IPOTESI CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA DEL 14/7/2023. L'ANQUAP NON CI STA E SCRIVE AI MINISTRI ZANGRILLO E VALDITARA.

Al Ministro della Pubblica Amministrazione

On. Paolo Zangrillo

 

Al Ministro dell’Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara

 

 e p.c. Al Presidente dell’ARAN – Dr. Antonio Naddeo

 

Ai Segretari Generali delle OO.SS.

rappresentative nel Comparto Istruzione e Ricerca

(CISL FSUR, FLC CGIL, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA,

SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, ANIEF)

 

Oggetto: ipotesi CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Periodo 2019/2021. Segnalazioni sulla Sezione Scuola a valere per l’esame di competenza del Consiglio dei Ministri.

 

Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione e Sig. Ministro dell’Istruzione e del Merito,

come noto il 14/7/2023 l’ARAN e le OO.SS. rappresentative hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019/2021.

Un testo “mastodontico” e complesso che contiene una parte comune e specifiche sezioni per i diversi settori della Scuola, dell’Università, delle istituzioni ed enti di ricerca e dell’AFAM: 178 articoli, 11 allegati, 48 tabelle e 10 dichiarazioni congiunte in 263 pagine.

La trattativa si è protratta per oltre un anno – a partire dal 17/5/2022 – con l’intervento di ben tre atti di indirizzo da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione: l’atto di indirizzo quadro dell’aprile 2021, l’atto di indirizzo specifico per il Comparto in parola del 10/5/2022 e l’integrazione dell’atto di indirizzo di Comparto del 17/3/2023.

 

Su iniziativa del Ministro Valditara, d’intesa con il Ministro Zangrillo, si è definita una parte importante del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico in data 6/12/2022, rimandando la definizione della parte normativa e di ulteriori aspetti economici ad una successiva integrazione contrattuale.

 

Ora l’ipotesi dell’accordo sottoscritta (che contiene e assorbe il testo del 6/12/2022) viene trasmessa dall’ARAN al Governo che “esprimerà un parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carco dei bilanci delle amministrazioni interessate” e inoltre “il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni” (art. 47 “procedimento di contrattazione collettiva” D. Lgs. 165/2001).

 

Letto ed esaminato con doverosa attenzione il testo dell’accordo sindacale, anche con riferimento ai CCNL già sottoscritti e in vigore negli altri Comparti di contrattazione collettiva (Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Sanità), l’organizzazione sindacale scrivente – che ha seguito tutto il complesso iter della trattativa, pure attraverso interlocuzioni dialettiche con il Presidente dell’ARAN e diversi documenti inviati al Ministro dell’Istruzione e del Merito – intende portare alla cortese attenzione dei Ministri in indirizzo delle segnalazioni specifiche riguardanti il contenuto della nuova disciplina in materia di “Ordinamento professionale personale ATA” delle istituzioni scolastiche ed educative (Tit. IV artt. da 49 a 60).

 

Tutti gli atti di indirizzo sopra citati dedicano una particolare attenzione all’ordinamento professionale e alla revisione dei sistemi di classificazione professionale, “con l’obiettivo di conferire uno specifico rilievo a posizioni e ruoli non dirigenziali per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa etc… etc… attraverso la valorizzazione delle alte professionalità dell’attuale area apicale etc… etc…”.

Specificamente per il personale ATA della scuola l’atto di indirizzo del 10/5/2022 prevede che si “procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale ATA al fine di adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica” e che “nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell’ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale DSGA”.

Sulla stessa linea di coerenza si pone anche l’atto di indirizzo integrativo del 17/3/2023.

 

Premesso tutto quanto precede si riportano le seguenti specifiche segnalazioni:

1.     Il sistema di classificazione (art. 49) contiene un improvvido schiacciamento in basso con una prima area dei collaboratori (già esistente e con organico definito), una seconda area degli operatori (senza organico, fatta eccezione per alcune centinaia di addetti alle aziende agrarie) e un altrettanto improvvida equivalenza di area tra funzionari (inesistenti) ed elevate qualificazioni (gli attuali Direttori SGA che hanno un organico definito ed una proiezione triennale dello stesso dall’a.s. 2024/2025 all’a.s. 2026/2027, come i Dirigenti scolastici nell’ambito del nuovo dimensionamento delle scuole). Il sistema di classificazione previsto nella Sezione Scuola non ha corrispondenza alcuna con quanto correttamente previsto nella Sezione Università (art. 85) e nella Sezione AFAM (art. 156), dove l’area dei funzionari è ben distinta da quella delle elevate professionalità (Università) ed elevate qualificazioni (AFAM). L’equiparazione di area tra funzionari ed elevate qualificazioni ha portato i contraenti a stabilire un requisito di base per l’accesso che costituisce un incomprensibile retrocessione da laurea magistrale a laurea triennale (vedi Allegato A). Dopo aver bandito e svolto un concorso per reclutare 2.004 DSGA con la laurea magistrale e impegnative prove concorsuali, ora si torna indietro senza giustificato motivo. Ci permettiamo di osservare che questa decisione, se confermata, costituirebbe l’esatto contrario di ciò che serve alle scuole e del concetto di merito;

 

2.     L’incarico di elevata qualificazione (art. 55) prevede l’istituzione di una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso ciascuna istituzione scolastica. Facciamo presente che la posizione dei Direttori SGA è già stata istituita con l’art. 34 del CCNL 26/5/1999 ed è in attività con specifica dotazione organica dal 1° settembre 2000, contestualmente all’avvio dell’autonomia scolastica e al conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di istituto. Come sia possibile istituire ciò che già esiste è per noi incomprensibile.

Peraltro, si prevede una precarizzazione (incarico triennale) per questa figura monocratica indispensabile alle scuole e si modifica in peggio il profilo professionale, avendo eliminato dai compiti del DSGA una parte importante del profilo oggi esistente. Ci riferiamo alla parte in cui il DSGA, nell’attuale profilo “può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche”. Saremmo contenti di sapere quale ragione (e/o motivazione) ha portato i contraenti dell’accordo sindacale a definire  questa inspiegabile eliminazione. I compiti sottratti  corrispondono ad esigenze concrete e reali per le singole istituzioni scolastiche e per l’attività periferica degli uffici ministeriali. È frequente il caso che vede i Direttori SGA in appoggio e collaborazione ai Dirigenti tecnici degli UU.SS.RR. nello svolgimento di attività ispettive quando queste riguardano profili amministrativi e contabili;

 

3.     La sostituzione del titolare di incarico di DSGA - in assenza di funzionari che al momento non ci sono e per i quali occorrerebbe definire uno specifico organico aggiuntivo rispetto a quello di direzione dei servizi generali e amministrativi con aggravio di spesa pubblica – può comportare il conferimento di un incarico “ad interim” ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA con la previsione del pagamento di un’indennità pari alla sola indennità di direzione parte variabile, che mediamente corrisponde a circa 350,00 euro mensili.

Già esistono scuole grandi, complesse e frazionate e con il nuovo dimensionamento avremo una condizione reale di scuole ancor più grandi, complesse e frazionate e si vorrebbe risolvere il problema della sostituzione dei DSGA gravando di doppi compiti e responsabilità un DSGA già oberato di impegni nella scuola di titolarità. Peraltro, l’incarico “ad interim” potrebbe riguardare anche una scuola di dimensioni e complessità maggiori rispetto a quella di titolarità.

In questo modo si introduce una prestazione lavorativa troppo gravosa da un lato e mal pagata dall’altro.

Osserviamo, inoltre, che abbiamo seri dubbi a ritenere che sarà costituito un organico dei funzionari quando per vent’anni non si è voluto definire l’organico dei Coordinatori amministrativi (profilo istituito nel 2002) e mai effettivamente introdotto;

 

4.     La progressione tra le aree (art. 58) e le norme di prima applicazione (art. 59) prevedono procedure comparative e procedure valutative che escludono procedure selettive, con discapito evidente di una corretta individuazione di chi ha competenze esperienze e titoli per ottenere la progressione da un’area inferiore a quella superiore. Peraltro, l’Allegato “D” impoverisce ancor più il requisito culturale per il passaggio da Assistenti a Funzionari ed Elevate qualificazioni. A regime sarebbe sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado e dieci anni di esperienza nell’area degli Assistenti.

Non vorremmo, anzi lo scongiuriamo, che l’entrata in vigore dei citati artt. 58 e 59 determinasse la mancata emanazione del bando di concorso ordinario e del bando di concorso riservato per il reclutamento dei Direttori SGA, sulla base di regolamenti già emanati nel 2022 e pienamente in vigore. Un sistema equilibrato e corretto consente sia i reclutamenti dall’esterno sia le progressioni dall’interno. Ci auguriamo che il sistema sia capace di assicurare una condizione di equilibrio nelle diverse forme di reclutamento; un reclutamento assolutamente urgente e indispensabile considerato che dal 1° settembre 2023 vi saranno oltre 2.400 istituzioni scolastiche (prevalentemente al nord e specificamente in Lombardia) senza Direttore SGA.      

 

In ordine alle segnalazioni formulate, ci permettiamo di osservare che l’ordinamento professionale definito non corrisponde, a nostro avviso, al contenuto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro della Pubblica Amministrazione. In ragione di ciò riteniamo che il Consiglio dei Ministri abbia fondati motivi per intervenire sul testo in esame con puntuali osservazioni di merito.

 

Sul piano retributivo ci teniamo a sottolineare che sarebbe necessario rivedere le misure dell’indennità di direzione parte variabile e rideterminare meglio le misure orarie dei compensi per le prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA. Questi incrementi non avrebbero effetti sul bilancio delle amministrazioni interessate poiché sarebbero riconosciuti nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate e disponibili.    

 

Grati per l’attenzione e disponibili ad ogni utile approfondimento e confronto rivolgiamo distinti saluti.

 

Lì, 20.07.2023

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 20/07/2023
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 02/08/2023 12:35:25
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