I profili professionali effettivamente esistenti nel vigente sistema di classificazione del personale ATA sono: Direttori SGA (Area D), Assistenti Amministrativi e Tecnici, Cuochi, Guardarobieri e Infermieri (Area B), Addetti alle Aziende Agrarie (Area As, poche unità), Collaboratori Scolastici (Area A).
Per ciascuno di questi profili esiste un organico su base nazionale, ripartito a livello prima regionale e poi provinciale. Nel prossimo anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica complessiva del personale ATA sarà pari 204.449 unità.
Per ciascuno di questi profili esiste una specifica disciplina contrattuale che riguarda aspetti di carattere normativo ed altri di natura retributiva.
Per i DSGA esistono anche una pluralità di specifiche disposizioni legislative e regolamentari afferenti l’organico – identico a quello dei DS – i compiti di carattere organizzativo, amministrativo e contabile che sono in parte complementari al DS, o esclusivi.
I profili professionali virtuali sono quelli del Coordinatore Amministrativo e del Coordinatore Tecnico (Area C), poiché leggi e regolamenti non ne hanno mai definito l’organico.
C’è, per i citati profili, una disciplina contrattuale – giuridica ed economica – introdotta dal CCNL dell’8 marzo 2002 (e ribadita in tutti i successivi CCNL) che è rimasta lettera morta, generando non poche difficoltà soprattutto sul versante amministrativo (vedi sostituzione del DSGA e non solo). Anche il profilo professionale del Collaboratore scolastico dei servizi appartiene alla categoria del virtuale.
I profili professionali in divenire sono quelli proposti dall’ARAN al tavolo delle trattative per l’integrazione del CCNL del 6.12.2022, relativo al triennio2019/2021 ampiamente scaduto.
La proposta ARAN rivede il sistema di classificazione mantenendo l’Area degli Assistenti, prevedendo due Aree per i Collaboratori (di cui non c’è bisogno alcuno) e istituendo un’Area dei Funzionari (non meglio identificati) e delle Elevate Qualificazioni. Ipotizzare un’Area dei Funzionari, senza organico e senza retribuzione, è puro esercizio di fantasia.
Sui Direttori SGA collocati nella citata Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni vi sono troppe genericità ed incongruenze (incarico a termine e ad interim in altre scuole) e, comunque sarebbe logico e razionale inquadrare tutti i direttori sga come elevate qualificazioni.
Per DS e DSGA è in emanazione un Decreto Interministeriale che ne fisserà l’organico per il triennio 2024/2027 in conseguenza di un nuovo dimensionamento delle scuole previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
È evidente che i DSGA esistono (dal primo settembre 2000, come i DS) e continueranno ad esistere perché così è stabilito da leggi e regolamenti che definiscono l’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche autonome. Non è consentito a nessuno avere amnesie sull’argomento, o “inventare” soluzioni confuse e impraticabili che determinerebbero una grave regressione rispetto all’esistente.
Siamo dell’opinione, come più volte ribadito, che oltre al riconoscimento dell’elevata qualificazione ai Direttori sga sarebbe doveroso mantenere i profili professionali del Coordinatore amministrativo e del Coordinatore tecnico (almeno il coordinatore amministrativo) e istituirne l’organico: uno per ogni scuola autonoma. Sarebbe, altresì, doveroso arricchire i profili professionali dell’assistente amministrativo e dell’assistente tecnico in ragione di un decentramento amministrativo sempre più corposo e del progredire del digitale.
Lì, 28.06.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani