PREMESSA
In argomento l’Associazione scrivente è già intervenuta più volte nel tempo con diversi contributi professionali.
Si ritiene utile tornare nuovamente sul tema in avvio dell’a.s. 2023/2024, poiché la quantità dei posti disponibili è rilevante (2.507 su 7.936) e le assunzioni autorizzate (938) saranno possibili solo in alcune regioni per effetto dell’applicazione di sentenze (poche decine di unità). Ne consegue che i posti disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo risulteranno inferiori a circa 2.500 unità. Da aggiungere che vi sono anche alcune centinaia di scuole sottodimensionate nelle quali non è possibile assegnare un Direttore SGA a tempo pieno.
Nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative vigono una pluralità di norme legislative, regolamentari e contrattuali in forza delle quali il personale: mancante (non c’è il titolare), assente per tutto l’anno scolastico (posto disponibile) e assente per periodi non coincidenti con l’anno scolastico (posto temporaneamente disponibile) deve (o può) essere sostituito.
Una casistica particolare è rappresentata dalla sostituzione del Direttore SGA per la quale non esiste (purtroppo e per scelta improvvida) alcuna disposizione legislativa e regolamentare ma solo una discutibile stratificazione di norme contrattuali.
La norma principe per posti vacanti e disponibili e per sostituzioni brevi è nell’art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in "combinato disposto" con l’art. 47 dello stesso CCNL, così come integrato e sostituto dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale ATA) del 25/7/2008. Le citate norme contrattuali sono annualmente integrate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 14 CCNI 8/7/2020, relativo al triennio 2019/2021 prorogato anche per l’a.s. 2023/2024) che disciplina le sostituzioni sui posti disponibili per l’intero anno scolastico.
Fatto questo necessario richiamo alle norme applicabili per la sostituzione del DSGA, passiamo in rassegna le diverse casistiche che si possono presentare (anzi che frequentemente si presentano) nelle scuole.
IL POSTO È VACANTE E DISPONIBILE O DISPONIBILE
Quando il posto è vacante e disponibile per mancanza di un titolare (o disponibile perché il titolare non è in servizio per l’intero a.s.), si deve ricorrere alle graduatorie provinciali permanenti (art. 56 c. 5 CCNL 29/11/2017) mai formate specificamente per i Direttori SGA, mentre in alcune province forse ancora esistono "residui" di graduatorie provinciali del precedente profilo professionale di Responsabile Amministrativo (ex art. 7 D.M. 146/2000). Queste ultime graduatorie sono utilizzabili per supplenze annuali. In questo caso si procede con contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’intero anno scolastico (supplenza annuale sino al 31 agosto), al cui pagamento provvede il MEF con partita di spesa fissa.
Qualora risultasse impossibile conferire una supplenza annuale, per assenza o esaurimento delle graduatorie provinciali, la sostituzione tocca all’Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica.
L’obbligo per gli Assistenti Amministrativi che hanno la seconda posizione economica è fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dal già citato art. 14 del CCNI 8/7/2020.
Nel caso vi siano più assistenti amministrativi beneficiari della II° posizione economica, tutti disponibili a sostituire il Direttore SGA, il Dirigente Scolastico deve emanare un bando interno di selezione per giungere all’individuazione dell’assistente amministrativo cui conferire l’incarico di sostituzione del Direttore SGA. L’eventuale presenza di un Assistente Amministrativo inserito nella graduatoria per la mobilità dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNL 3/12/2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento dell’incarico (art. 14 c. 8 CCNI del 8/7/2020).
Nel bando debbono essere fissati i criteri per la formulazione di una specifica graduatoria, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione in capo ad ogni amministrazione pubblica, per l’emanazione dei propri provvedimenti.
Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l’indennità di funzioni superiori (dall’1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell’Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013 - Legge 212/2012, art. 1, commi 44 e 45) e l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto degli artt. 56 e 88 CCNL 29/11/2007). L’indennità di funzione superiore la paga il MEF mentre l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio è a carico del fondo dell’istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007). Il MEF paga l’indennità di direzione quota base nel caso del conferimento di una supplenza annuale.
Se nell’istituzione Scolastica non vi sono Assistenti con seconda posizione economica, la sostituzione del Direttore può essere affidata all’Assistente Amministrativo titolare della prima posizione economica o di incarico specifico (si vedano le norme contrattuali sopra richiamate). Per gli aspetti retributivi vale quanto detto dianzi per la seconda posizione economica su indennità di funzioni superiori e indennità di direzione.
Diversamente dalla seconda posizione economica, gli Assistenti Amministrativi che hanno la prima posizione o l’incarico specifico non sono obbligati alla sostituzione del Direttore SGA per l’intero anno scolastico nella scuola di servizio.
Quando non si riesce a sostituire il Direttore SGA per l’intero anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi interni alla scuola occorre rivolgersi al competente Ufficio di Ambito Territoriale Provinciale (articolazione dell’USR), che deve individuare un Assistente Amministrativo di altra scuola inserito in apposito elenco provinciale. L’Assistente Amministrativo individuato, che accetta, riceve un apposito incarico di utilizzazione. Sul piano retributivo l’Assistente Amministrativo utilizzato come Direttore SGA percepisce l’indennità di funzioni superiore e l’indennità di direzione come sopra già esposto. Da alcuni anni scolastici si sono verificate utilizzazioni, per interpello, anche fuori provincia e fuori regione. Se anche l’interpello fuori regione non dà esiti ci troviamo di fronte ad un incolmabile vuoto normativo. Infatti, sostituire il DSGA di scuole normodimensionate con DSGA di altre scuole normodimensionate non è possibile, poiché
l'istituto della reggenza si applica ai Dirigenti Scolastici ma non ai Direttori SGA. Questa tesi (l’assenza della reggenza per i DSGA) con riferimento all’allora Responsabile Amministrativo è stata sostenuta dal MIUR e dall’ARAN (vedi note Capo di Gabinetto MIUR prot. 6115 del 2 ottobre 1996 e prot. 9502 – Circ. 744 del 13/12/1996 e Foglio ARAN n. 7227 del 19/11/1996). Sempre in anni precedenti si è fatto anche ricorso al conferimento di supplenze annuali dalle graduatorie provinciali permanenti o dalle graduatorie di istituto degli Assistenti Amministrativi, a personale presente in dette graduatorie in possesso del requisito culturale per accedere al ruolo di Direttore SGA.
