MIM CIRCOLARE PROT. N. 54257 DEL 18 SETTEMBRE 2023 - D.M. N. 185 DEL 15 SETTEMBRE 2023. CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2024. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA ... FACCIAMO IL PUNTO!
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
Il M.I.M. ha pubblicato in data 18 settembre 2023, il Decreto Ministeriale n. 238 del 15 settembre 2023 e la nota prot. n. 54257 del 18 settembre 2023 recanti in combinato disposto le indicazioni tecnico operative relative alle cessazioni dal servizio del personale delle istituzioni scolastiche e dirigenti scolastici dal 1° settembre 2024.
La nota presenta alcune novità rispetto alle indicazioni impartite negli anni precedenti, di seguito una disamina ragionata, punto per punto, per definire al meglio la percezione delle scadenze previste per gli adempimenti e delle modalità di presentazione delle istanze.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE E REVOCA
Le istanze di cessazione dal servizio e, nel caso di ripensamento da parte degli interessati, la relativa revoca, dovranno essere prodotte entro il 23 ottobre 2023 dal personale delle istituzioni scolastiche (Docenti e ATA) ed entro il 28 febbraio 2024 dai Dirigenti scolastici.
Le istanze di pensione anticipata devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Utile portare a comune memoria che dal 19 settembre 2023 su sito POLIS “ISTANZE ON LINE” sono presenti cinque tipologie di istanza.
La prima tipologia comprende:
Ø domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (Pensione di Vecchiaia per i nati dal 1° settembre al 31 dicembre 1957; Pensione di Vecchiaia per i dipendenti che svolgono attività gravose; Pensione anticipata ordinaria);
Ø domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
Ø domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La novità, nello specifico, attiene alla presentazione delle dimissioni senza diritto a pensione attraverso POLIS “ISTANZE ON LINE” entro la data del 23 ottobre 2023 senza riconoscere la possibilità ai dipendenti di farne richiesta nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL vigente.
Le altre quattro tipologie afferiscono alle seguenti istanze:
Ø domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento quota 100 (requisiti maturati al 31/12/2021)
Ø domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento quota 102 (requisiti maturati al 31/12/2022)
Ø domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento quota 103 (requisiti maturati al 31/12/2023)
Ø domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per opzione donna (requisiti maturati al 31/12/2021 o al 31/12/2022)
E’ opportuno sottolineare che se il dipendente non ha la certezza di maturare i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata ordinaria ed intende essere collocato in quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di quota 100 o 102 o 103 o “Opzione Donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022) DEVE presentare, contestualmente, su POLIS, sia l’istanza di dimissioni volontarie finalizzata alla pensione anticipata ordinaria che l’istanza finalizzata al collocamento in pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna”.
Queste ultime verranno prese in considerazione dall’Inps in subordine alla prima istanza.
I dipendenti collocati in pensione d’ufficio per vecchiaia (limiti di età) o limiti ordinamentali NON devono, invece, presentare l’istanza attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE”.
TUTTI i dipendenti DEVONO presentare istanza in modalità digitale all’INPS per la richiesta della prestazione pensionistica.
Non essendo previsto un termine perentorio di scadenza si consiglia, però, di presentare l’istanza con congruo anticipo rispetto al 31 agosto 2024 per consentire all’ente previdenziale (INPS) di poter agevolmente rilasciare la certificazione del diritto entro il 22 aprile 2024 e consentire la conseguente liquidazione del rateo pensionistico al 1° settembre 2024.
All’INPS l’istanza deve essere prodotta:
- on-line, direttamente dal sito INPS (si accede solamente con lo SPID, Carta Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite Contact Center contattabile al numero 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da rete mobile (servizio a pagamento);
- attraverso assistenza gratuita di un patronato.
REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE DOCENTE /ATA E DIRIGENTI SCOLASTICI
PENSIONE ANTICIPATA – Codice di cessazione SIDI CS10
Ø Pensione Anticipata ordinaria:
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 (24+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 dicembre 2024
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Requisito contributivo donne
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Requisito contributivo uomini
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41 anni e 10 mesi
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42 anni e 10 mesi
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Ø Opzione donna (integralmente contributivo):
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 (24+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 dicembre 2021
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Requisiti contributivi
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Requisiti anagrafici
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Anzianità di 35 anni
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58 anni
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Ø Opzione donna (integralmente contributivo):
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 (24+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 dicembre 2022
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Requisiti contributivi
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Requisiti anagrafici
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Anzianità di 35 anni
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60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
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Condizioni
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a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.
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Ø Lavoratori precoci:
Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 27 (24 + 3) mesi dal raggiungimento dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi) o entro 15 (12+3) mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)
Requisiti al 31 dicembre 2024
previa avvenuta certificazione INPS
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Requisito contributivo
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41 anni
di cui almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età
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- Quota “100” - “102” – “103” (diritto cristallizzato):
Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 27 (24+3) mesi dal raggiungimento dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi) o entro 15 (12+3) mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)
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Requisito contributivo
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Requisito anagrafico
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Quota “100” requisiti al
31 dicembre 2021
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minimo 38 anni
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62 anni
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Quota “102” requisiti al
31 dicembre 2022
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minimo 38 anni
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64 anni
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Quota “103” requisiti al
31 dicembre 2023
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minimo 41 anni
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62 anni
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PENSIONE DI VECCHIAIA (limiti di età) – Codice cessazione SIDI CS01
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 (12+3) mesi dalla cessazione
Ø Pensione di vecchiaia ATTIVITA’ GRAVOSE:
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 (12+3) mesi dalla cessazione
Pensione di VECCHIAIA (senza cumulo) a domanda
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Requisito contributivo
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Requisito anagrafico
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Minimo 30 anni
al 31 agosto 2024
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66 anni e 7 mesi
entro il 31 dicembre 2024
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Ø Limiti ordinamentali (cessazione d’ufficio):
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 (12+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 agosto 2024
almeno 65 anni di età
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Requisito contributivo donne
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Requisito contributivo uomini
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41 anni e 10 mesi
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42 anni e 10 mesi
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AL PERSONALE che sarà COLLOCATO IN QUIESCENZA PER VECCHIAIA O D’UFFICIO il Dirigente scolastico, datore di lavoro, dovrà notificare formale provvedimento di collocamento a riposo entro il 29 febbraio 2024.
ALTRE MODALITA’ DI CESSAZIONE
Ø Pensione di vecchiaia con sola contribuzione dal 1996:
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 (12+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 dicembre 2024
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Età anagrafica
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Requisito contributivo
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Importo pensione
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67 anni
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20 anni
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Non inferiore a 1,5 volte l’importo di assegno sociale
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71 anni
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5 anni
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Ø Pensione anticipata con sola contribuzione dal 1996:
Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 (24+3) mesi dalla cessazione
Requisiti al 31 dicembre 2024
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Età anagrafica
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Requisito contributivo
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Importo pensione
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64 anni
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20 anni
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Non inferiore a 2,8 volte l’importo di assegno sociale
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Ø APE SOCIALE (anticipo pensionistico):
Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)
Requisiti al 31 dicembre 2023
Previa avvenuta certificazione INPS
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Requisito contributivo
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Requisito anagrafico
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minimo 30 o 36 anni in base alle casistiche
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63 anni
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PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 (12+3) mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)
È possibile cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione versata in diverse casse pensionistiche per conseguire la pensione alle seguenti condizioni:
• di vecchiaia all’età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
• anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
L’importo della pensione sarà costituito dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni pensionistiche.
È possibile produrre istanza di cessazione dal servizio:
· senza aver maturato i requisiti pensionistici;
· nel caso di trattenimento in servizio negli anni precedenti.
PER TUTTE LE MODALITA’ DI PENSIONAMENTO NON È PREVISTO ARROTONDAMENTO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il trattenimento in servizio è previsto SOLO fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione a progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.
IN PENSIONE CON IL “PART TIME”
Il personale con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, maturati al 31 dicembre 2024 e con età anagrafica inferiore ad anni 65 al 31 agosto 2024, ha facoltà di richiedere, con un’unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico. Gli interessati devono indicare nella domanda l’opzione relativa alla conferma o meno delle dimissioni anche in caso di non accoglimento dell’istanza di part-time (superamento del limite di percentuale stabilita o per situazione di esubero nel profilo/classe di concorso a livello provinciale).
NOVERO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE SCADENZE
Le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla lavorazione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici in Passweb entro il 12 gennaio 2024.
