L’USR per il Lazio, facendo seguito all’analoga richiesta della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio settore Conti Giudiziali prot.0003738 del 19.09.2023, in data 11.10.2023 inviava alle istituzioni scolastiche la nota prot. AOODRLA.Registro Ufficiale.U.0052464 recante in oggetto: “Anagrafe degli agenti contabili e obbligo di resa del conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio – D.lgs. 174 del 26 agosto 2016, “Nuovo codice di giustizia contabile” - Richiesta trasmissione dati agenti contabili”.
La citata richiesta della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale è diretta , in attuazione del comma 2 dell'art. 138 del D.lgs. n. 174/2016 c.d. Codice di giustizia contabile, a procedere all'aggiornamento della propria anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni degli Enti e delle Amministrazioni ricadenti nella propria competenza territoriale, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto, di cui agli artt. 137 e segg. del sopra citato Codice.
Tale procedura è finalizzata, in particolare, ad accertare - per ciascun agente contabile, ovvero per chiunque effettui maneggio di danaro pubblico o altri valori spettanti allo Stato e agli enti pubblici, non rilevando il titolo giuridico in base al quale il soggetto, pubblico o privato disponga dei detti beni - il corretto adempimento all'obbligo di rendere il conto della propria gestione all’Amministrazione di appartenenza, per garantire la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico.
Appare utile ricordare che l’Agente Contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (c.d. “agenti contabili a denaro”), valori o beni (c.d. “agenti contabili a materia”) di proprietà dell'Amministrazione.
Gli agenti contabili “a denaro” sono gli agenti della riscossione, gli agenti pagatori e consegnatari di somme di denaro e quelli “a materia” sono i consegnatari con debito di custodia di valori o altri beni mobili. A tal proposito è opportuno ricordare che la giurisprudenza, dopo aver premesso che, per aversi “maneggio”, non basta avere avuto la disponibilità giuridica del danaro (situazione in cui si trova l’amministratore o il funzionario competente ad approvare le spese nell’esercizio delle prerogative di gestire il bilancio), precisa che occorre avere svolto la concreta attività gestoria contabile mediante l’utilizzo diretto del danaro.
La qualifica di agente contabile può riguardare tanto il pubblico funzionario (agente contabile “interno”) quanto un soggetto esterno legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio (agente contabile “esterno”).
L’agente contabile come sopra definito si configura come agente “di diritto” qualora vi sia una formale attribuzione di tale qualifica da parte dell’amministrazione (provvedimento amministrativo o atto convenzionale); l’agente contabile si configura invece come agente “di fatto”, nel caso in cui si realizzi una sostanziale ingerenza nella gestione dei beni pubblici (denaro, valori e beni) pur in assenza di una formale attribuzione da parte dell’amministrazione.
Le istituzioni scolastiche nel compilare l’opposito file excel predisposto dall’USR Lazio dovranno, a parer nostro, indicare i DSGA quali agenti contabili interni di diritto afferendo agli stessi:
- ex D.I. n.129/2018 art.21 comma 4, la gestione del fondo economale per le minute spese che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e);
- ex D.I. n.129/2018 art.30, le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica sono svolte dal D.S.G.A.
Sempre a parer nostro le istituzioni scolastiche, nel compilare l’opposito file excel predisposto dall’USR Lazio, dovranno altresì indicare quali agenti contabili esterni gli Istituti Bancari con i quali hanno stipulato contratto per il servizio di cassa affidato ex D.I. n.129/2018 art.20 per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate.
Infine con specifico riferimento ai DSGA è nostro parere che il rendiconto del fondo economale e quello della gestione dei beni mobili, entrambi collocati nel novero degli adempimenti correlati alla redazione annuale del conto Consuntivo, assumano la connotazione tecnica di “conti amministrativi” il conto cioè che ciascun agente contabile rende annualmente all'Amministrazione per conto e in nome della quale ha agito. Detti conti amministrativi presentati dagli agenti all'Amministrazione e sottoposti ad un controllo di carattere amministrativo servono a fornire all'amministrazione gli elementi necessari per redigere le scritture consuntive settoriali sulla base delle quali la stessa provvederà a compilare il rendiconto generale.
Tramite la presentazione di questi conti sull'attività svolta nel corso dell'anno finanziario dagli agenti, l'amministrazione è in grado di esercitare un controllo sul loro operato. Questo controllo però è di mero carattere amministrativo, in quanto competente a dichiarare regolare la gestione dell’agente è la Corte dei Conti cui l'art. 103 della costituzione attribuisce la giurisdizione in materia di contabilità pubblica: il conto degli agenti contabili dopo essere reso all'amministrazione va successivamente presentato a detta Corte.
Lì, 17.10.2023
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Salvatore Gallo