Il Tribunale amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5 sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione.
Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il D.M. n. 127/2023 e le note ministeriali impugnate, nei limiti dell’interesse della ricorrente (effetti solo nella Regione Campania).
Sospende medio tempore il presente giudizio con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.