Pervengono numerose richieste relative alle modalità di gestione della contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2023/24 in relazione all'ipotesi di CCNL 2019/2021.
Occorre subito premettere che, al momento, la contrattazione può essere fatta in base ai contratti e alla legislazione vigenti.
Per poter in qualche modo far fronte ai possibili futuri aumenti, il Dirigente Scolastico, la RSU e i sindacati territoriali firmatari potrebbero, eventualmente, prevedere nel contratto integrativo di istituto l'accantonamento di un fondo di riserva.
Altra possibilità potrebbe essere quella di prevedere compensi forfetari, anziché orari, chiaramente limitatamente a quelle attività per cui è possibile attuare tale previsione (Collaboratori del DS, coordinatori di classe, ecc.).
L'ANQUAP ha già segnalato ai Ministri competenti le palesi contraddizioni tra l’art. 80 “rideterminazione delle misure orarie di alcuni compensi” e le tabelle E1.6, E1.7 ed E1.8 in ordine alla tempistica di applicazione. Nel testo dell’articolo 80 si prevede la decorrenza delle nuove misure orarie dal 1° gennaio 2024:
mentre nelle sopra citate tabelle si fa riferimento all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (sistema che esiste per il personale ATA ma non per il personale docente).
Inoltre, l'art. 59, comma 1 prevede che:
Nondimeno, si segnala che al CCNI dell'8/09/2023, è stata allegata la seguente dichiarazione congiunta:
Infine, all'atto della firma definitiva potrebbero essere previste cose diverse da quanto scritto ora nell'ipotesi contrattuale. Ad esempio, potrebbero decidere di far entrare in vigore gli aumenti delle misure dei compensi orari dal prossimo anno scolastico - che sarebbe la cosa migliore - e non dal 01/01/2024.
Per quanto sopra esposto, riteniamo che la contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2023/2024 debba fare riferimento ai CCNL vigenti e non all'ipotesi del CCNL 14/07/2023.
Lì, 31.10.2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani