IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 31/3/2023, n. 36)

Nota informativa breve e parziale - aggiornata

 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, è stato pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 come Supplemento Ordinario N.12/L, rispettando i tempi previsti.

Siamo in presenza di un corpo organico di disposizioni fondamentali che disciplinano una materia variegata e complessa che nel tempo, anche per interventi dell’Unione Europea, ha subito una pluralità di modifiche.

 

L’esigenza di consentire a tutti i soggetti coinvolti (le stazioni appaltanti con i suoi dirigenti, funzionari e professionisti, i tecnici del settore, le imprese ecc. ecc.) una corretta e adeguata conoscenza e cognizione del nuovo testo ha portato il legislatore a scegliere la strada di  “disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” contenute negli articoli dal 224 al 229, con la specificazione che “il Codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” ma “le disposizioni del Codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”. Gli allegati sono parte integrante del testo legislativo e, quindi, costituiscono a tutti gli effetti norma primaria.

Alcune disposizioni contenute nell’art. 225 comma 2 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e riguardano:

19, Principi e diritti digitali.

20, Principi in materia di trasparenza.

21, Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

22, Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement).

23, Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

24, Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

25, Piattaforme di approvvigionamento digitale.

26, Regole tecniche.

28, Trasparenza dei contratti pubblici.

29, Regole applicabili alle comunicazioni.

30, Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

31, Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

35, Accesso agli atti e riservatezza.

36, Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.

37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

99, Verifica del possesso dei requisiti.

106, comma 3, ultimo periodo - Garanzie per la partecipazione alla procedura.

115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo.

119, comma 5 - Subappalto.

224, comma 6 - Disposizioni ulteriori.

 

Sempre nell’art. 225 comma 2, in via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli:

21, comma 7 - Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

29, Principi in materia di trasparenza

40, Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

41 comma 2;bis - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

44, Digitalizzazione delle procedure

52, Regole applicabili alle comunicazioni

53, Accesso agli atti e riservatezza

58, Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

74, Disponibilità elettronica dei documenti di gara

81, Documentazione di gara

85, Documento di gara unico europeo

105, comma 7 - Subappalto

111, comma 2-bis - Controllo tecnico, contabile e amministrativo

213 commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione

214, comma 6 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

 a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

 b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

 c) all'accesso alla documentazione di gara;

 d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;

 e) alla presentazione delle offerte;

 f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

 g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti

 

Il comma 3 del già citato art. 225 stabilisce che il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (vedi allegato II.4) è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Per il PNRR e il PNC – in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici - si applicano anche dopo il 1° luglio 2023 le vigenti disposizioni di cui al D.L. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021 (art. 225 comma 8).

 

Il testo si compone di 229 articoli - ripartiti in cinque libri da pag. 1 a pag. 201 della G.U. - e in numerosi allegati (ben 38), da pag. 202 a pag. 546 della stessa G.U..

A titolo meramente informativo alcuni significativi contenuti dei cinque libri e di alcuni articoli:

·       il Libro I si occupa di principi, digitalizzazione, programmazione e progettazione e contiene gli artt. da 1 a 47.

L’art. 14 disciplina le soglie di rilevanza europea, l’art. 15 il RUP, l’art. 17 le fasi delle procedure di affidamento, l’art. 18 il contratto e la sua stipulazione, l’art. 24 il FVOE, l’art. 37 la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, l’art. 41 i livelli e contenuti della progettazione.

·       il Libro II si occupa dell’appalto e contiene gli artt. dal 48 al 140.

L’art. 49 disciplina il principio di rotazione degli affidamenti, l’art. 50 le procedure per l’affidamento, l’art. 62 le stazioni appaltanti (tutte e quelle qualificate), l’art. 65 gli operatori economici, l’art. 70 procedure di scelta e relativi presupposti, il 71 la procedura aperta, il 72 quella ristretta, il 76 la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando, l’art. 83 bandi e avvisi, l’art. 94 le cause di esclusione automatica, il 95 quelle di esclusione non automatica, l’art. 99 la verifica del possesso di requisiti, l’art. 108 i criteri di aggiudicazione dei diversi appalti.

·       il Libro III si occupa dell’appalto nei settori speciali e contiene gli artt. dal 141 al 173.

Non interessa le istituzioni scolastiche ed educative

·       Il Libro IV si occupa del partenariato pubblico-privato e delle concessioni e contiene gli artt. dal 174 al 208.

Potrebbe in parte interessare le istituzioni scolastiche

·       il Libro V si occupa del Contenzioso, dell’Anac, disposizioni finali e transitorie e contiene gli articoli dal 209 al 229.

Interessante la disciplina dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale come gli accordi bonari (artt. 210 e 211), transazione (art. 212) e l’arbitrato (art. 213). Da tenere in considerazione l’art. 222 riguardante l’Anac.

Delle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni si è fatto cenno nella parte iniziale del presente documento.

 

In ordine agli allegati – la cui “numerazione romana” corrisponde ai singoli libri - pare utile richiamare l’attenzione su:

-        Allegato I.1 “definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”

-        Allegato I.2 “attività del RUP”

-        allegato I.3 “termini delle procedure di appalto”

-        allegato I.5 “elementi per la programmazione ecc. ecc.”

-        allegato II.1 “elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”

-        allegato II.6 “informazioni in avvisi e bandi”.

 

La presente nota è parzialmente e meramente informativa.

 

Lì, 13.04.2023 – aggiornato con integrazioni al 17.04.2023

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

P.S.: È stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2023, n. 87 - S.O. n. 14/L, il testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato delle relative note.

 

 

» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 13/04/2023
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 18/04/2023 16:09:36
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