Entro la stessa data le II.SS., che non siano ancora in grado di utilizzare lo strumento di dialogo Passweb, dovranno aggiornare i dati dello stato matricolare ed inviare i flussi da SIDI, anche per i periodi di pre-ruolo precedenti all’anno 1988 con contribuzione in Conto Entrata Tesoro.
È opportuno precisare che tali informazioni NON alimentano direttamente il conto assicurativo, ragion per cui gli operatori INPS dovranno caricare manualmente le informazioni inviate dal SIDI.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi territorialmente competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla/e tipologia/e di pensione indicata/e nelle istanze di cessazione, entro il termine ultimo del 22 aprile 2024.
Solo dopo l’accertamento e la certificazione del diritto al trattamento pensionistico le scuole e/o gli uffici scolastici territoriali potranno inserire il codice di cessazione al SIDI in base all’organizzazione adottata dagli Uffici scolastici regionali.
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI – Prestazioni di fine servizio/rapporto (TFS/TFR)
Secondo quanto indicato nella nota “de qua”, dal 1° settembre 2024, la comunicazione dei dati giuridici ed economici ai fini previdenziali (TFS/TFR) sarà esclusivamente telematica, con l’utilizzo dello strumento di dialogo “Nuova Passweb”.
Per quanto riguarda il termine di scadenza della “Comunicazione cessazione TFS” e dell’inserimento ultimo miglio TFR (contratti a tempo indeterminato) da parte delle istituzioni scolastiche, l’indicazione di 15 giorni non è più perentoria, a seguito della intervenuta modifica dei tempi di liquidazione delle prestazioni, introdotta con la legge di stabilità del 2014, Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 secondo quanto sopra già evidenziato.
Invece nell’ipotesi che il dipendente, a seguito del collocamento in quiescenza, richiede l’anticipo TFS/TFR le istituzioni scolastiche dovranno procedere tempestivamente all’invio della “Comunicazione cessazione TFS” o inserimento dell’Ultimo Miglio TFR.
Appare utile ricordare che l’elaborazione e l’invio dei TFR1 e TFR2 afferenti al personale con contratto a tempo determinato, gestito in Cooperazione Applicativa, continuerà a NON essere in carico alle istituzioni scolastiche ma di competenza del MEF NOIPA.
CHIOSE CONCLUSIVE
Il Ministero e l’Inps, ancora per quest’anno, in maniera residuale, consentono alle istituzioni scolastiche l’aggiornamento e l’invio dei flussi da SIDI per la comunicazione dei dati giuridici ed economici ai fini pensionistici, ove le stesse, per un qualche motivo, non avessero ancora acquisito formazione necessaria per operare in Nuova Passweb.
Singolare, tuttavia, rilevare come invece, ormai da anni, sia sancito l’obbligo di lavorare in Passweb le posizioni ai fini previdenziali (TFS). Come del resto ribadito anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 gennaio 2021 n. 1975.
Ulteriore ed ancora maggiore singolarità si sostanzia considerando che se le istituzioni scolastiche sono obbligate a trasmettere le informazioni giuridiche ed economiche ai fini previdenziali (TFS/TFR) attraverso lo strumento Passweb, questo fatto mal si concilia con la possibilità concessa, invece, dal Ministero di poter aggiornare i dati dello stato matricolare ed inviare i flussi da SIDI per le istituzioni scolastiche che non siano ancora in grado di utilizzare tale strumento!
MA TANT’E’!
Ed ancora, così come l’anno scorso, notevole il passaggio finale, delle indicazioni Ministeriali con il quale, letteralmente, “si sensibilizzano gli Uffici scolastici alla compilazione dell’Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR” …peccato… che gli Uffici scolastici non hanno mai compilato ed inviato denunce contributive o flussi Uniemens per la liquidazione degli emolumenti stipendiali in quanto tale competenza afferiva, fino al 2012, unicamente alle istituzioni scolastiche a tanto procedenti per il personale, docente e ATA, supplente breve e saltuario in servizio presso le stesse e, a far data dal 1 gennaio 2013, tale competenza è, ESCLUSIVAMENTE, afferente alle RTS territoriali e al MEF NOIPA.
Lì, 20.09.2023
IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZALE
Stefania Pierangeli
QUI il contributo professionale