Executive summary
CAMERA – Pervenuta la risposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara all’interrogazione 4-00554 a firma dell’On. Borrelli (AVS, Comm. Finanze) relativa all’organico di dirigenti scolastici e DSGA.
Fonte
Di seguito, il testo dell’interrogazione e della risposta.
BORRELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 557 della legge 28 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) contiene disposizioni sul dimensionamento scolastico con la previsione di un taglio di sedi ed organico che avranno effetto principalmente dal 2024/2025, ma che si faranno sentire già a partire dal prossimo anno scolastico;
in particolare viene previsto che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la relativa distribuzione tra le regioni siano individuati con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;
il relativo capitolo di spesa previsto per il triennio 2023-2025, contenuto nella tabella n. 7 degli «Stati di previsione» della legge di bilancio 2023, prevede un taglio per l'istruzione scolastica di 4,11 miliardi di euro, passando da una spesa complessiva per l'istruzione scolastica di 52,11 miliardi di euro del 2023 ad una spesa di 47,99 miliardi di euro del 2025;
secondo la prima bozza di documento che sarà la base di discussione in sede di conferenza unificata, la maggior parte delle fusioni degli istituti scolastici (circa il 70 per cento) si concentrerebbe nel Mezzogiorno. In particolare la Campania sarebbe tra le regioni più penalizzate dall'accorpamento (146) seguita da Sicilia (109), Calabria (79), Puglia (66), Sardegna (45) e Lazio (37);
decorso inutilmente il termine del 31 maggio ai fini del raggiungimento dell'accordo sulla suddetta bozza di documento, si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno;
immediata conseguenza dell'accorpamento degli istituti è la riduzione del numero dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e del personale Ata;
alla base dei criteri del dimensionamento ci sarebbe prioritariamente un dato desunto dal rapporto tra il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per kmq, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
i suddetti criteri, a parere degli interroganti, sono insufficienti, non tenendo conto della condizione di aree interne ed aree di particolare disagio sociale con elevato abbandono scolastico, e non prevedendo la possibilità di sdoppiamento e sfoltimento delle classi necessari ai fini di una compiuta soluzione al problema delle cosiddette «classi pollaio»;
negli anni, i vari settennati relativi ai fondi europei Pon Fesr hanno previsto il miglioramento e l'arricchimento dei plessi mediante varie misure (cablaggio strutturato, dotazioni informatiche quali Lim, smartTV, Pc, e svariati laboratori didattici), nonché della fibra veloce ministeriale, e quindi la chiusura tout court di molti plessi si configurerebbe come uno sperpero di finanziamenti pubblici;
alcune regioni hanno già annunciato la volontà di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le disposizioni riportate in premessa, come la Campania che in data 1° febbraio 2023 già ha deliberato in tale senso –:
se il Governo, alla luce delle criticità esposte in premessa, non intenda rivedere i criteri che saranno alla base dell'intesa con la conferenza unificata, anche al fine di impedire le preannunciate impugnative dinanzi alla Corte costituzionale delle disposizioni sul dimensionamento scolastico.
(4-00554)
Risposta. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di parametri sul dimensionamento scolastico, è volto a dare attuazione alla «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tale riforma discende da una stringente indicazione europea che impone la revisione e l'armonizzazione della distribuzione delle istituzioni scolastiche, a livello regionale, parametrandola all'andamento anagrafico della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni, considerando un orizzonte temporale di dieci anni, superando, così, il modello attuale.
Inoltre, dall'attuazione di questa riforma deriva anche l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti del PNRR (terza rata da 19 miliardi di euro), attualmente all'esame della Commissione europea.
Tanto premesso, si ricorda che la disciplina ordinaria relativa alla definizione dell'organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), previgente alla riforma adottata con la legge di bilancio per il 2023 – e rinvenibile nell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – era incentrata su un parametro dimensionale rigido che consente di assegnare stabilmente DS e DSGA solo alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 600 (ridotto fino a 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
In deroga temporanea a tale normativa, fino al 31 agosto 2024, le figure apicali (DS e DSGA), sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondo la disciplina stabilita dall'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge di bilancio per il 2022, che ha ridotto il parametro dimensionale a 500 (300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Tuttavia, la disposizione transitoria si è manifestata inefficace. Per l'effetto distorsivo della norma, infatti, le istituzioni scolastiche, pur essendo divenute autonome, non hanno potuto usufruire dell'attribuzione di un DS e di un DSGA stabili in quanto gli incarichi a questi affidabili sono triennali e, quindi, superiori alla previsione normativa.
Questo ha comportato un ulteriore, massivo ricorso all'istituto della reggenza che rappresenta una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti.
Occorre considerare, inoltre, che, per effetto della natura temporanea delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 343, della legge di bilancio per il 2022, e senza un nuovo intervento normativo, sarebbe tornato efficace, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che fissa a 600 unità, 400 nei casi specifici, la soglia minima di studenti, per singola istituzione scolastica, che consente l'assegnazione di un DS e di un DSGA in via esclusiva.
Le criticità emerse dal precedente sistema di individuazione del contingente dei DS e DSGA e di distribuzione dello stesso, hanno quindi richiesto la definizione di un nuovo modello orientato a garantire l'assegnazione stabile di figure amministrative apicali delle istituzioni scolastiche autonome (DS e DSGA), consentendo alle regioni di esercitare la funzione di organizzazione, in concreto, della rete scolastica.
L'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di parametri sul dimensionamento scolastico ai fini del riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, va proprio in tale direzione e non prevede chiusure di plessi scolastici né interviene sui criteri di formazione delle classi – che continua a essere regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 – né, tanto meno, favorisce il rischio di «classi pollaio», bensì mira al miglioramento dell'efficienza amministrativa e alla corretta e ordinata gestione delle istituzioni scolastiche.
La norma richiamata dispone, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui iter prevede il coinvolgimento delle regioni, le quali potranno armonizzare la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della denatalità, adottando nel contempo alcuni correttivi che tengono conto delle specifiche criticità di alcuni territori: comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche.
L'armonizzazione delle reti scolastiche a livello regionale con il numero degli alunni consente una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica, senza sacrificare i singoli punti di erogazione del servizio scolastico e le relative dotazioni, bensì contribuendo alla riduzione del fenomeno delle reggenze.
L'intervento normativo, infatti, conferisce maggiori margini di autonomia alle regioni che possono procedere a una pianificazione, a livello locale, adeguata alle esigenze del territorio, superando la rigidità del tradizionale parametro legato al numero minimo di alunni per istituto: 600 (ridotto fino a 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Peraltro, la nuova disciplina consente di generare risparmi di spesa, certificabili anno per anno, che confluiscono in un fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito da reinvestire in modo strutturale a favore del sistema scolastico.
In ultimo, si rappresenta che l'eventuale revisione dei criteri del dimensionamento della rete scolastica, ove ritenuta necessaria, richiederebbe una modifica sostanziale del PNRR, nonché nuove interlocuzioni con la Commissione europea, che dovrebbe validarla, tra l'altro in tempi non utili per l'avvio del prossimo anno scolastico e per il raggiungimento dei traguardi imposti dal PNRR.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.