DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro:
estensione tutela assicurativa per studenti e docenti delle istituzioni scolastiche
Nella G.U. del 04/05/2023 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (meglio conosciuto come Decreto Lavoro).
Al Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi - troviamo disposizioni destinate alle istituzioni scolastiche, nello specifico l’art. 18 “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”.
Per l’a.s. 2023/2024 si estende la tutela assicurativa per studenti e docente applicandola anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Si superano i limiti già previsti dall'art. 4, c. 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (che riportiamo di seguito), comprendendo nella tutela le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Art. 4 c.1 punto 5 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
Riportiamo di seguito anche alcuni passaggi delle Relazioni illustrative e tecniche Decreto-Legge, ad oggi in esame di conversione, utili alla comprensione del testo:
Si supera il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione delle esercitazioni tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazione di lavoro comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall’art. 1 del testo unico. Tale copertura si configura come “rischio in aula”
L’estensione in oggetto fornisce, per i lavoratori interessati dalla stessa, anche la base giuridica esplicita per l’applicazione agli stessi - nel suddetto anno scolastico o accademico - della tutela contro gli infortuni in itinere, la quale è stata riconosciuta finora in favore di insegnanti e istruttori solo sulla base di alcune sentenze. La tutela contro i suddetti infortuni in itinere resta invece esclusa per gli studenti e allievi, come specificato nella limitazione posta dalla lettera f) del comma 2 e in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell’INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un "luogo di lavoro”.
Al 03 Luglio 2023 è prevista la scadenza per la conversione in legge del Decreto, in quell’occasione evidenzieremo e ritorneremo sull’argomento per le eventuali modifiche ed integrazioni al testo originario.
È lecito pensare che il Ministero fornirà specifiche indicazioni in merito all’attuazione delle nuove disposizioni.
Lì, 10.05.2023
IL VICE PRESIDENTE
Ferrari Alessandra