LE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE
Diverso è il caso delle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in particolari situazioni, o in questi ultimi anni sotto i 500 alunni o fino a 300, sempre in particolari situazioni) dove - a partire dal 1/9/2012 - può essere assegnato anche d'ufficio, con provvedimento del Direttore generale dell'USR interessato, il Direttore SGA di scuole normodimensionate (vedi apposita disposizione di legge richiamata nel CCNL del 10/11/2014, confermato dal CCNL del 19/4/2018). Purtroppo l’indennità mensile, prescritta e prevista dalla Legge e da ben due contratti, viene corrisposta sempre con notevole ritardo. Al momento i colleghi che hanno avuto l’assegnazione in una seconda scuola sottodimensionata non percepiscono la citata indennità (appena € 214,00 mensili) dall’a.s. 2021/2022. Perdurando questa ingiustificata lesione di un preciso “diritto retributivo” invitiamo i colleghi interessati a diffidare il Ministero (competenti Uffici periferici) e in assenza di riscontro a lasciare l’incarico: se non mi paghi, non lavoro.
SOSTITUIRE L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE FA IL DSGA (FACENTE FUNZIONI)
L'Assistente Amministrativo che svolge le funzioni di Direttore SGA nella propria o in altra scuola, per l'intero anno scolastico, rende disponibile il suo posto per il quale si provvede alla sostituzione con un Assistente Amministrativo cui viene conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche (vedi apposito regolamento di cui al D.M. 430/2000).
IL POSTO È DISPONIBILE SOLO PER PERIODI BREVI
Quando la sostituzione del Direttore SGA si configura come supplenza breve (ogni assenza per periodi non coincidenti con l’intero a.s. o non coincidenti con un arco temporale che ha inizio entro il 31 dicembre e termine al 31 agosto), si applica l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008. Le norme citate prescrivono l'obbligo di sostituzione esclusivamente con Assistenti Amministrativi interni alla scuola ove necessita la sostituzione, che non si possono rifiutare. Non è possibile fare ricorso ad Assistenti Amministrativi in servizio in altre scuole.
Nell' ordine: prima la seconda posizione economica e poi la prima posizione o l'incarico specifico.
L'individuazione del sostituto del Direttore SGA viene effettuata nell'ambito dell'annuale piano delle attività: proposto dal Direttore e adottato dal Dirigente. Per ogni giorno di sostituzione compete l'indennità di direzione, con detrazione del compenso individuale accessorio. Nel caso di sostituzione superiore ai 15 giorni competerebbe anche l'indennità di funzioni superiori ma per il suo pagamento non vi sono risorse disponibili.
CONCLUSIONI
I provvedimenti di conferimento supplenza annuale (da graduatorie ex D.M. 146/2000, da graduatorie provinciali permanenti o da graduatorie di istituto per Assistenti Amministrativi, previa individuazione dell’ufficio di Ambito Territoriale. L’individuazione dell’UAT riguarda solo le graduatorie ex D.M. 146/2000 e le graduatorie provinciali permanenti), di incarico/utilizzazione di Assistenti Amministrativi come Direttori SGA facenti funzione competono sempre al Dirigente della scuola dove si deve provvedere alla sostituzione. Nel caso di impiego di Assistente di altra scuola il provvedimento dirigenziale deve essere preceduto dall'atto di individuazione dell'Ambito Territoriale Provinciale.
Da ricordare che per particolari situazioni di complessità è sempre possibile fare ricorso all'Istituto della collaborazione plurima (vedi art. 57 CCNL 29/11/2007), che va retribuita a carico della scuola che si avvale della collaborazione: ore eccedenti secondo le vigenti tabelle contrattuali o compenso forfetario stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto.
Da quanto esposto risulta evidente quanto la materia trattata sia complessa e "assistita" da norme inadeguate che andrebbero urgentemente modificate: esigenza che abbiamo rappresentato, inascoltati da diversi anni. L’occasione, in sede di rinnovo del CCNL 2019/2021, non viene colta come sarebbe necessario poiché l’ipotesi di CCNL sottoscritta il 14/7/2023 prevede un improvvido “incarico ad interim” per il Direttore SGA già titolare in altra scuola. Sul testo dell’ipotesi di CCNL citata, non ancora sottoscritta in via definitiva, l’Anquap ha presentato specifiche segnalazioni (20/7/2023 e 30/8/2023) ai Ministri Zangrillo e Valditara; nelle segnalazioni è contenuto anche il tema dell’”incarico ad interim”.
Il presente documento viene inviato al Ministro dell’Istruzione e del Merito, al Capo di Gabinetto ed ai competenti Uffici del Dipartimento Istruzione dello stesso Dicastero, nonché al Presidente dell’ARAN
Lì, 05.09.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani