, comma 1317, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre  2007,  n.  246,  e
all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno  2015,  euro
3.851.520 per l'anno 2016 ed euro  6.056.064  a  decorrere  dall'anno
2017, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa alle indennita' di cui  all'articolo  171  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,   con   conseguenti
soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 
    4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  il  Ministro  degli  affari   esteri   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto,  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
secondo periodo. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 17: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le
spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di  Stato
e dei tribunali amministrativi  regionali,  del  Consiglio  superiore
della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le riduzioni di  spesa  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale  al  rispettivo
onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013»; 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  il
medesimo anno 2014, il CNEL  provvede  entro  il  15  luglio  2014  a
versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ulteriori  risorse
finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire,  per
l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente». 
    All'articolo 19: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. All'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 13 e' abrogato; 
    b) al comma  14  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali  ed  assicurativi
di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"; 
    c) al comma  24  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri  connessi  con
le attivita' in materia di status degli amministratori,  relativi  ai
permessi  retribuiti,  agli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"; 
    d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Ai
fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal  computo
degli oneri connessi con le attivita'  in  materia  di  status  degli
amministratori quelli relativi ai  permessi  retribuiti,  agli  oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli  80
e 86 del testo unico"»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono  rieleggibili  per
una sola volta" sono sostituite dalle seguenti:  "i  suoi  componenti
non possono svolgere l'incarico per piu' di due  volte  nello  stesso
ente locale"; 
    b) all'articolo  235,  comma  3,  lettera  b),  dopo  la  parola:
"volontarie" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con  preavviso
di  almeno  quarantacinque  giorni  e  che  non  sono   soggette   ad
accettazione da parte dell'ente"; 
    c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per
vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di  revisione
non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del  compenso  annuo
attribuito ai componenti stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e
contributivi"». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis. - (Riduzione delle spese per il Consiglio  generale
degli italiani all'estero). - 1. A decorrere dal  primo  rinnovo  del
Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6  novembre  1989,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
    1) al comma 1, le parole: "novantaquattro",  "sessantacinque»"  e
"ventinove"   sono   sostituite   rispettivamente   dalle   seguenti:
"sessantatre", "quarantatre" e "venti"; 
    2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" e' soppressa; 
    3) al comma 5, la parola: "ventinove" e' soppressa e  le  parole:
"dieci", "sette"  e  "nove"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
seguenti: "sette", "quattro" e "sei"; 
    b)  all'articolo  8,  comma  1,  le  parole:  "due  volte"   sono
sostituite dalle seguenti: "una volta"; 
    c) all'articolo 8-bis, comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:
"continentali e" le parole: "due volte" sono soppresse; 
    d) all'articolo 9: 
    1) al comma 1, la parola: "ventinove" e' soppressa e  le  parole:
"due membri eletti" e "tre membri"  sono  sostituite  rispettivamente
dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro"; 
    2) al comma 2, le  parole:  "sei  nomi"  e  "quattro  nomi"  sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi"; 
    3) al comma 3, le  parole:  "due  volte"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "una volta"; 
    e) all'articolo 12, comma 1, terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma
5"; 
    f) all'articolo 15: 
    1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" e' soppressa; 
    2) al comma 3, la parola: "ventinove" e' soppressa; 
    g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra  i
Paesi in cui sono presenti le  maggiori  collettivita'  italiane,  in
proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31  dicembre
dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti
resti"». 
    All'articolo 20: 
    al comma 7, le parole: «La presente disposizione» sono sostituite
dalle seguenti:  «Il  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:  «del
capitale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  alle  loro  controllate,
nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo  9.  Alle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo,  la  RAI   S.p.A,   concorre   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 21»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «7-bis.   Ferme   restando   le   modalita'   di   determinazione
dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste  ai
commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno
pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le societa'  di  cui  al
comma 1 possono realizzare gli obiettivi del  presente  articolo  con
modalita' alternative, purche' tali da determinare  un  miglioramento
del risultato operativo». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
    «Art.  20-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di   cessioni   di
partecipazioni). - 1.  All'articolo  3,  comma  29,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si  applica  alle
aziende termali le cui partecipazioni azionarie  o  le  attivita',  i
beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono  state
trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale  e  alle
province autonome di Trento e di  Bolzano  nel  cui  territorio  sono
ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da
1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59"». 
