DECRETO "CAIVANO": RISORSE PER LE SCUOLE DEL MEZZOGIORNO E RIGORE SULLA TUTELA DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

È stato pubblicato in G.U. (n. 216) il DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 contenente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

Il Governo ha ritenuto di dover procedere con disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, per necessità straordinarie e urgenti in relazione ad accadimenti concomitanti, in particolar modo a Caivano, Comune nella città metropolitana di Napoli: da una parte si prevedono interventi in materia di offerta educativa a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno (art. 10), dall’altra si rafforzano le misure a tutela del rispetto dell’obbligo scolastico introducendo nuove sanzioni, con lo scopo di disincentivare l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 12).

 

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

1.  Si integra l’art. 21 del Decreto Legge 22 Giugno 2023 n. 75 così come convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (Rafforzamento   della   capacità   amministrativa   del    Ministero dell'istruzione e del merito) con il c. 4 bis, ipotizzando lo stanziamento di 12 milioni di euro da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Risorse finanziarie che serviranno a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, autorizzando le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.

Per il finanziamento si provvederà mediante corrispondente riduzione rispettivamente:

del Fondo straordinario a sostegno della tempestiva ripresa della regolare attività nelle istituzioni scolastiche dei territori alluvionati dal 1 Maggio 2023 per cui era stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 5 c. 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) e del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

 

2.  Si potenzia l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», autorizzando per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024.

Per la copertura finanziaria si riduce, anche in questo caso, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

 

3.  Si autorizza la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Destinatarie le istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Azioni e iniziative finanziate:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;

c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo.

 

4.       Si incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018. Le risorse individuate saranno oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

Finalità:

a)                  contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati.

Nota: Una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;

b)      valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Nota: Per gli stessi docenti è stato specificato che nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

 

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

 

1.           Si inserisce l’art. 570-ter nel codice penale prevedendo la punizione con la reclusione fino a 2 anni del responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, dopo ammonimento ai sensi dell'art. 114 c. 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, salvo:

⁻          non presenti a scuola il minore entro una settimana dall'ammonizione

⁻          non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore

⁻          non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola

Ricordiamo che è il Sindaco che ammonisce la persona responsabile dell'adempimento dell’obbligo scolastico invitandola ad ottemperare alla legge.

Nel caso di assenze ingiustificate del minore, durante il corso dell'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, la punizione prevista è fino ad un anno, salvo provare o giustificare quanto sopra.

 

2.           Viene abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva un’ammenda fino a € 30,00 in caso di elusione dell’obbligo scolastico.

 

3.           Si modifica il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro - come segue:

⁻          si escludono tra i beneficiari dell’Assegno unico di inclusione (di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) i componenti del nucleo familiare con minorenni per cui non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.

⁻          alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio economico dell’Assegno Unico di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

 

Il Decreto, entrato in vigore il 16/09/2023, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Lì, 18.09.2023

IL VICE PRESIDENTE

Alessandra Ferrari


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 18/09/2023
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 18/09/2023
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