MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 APPORTATE DALL’ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO. ENTRATA IN VIGORE IL 05/05/2023.
Riportiamo le modifiche apportate in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come di seguito elencate:
1) L’ Art. 18 comma 1 lettera a) del d. lgvo 81/2008
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
È così riformulato:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»
2) All’ articolo 25, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l dopo la lettera n) viene inserita la
Lettera n-bis)
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
………………..
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
3) all’Art. 37 comma 2, dopo la lettera b) e’ aggiunta la lettera b-bis)
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
b-bis) «il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
………………….
4) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il comma «4-bis.
Informazione e formazione
………………….
4. Il datore di lavoro provvede affinché' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
4-bis «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
Lì, 08.05.2023
IL VICE PRESIDENTE
Sabato Simonetti