    All'articolo 21: 
    al comma 1: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
    "p) l'informazione  pubblica  a  livello  nazionale  e  quella  a
livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma di proprie redazioni  e  strutture  adeguate  alle
specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto  alla  lettera
f)"»; 
    dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al  comma  2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e  contabile  in
relazione  all'adempimento  degli  obblighi  di   pubblico   servizio
affidati  alle  stesse  e  fungono  anche  da  centro  di  produzione
decentrato per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli
strumenti linguistici locali. 
    3-ter.   Con   la   convenzione   stipulata   tra   la   societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati  i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e  gli  orari
delle  trasmissioni  radiofoniche  e  televisive.  Per  garantire  la
trasparenza e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del  finanziamento
pubblico provinciale, dei costi  di  esercizio  per  il  servizio  in
lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in  apposito  centro
di costo del bilancio della societa' concessionaria. Le spese per  la
sede di Bolzano sono assunte dalla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
tenendo conto  dei  proventi  del  canone  di  cui  all'articolo  18.
L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla
sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo
79, comma 1, lettera c), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo  non
superiore ad euro 10.313.000 annui.  Gli  eventuali  ulteriori  oneri
derivanti  dalla  predetta  convenzione  rimangono  esclusivamente  a
carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano"»; 
    al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'efficientamento,  della  razionalizzazione   e   del   riassetto
industriale  nell'ambito  delle  partecipazioni  detenute  dalla  RAI
S.p.A., la Societa' puo' procedere alla cessione sul mercato, secondo
modalita' trasparenti e non discriminatorie, di  quote  di  Rai  Way,
garantendo  la  continuita'  del  servizio  erogato»  e,  al  secondo
periodo,  le  parole:  «In  caso  di   cessione   di   partecipazioni
strategiche che determini la perdita del controllo,» sono soppresse; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico  di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  le  parole:  "la
costituzione di una societa' per" sono soppresse». 
    All'articolo 22: 
    al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse
si tiene  conto  ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delle
imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Limitatamente   all'anno   2014,   ferme   restando   le
disposizioni tributarie in materia di  accisa,  la  produzione  e  la
cessione  di  energia  elettrica  e  calorica  da  fonti  rinnovabili
agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno,  e  fotovoltaiche,  sino  a
260.000 kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  ottenuti  da  produzioni
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti  chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal  fondo
effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice  civile
e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione  di
energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle  persone  fisiche,
delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato,  ai
fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi  delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, relativamente  alla  componente  riconducibile  alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,  fatta
salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi  ordinari,
previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre  1997,  n.  442.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013 e di esse si  tiene  conto  ai  fini  della
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il  predetto  periodo
d'imposta»; 
    al comma  2,  capoverso  5-bis,  la  parola:  «eventualmente»  e'
soppressa, le parole: «e gli altri ed in maniera  tale  da  ottenere»
sono sostituite dalle seguenti: «e gli altri. Ai terreni a immutabile
destinazione    agro-silvo-pastorale    a    proprieta'    collettiva
indivisibile e inusucapibile che, in base al  predetto  decreto,  non
ricadano in zone montane o di collina,  e'  riconosciuta  l'esenzione
dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve  derivare»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  apposito  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  la
compensazione del minor  gettito  in  favore  dei  comuni  nei  quali
ricadono terreni a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a
proprieta' collettiva indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in
zone montane o di  collina,  ai  quali  e'  riconosciuta  l'esenzione
dall'IMU»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. I decreti di cui all'articolo 4,  comma  5-bis,  primo  e
ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
    Nel Capo III del Titolo II, dopo l'articolo  22  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 22-bis. - (Risorse destinate alle zone franche  urbane).  -
1. Per gli interventi in favore delle  zone  franche  urbane  di  cui
all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera  CIPE  n.  14
dell'8  maggio   2009,   ricadenti   nelle   regioni   non   comprese
nell'obiettivo "Convergenza"  e  della  zona  franca  del  comune  di
Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75  milioni  di  euro
per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016. 
    2. Le risorse di cui al  comma  1  sono  ripartite  tra  le  zone
franche  urbane,  al  netto  degli  eventuali  costi  necessari   per
l'attuazione degli interventi, sulla base  dei  medesimi  criteri  di
riparto utilizzati nell'ambito  della  delibera  CIPE  n.  14  dell'8
maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1  costituisce
il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte  delle
imprese beneficiarie. Le regioni  interessate  possono  destinare,  a
integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per  il
finanziamento delle agevolazioni di cui al presente  articolo,  anche
rivenienti, per le  zone  franche  dell'obiettivo  "Convergenza",  da
eventuali riprogrammazioni  degli  interventi  del  Piano  di  azione
coesione. 
