ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA MINISTERIALE A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie nonché il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

L’art. 2 del richiamato Decreto disciplina l’elenco dei Ministeri, precisando che gli stessi svolgono, per mezzo della propria organizzazione e per mezzo delle agenzie, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico e la relativa responsabilità.

I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’art. 3 del D.lgs. n. 300/1999 prevede in tema di organizzazione che nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali.

I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

Nell'esercizio dei suoi poteri, in particolare, il capo del dipartimento:

a)    determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b)    alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c)     svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d)    promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e)    adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento.

Nell’ambito dell’elenco dei Ministeri concernenti l’organizzazione del Governo si colloca l’attuale Ministero dell'istruzione e del merito, il quale nel corso degli anni ha subito notevoli riforme riguardanti la sua configurazione e denominazione in costante rapporto di fusione e/o scissione con il Ministero dell'università e della ricerca.

Giova ricordare che il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca” ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed ha conseguentemente soppresso l’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Di recente il D.L. n. 173/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, apportando le doverose modifiche al D.lgs. n. 300/1999, ha disposto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito e ha inserito la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative.

 

Il Ministero, in particolare, svolge ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 300/1999 le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché' del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché' dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.

 

Nel corso del 2020 sono intervenuti i seguenti D.P.C.M. volti a disciplinare l’organizzazione dell’amministrazione scolastica a livello centrale e periferico:

1)    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;

2)    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 167 del 30 settembre 2020 recante “Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione”.

Si segnala, inoltre, il D.M. n. 6 del 5 gennaio 2021 recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione.

Il Ministero si articola a livello centrale in due dipartimenti:

a)    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

b)    Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Ministero è articolato a livello periferico negli uffici scolastici regionali.

I capi dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.  Essi svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.

Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare.

I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attività e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I capi dei dipartimenti possono, inoltre, promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

 

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;

b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;

c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca;

d) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

g) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi sul territorio nazionale;

h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;

n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore;

o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;

p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;

q) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

r) consulenza e supporto all’attività di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome;

s) supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso;

t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità;

u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;

z) cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

aa) orientamento allo studio e professionale;

bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;

cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;

dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione;

ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ff) rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza;

gg) promozione dell'innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;

hh) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

ii) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

ll) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Ministero;

mm) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;

nn) svolgimento delle attività di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

oo) attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie Nazionali designate dal Ministero dell'istruzione per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

pp) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

qq) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero, cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione;

rr) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali per gli aspetti di competenza;

ss) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attività di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;

tt) consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome;

uu) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

vv) supporto alle attività di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica;

zz) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;

aaa) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

bbb) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.

Il Dipartimento, qualora l’autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e il controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.

Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a)    direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

b)    direzione generale per il personale scolastico;

c)     direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

d)    direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

 

ll Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) programmazione ministeriale;

b) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;

c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;

d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; acquisti e affari generali;

e) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;

f) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;

g) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

h) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

i) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;

l) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell’attività degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico;

m) promozione di eventi e manifestazioni, nonché dell’attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;

n) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione;

o) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

p) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

q) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;

r) supporto alle attività del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero;

s) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione;

t) sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più direzioni generali del Ministero;

u) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attività del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

v) attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali. 

Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a)    direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b)    direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

c)     direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

 

A livello periferico, troviamo, gli uffici scolastici regionali, i quali sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale.

L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

 

L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale.

 Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni.

L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.

Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.

 

Nell’ambito dell’organizzazione ministeriale a livello centrale si colloca il corpo ispettivo, il quale risulta composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali.

Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo.

Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato.

Nell’ambito dell’organizzazione ministeriale a livello centrale trova posto la Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali, la quale permette che i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali si riuniscano, anche in modalità telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell’attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.

I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

 

Il Ministro dell'Istruzione è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 167/2020, si avvale degli Uffici di diretta collaborazione, i quali esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione.

I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

a)    l'Ufficio di gabinetto;

b)    l'Ufficio legislativo;

c)     l'Ufficio stampa;

d)    la Segreteria del Ministro;

e)    la Segreteria tecnica del Ministro;

f)      le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

I titolari degli Uffici suindicati sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto.

 

Il Capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l’attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

Della Segreteria del Ministro fa parte il Segretario particolare del Ministro che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, dei competenti Dipartimenti e delle direzioni generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali in relazione al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella preliminare fase di rilevazione delle necessità di indirizzo sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché' mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

Il Capo della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Occorre, infine, richiamare l’art. 13 del D.L. 11 novembre 2022 n. 173, il quale statuisce una procedura semplificata per la riorganizzazione dei Ministeri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. 300/1999 nonché dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988.

La suddetta procedura può dare origine ad una riorganizzazione dell’amministrazione scolastica a livello centrale, in quanto prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

 

Quanto precede, con beneficio d’inventario per eventuali errori ed omissioni, evidenzia una rilevante complessità di sistema che mette a dura prova l’attività del personale che opera nell’amministrazione e nelle istituzioni scolastiche. Una prova difficile anche per cittadini ed operatori economici che hanno relazioni con il sistema istruzione.

 

Lì, 09.06.2023

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE PROVINCIALE ANQUAP FROSINONE

Annalisa Della Posta


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 09/06/2023
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 09/06/2023
Permalink: ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA MINISTERIALE A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO Tag: ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA MINISTERIALE A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO
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