    3. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio  2013,  e  successive  modificazioni,
recante le  condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i  termini  di
decorrenza  e   durata   delle   agevolazioni   concesse   ai   sensi
dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota  nazionale  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75
milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016». 
    All'articolo 23: 
    al comma 1,  alinea,  le  parole:  «entro  il  31  ottobre  2014,
predispone un programma di razionalizzazione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini  di  una
loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il programma di cui  al  comma  1  e'  reso  operativo  e
vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una  sua  traduzione
nel patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di  legge  di
stabilita' per il 2015». 
    All'articolo 24: 
    al comma 2, lettera b), capoverso  222-quater,  secondo  periodo,
dopo le parole: «i presidi territoriali di pubblica  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «e quelli destinati al soccorso pubblico»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15  ottobre  2013,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013,  n.
137, e' sostituito dal seguente: 
    "Art.   2-bis.   -   (Facolta'   di   recesso   delle   pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini  della
realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli
articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e gli organi  costituzionali  nell'ambito  della  propria  autonomia,
possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di  recesso
dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso
e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal  preavviso,  anche  in
deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". 
    2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge  15
ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse». 
    All'articolo 25: 
    al comma 1, le parole: «, per le amministrazioni locali di cui al
comma 209» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le  amministrazioni
locali di cui al comma 209 dell'articolo 1»; 
    il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettiva   tracciabilita'   dei
pagamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  le  fatture
elettroniche  emesse  verso  le  stesse   pubbliche   amministrazioni
riportano: 
    a) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione   dell'indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni
finanziarie cosi' come previsto dalla  determinazione  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7
luglio  2011,  n.  4,  e  i  casi  di  esclusione   dall'obbligo   di
tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti
dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  e'
aggiornata con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; 
    b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
    2-bis. I codici di cui al comma 2  sono  inseriti  a  cura  della
stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola
prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale  clausola  riporta,  inoltre,  il  riferimento  esplicito   agli
obblighi  delle  parti  derivanti  dall'applicazione  della  presente
norma». 
    All'articolo 26 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
    1-ter. Sono fatti salvi gli effetti  derivanti  dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi  fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 27: 
    al comma 1, capoverso Art. 7-bis: 
    al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1º
luglio 2014» e le parole: «, emesse a partire dal  1º  gennaio  2014»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Le   medesime   amministrazioni
comunicano  altresi',  mediante  la   piattaforma   elettronica,   le
informazioni sulle  fatture  o  richieste  equivalenti  di  pagamento
relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse  in  modalita'
aggregata,»; 
    al comma 3, dopo le parole: «7  marzo  2008,»  sono  inserite  le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103  del  3  maggio
2008,»; 
    al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1
e 2» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data  di  cui
al comma 2»; 
    al comma 7, le  parole:  «crediti  accreditati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «crediti registrati»; 
    al comma 2: 
    alla  lettera  c),  le  parole:  «La   pubblica   amministrazione
inadempiente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«La pubblica amministrazione di cui  al  primo  periodo  che  risulti
inadempiente»; 
    alla lettera d), dopo le parole:  «a  cura  dell'amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «utilizzando la piattaforma elettronica di
cui all'articolo 7, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.  35  del
2013». 
    All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «lettera
b)» sono inserite le seguenti: «del presente comma». 
    L'articolo 30 e' soppresso. 
    All'articolo 31, comma 1, le parole: «partecipate da enti locali»
sono sostituite dalle seguenti: «ed enti partecipati da enti locali». 
    All'articolo 35: 
    al comma 1, le parole: «di conversione in legge» sono  sostituite
dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione»; 
    al comma 6, primo periodo, le parole: «di conversione  in  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge  di
conversione». 
    All'articolo 37: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
    alla  lettera  b),  ultimo  periodo,  le  parole:  «La   pubblica
amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non  puo'»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Le  amministrazioni  di  cui  al  primo
periodo che risultino inadempienti non possono»; 
    al comma 3, dopo il penultimo periodo e' inserito il seguente: «I
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1,  gia'
oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,  ovvero
da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  nonche'
alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali»  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Alle  operazioni  di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei  debiti
di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si
applicano i limiti fissati,  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,
dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  per  gli  enti
locali, dagli articoli 42, 203  e  204  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche  amministrazioni,  dai
rispettivi ordinamenti»; 
    al comma 4, ultimo periodo, le parole: «da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
    al  comma  7,  dopo  la  parola:  «12-quater,»,  e'  inserita  la
seguente: «12-quinquies,»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «7-bis.  Le  cessioni  dei  crediti   certificati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n.  64,  possono  essere  stipulate  mediante  scrittura
privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. o a istituzioni  finanziarie  dell'Unione  europea  e
internazionali. Le  suddette  cessioni  dei  crediti  certificati  si
intendono notificate e sono  efficaci  ed  opponibili  nei  confronti
delle  amministrazioni  cedute  dalla  data  di  comunicazione  della
cessione alla  pubblica  amministrazione  attraverso  la  piattaforma
elettronica, che  costituisce  data  certa,  qualora  queste  non  le
rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti  le  disposizioni
di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente  comma  si
applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti  cessionari  in
favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge
30 aprile 1999, n. 130. 
    7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis  del  decreto  dei
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   sono
effettuate dalle pubbliche  amministrazioni  esclusivamente  all'atto
della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative  a
prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite  la
piattaforma  elettronica  nei  confronti  dei   soggetti   creditori.
All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto  di  cessione,
le  pubbliche  amministrazioni  effettuano  le   predette   verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario. 
    7-quater. L'articolo 8 e  il  comma  2-bis  dell'articolo  9  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati». 
    L'articolo 38 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
    «Art. 38-bis.  -  (Semplificazione  fiscale  della  cessione  dei
crediti). - 1. Gli atti di cessione dei  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, per somministrazioni, forniture ed appalti  e  per  obbligazioni
relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti  richieste
dalla pubblica amministrazione debitrice e  garanzie  connesse,  sono
esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione
di cui al presente  comma  non  si  applica  all'imposta  sul  valore
aggiunto. 
    2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1  milione  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate  entro
il 15 maggio 2014 all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi
e  che  sono  acquisite,  nel  limite   di   1   milione   di   euro,
definitivamente al bilancio dello Stato». 
    All'articolo 39 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e  28-quinquies,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, le parole: "nei  confronti  dello  Stato,  degli  enti  pubblici
nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti:  "nei  confronti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni"». 
    All'articolo 41: 
    al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «il  tempo  medio  dei
pagamenti effettuati» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
    al comma 4, ultimo periodo, le parole: «direttiva  europea»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «direttiva  2011/7/UE  del   Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,»  e  le  parole:
«prorogato, a  decorrere  dal  2013,  dall'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le cui disposizioni continuano ad applicarsi  a  decorrere
dall'esercizio 2013 ai sensi dell'». 
    Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
    «Art. 41-bis. -  (Misure  per  l'accelerazione  dei  pagamenti  a
favore delle  imprese).  -  1.  Per  consentire  l'adempimento  delle
obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi  11  giugno
2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il  flusso  dei  pagamenti  in
favore delle imprese, e'  autorizzato,  fino  al  31  dicembre  2014,
l'utilizzo  delle   risorse   gia'   disponibili   sulle   rispettive
contabilita' speciali, come individuate nei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013. 
    2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito  degli  interventi  di
cui al comma 1 costituiscono economia di  spesa  e  sono  versate  al
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
    3. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base della disposizione di cui all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge». 
    All'articolo 43, comma 1, capoverso 1, le parole: «"1. I  comuni»
sono sostituite dalle seguenti:  «"Art.  161.  -  (Certificazioni  di
bilancio). - 1. I comuni» e  dopo  le  parole:  «le  province,»  sono
inserite le seguenti: «le citta' metropolitane,». 
    All'articolo 45: 
    al  comma  5,  lettera  b),   dopo   le   parole:   «dei   titoli
obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le  seguenti:
«pari o»; 
    al comma 7,  le  parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi  1  e  2»  e  le  parole:  «,  lettera  a)»  sono
soppresse. 
    Nel Capo III del Titolo III, dopo l'articolo 45  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 45-bis. - (Anticipazione di liquidita'  in  favore  di  EUR
Spa). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  i
commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti: 
    "332.  La  societa'  EUR  Spa  puo'   presentare   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il  15
luglio  2014,  con  certificazione   congiunta   del   presidente   e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione
di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata
al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al  31
dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma
e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014  della  'Sezione
per assicurare la liquidita' alle regioni e  alle  province  autonome
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  diversi  da
quelli finanziari e sanitari', di cui all'articolo 1, comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
    333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a
seguito: 
    a) della presentazione da parte della  societa'  EUR  Spa  di  un
piano di rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata  degli
interessi, in cui sono individuate anche idonee e  congrue  garanzie,
verificato  da  un  esperto  indipendente  designato  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa'; 
    b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa'
EUR Spa, nel quale sono definite le  modalita'  di  erogazione  e  di
rimborso delle somme, comprensive di interessi,  in  un  periodo  non
superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non
adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le
modalita' di recupero delle medesime somme  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'  pari  al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque  anni
in corso di emissione". 
    2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole ", fino ad un massimo di 5 milioni annui" sono soppresse». 
    All'articolo 46, comma 7, dopo la parola: «449-bis» sono inserite
le seguenti: «dell'articolo 1». 
    All'articolo 47: 
    al comma  2,  lettera  a),  le  parole  da:  «Per  gli  enti  che
nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi» fino  alla  fine  della
lettera sono soppresse; 
    al  comma  3,  le  parole:  «15  giugno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno»; 
    al comma 9, lettera a), al quarto periodo, le  parole:  «e  dalle
centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai  sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296»
sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri  soggetti  aggregatori
di cui all'articolo 9, commi 1 e 2» e, al settimo periodo, le parole:
«e dalle centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2»; 
    al comma  10,  le  parole:  «15  giugno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno». 
    All'articolo 48, comma 1, capoverso  14-ter,  al  terzo  periodo,
dopo le parole: «I comuni  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati» sono inserite  le  seguenti:
«sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,». 
    All'articolo 50: 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter,  lettera
a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinate
ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni  di
comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di  solidarieta'
comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento  dei
bilanci degli enti locali. 
    9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad apportare, su proposta del Ministro  dell'interno,  le  variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione  delle
norme sul federalismo fiscale»; 
    al comma 10, le parole: «dal comma 8 del presente articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 del presente articolo»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro»; 
    dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
    «12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto  del  fondo  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti
del monitoraggio sull'utilizzo del  fondo  medesimo  da  parte  delle
regioni, nonche'  del  residuo  delle  spese  riferite  al  ciclo  di
programmazione 2007-2013». 
    Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
    «Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano  secondo  le  procedure
previste  dai  rispettivi  statuti  e   dalle   relative   norme   di
attuazione». 
    Alla tabella A e' premessa la seguente: 
    «Tabella 1 (articolo 25, comma 2) 
    Casi di esclusione dall'obbligo di  tracciabilita'  di  cui  alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 
    Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo  periodo
(acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o  altri  beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni) 
    Art. 19, comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  163/2006  (servizi
d'arbitrato e di conciliazione) 
    Art. 19, comma  1,  lettera  d),  del  D.Lgs.  163/2006  (servizi
finanziari forniti dalla Banca d'Italia) 
    Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006  (contratti  di
lavoro) 
    Art. 19, comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006  (appalti  pubblici  di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore  ad  un'altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad
un'associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in
base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu'  di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato) 
    Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per  l'acquisto
di acqua e per la fornitura di energia o  di  combustibili  destinati
alla produzione di energia 
    Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche  in  beni  o
servizi, erogato con lo scopo di  promuovere  il  nome,  il  marchio,
l'immagine, l'attivita' o il prodotto del soggetto erogante 
    Prestazioni  socio-sanitarie  e  di  ricovero,  di  specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti  privati
in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara 
    Scelta del socio privato in societa'  miste  il  cui  apporto  e'
limitato al solo finanziamento». 
    Nella tabella A, i seguenti codici sono soppressi: 
    «S1302 Contratti di servizio per trasporto»; 
    «S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti»; 
    «S1310 Altri corsi di formazione». 

 


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 24/06/2014
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 24/06/2014 11:06:02
Permalink: LEGGE 23 giugno 2014, n. 89 Tag: LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
Autore: Pagina letta 2363 volte



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