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Camera dei Deputati
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". A.C. 2486.
Titolo breve: Riforma P.A.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
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Relatori
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On. Emanuele Fiano (PD)
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Lavori parlamentari: Iniziato l’esame in commissione. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 13.00 di venerdì 11 luglio.
Termine per la conversione in legge: 23 agosto 2014.
Contenuto:
L’articolo 1, al comma 1, introduce una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. La disposizione è finalizzata a favorire il ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni.
I commi 2 e 3 prevedono un circoscritto periodo transitorio, fissato fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2015 per i magistrati e per gli avvocati dello Stato. La previsione di un periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità. Essa consente, soprattutto al Consiglio superiore della magistratura (CSM), di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio si rischierebbe infatti di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari e in particolare della Corte di cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.
Il comma 4 prevede un periodo transitorio, fissato fino al 31 dicembre 2015, per consentire i trattenimenti in servizio operati dal Ministero della difesa per il personale militare richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò al fine di consentire, anche nel campo della difesa e della sicurezza nazionale, di realizzare un ricambio generazionale, disponendo comunque di un periodo transitorio volto a permettere un'adeguata preparazione degli avvicendamenti del personale, senza pregiudizi per la funzionalità dell'amministrazione.
Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'articolo 3 detta una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni a tempo indeterminato per alcune amministrazioni pubbliche. In termini generali gli obiettivi sono: ricondurre in un unico articolo, per ragioni di semplificazione normativa, il regime del turn over degli anni dal 2014 al 2018 delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei comparti università, sicurezza, sanità e scuola, che rimangono disciplinati dalla disposizioni di legge vigenti; eliminare, a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali (comma 1), il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto «limite capitario»), mantenendo solo quello legato alla percentuale di risparmi da cessazione. Per gli enti di ricerca (terzo periodo del comma 2) è eliminata la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato.
L'articolo 4 interviene per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio. Il comma 1 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la sostituzione dei commi 1 e 2. Il comma 1 dell'articolo 30, come riscritto, prevede che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato. Occorre tenere conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. La mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. Tuttavia, in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. Il comma 2 dell'articolo 30 chiarisce che, nell'ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto privato, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono una medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. La previsione si configura come norma speciale del settore pubblico. In tal senso si precisa, inoltre, che costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa, le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in un'altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell'ambito dell'unità produttiva di cui al comma in oggetto.
L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Gestione del personale in disponibilità». Per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, l'articolo 5 integra la richiamata disposizione prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
L'articolo 6 estende il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Con l'articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all'ambito soggettivo viene esteso anche l'ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
L'articolo 7 è volto a recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondente al 50 per cento dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi. Pertanto, per effetto della disposizione in esame, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali attualmente vigenti in tutte le amministrazioni pubbliche, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreto del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali di lavoro – CCNL), sono dimezzati dal 1 settembre 2014. Per consentire l'immediata operatività della norma, per quanto concerne i distacchi sindacali sono previsti criteri di adeguamento al comma 2. Al comma 3 si stabilisce che, secondo le ordinarie modalità vigenti e mediante le relative procedure contrattuali e negoziali, i nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50 per cento, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.
L'articolo 8 introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi. È stato altresì escluso che in alternativa si faccia ricorso all'istituto dell'aspettativa dal servizio, che rappresenterebbe un modo per arginare la finalità della norma, vanificandone il risultato. Al riguardo, la norma chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati ex lege.
L'articolo 9 risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione.
L'articolo 11 reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l'obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, onde valutare l'adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della nuova disciplina è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, disposizione peraltro già contenuta in termini generali nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento.
La disposizione di cui al comma 4 è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell'attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, purché non a quelli professionali eventualmente necessari per la specifica mansione (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150), è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente, quanto meno nell'individuazione del compenso base: esso non può superare quello erogato per la categoria di appartenenza prevista dal CCNL per gli enti locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma, riportato nella dotazione organica. Le funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all'articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente, con ciò bilanciando la maggior discrezionalità della scelta da parte dell'organo politico, in analogia, peraltro, con quanto previsto per le figure di diretta collaborazione delle amministrazioni statali.
Con il presente articolo si chiarisce definitivamente la natura che nella ratio della norma da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all'articolo 90, che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l'obbligo della selezione pubblica, con richiamo ai requisiti generali, per l'altro contingente di dirigenti a contratto (articolo 110, comma 1, del TUEL).
L'intero articolo risponde all'urgenza di razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l'assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una rivisitazione globale della materia, assicurando una struttura ai governi locali mutuata dal modello delle amministrazioni statali per garantire da subito l'efficacia dell'azione degli stessi al momento del nuovo insediamento.
L'articolo 19, tenendo conto della necessità di riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall'esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario, pone in capo alla nuova Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici, conferendo alla stessa un potere di intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un'azione coordinata dell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione.
L'articolo 20, al fine di razionalizzare le politiche di supporto allo sviluppo dello Stato degli enti territoriali e nel rispetto della loro autonomia, prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione Formez PA lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicura la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, propone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e da individuare le forme e le strutture per la realizzazione delle suddette politiche. Il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione. La disposizione, in quanto coinvolge anche le funzioni di formazione proprie dell'Associazione, è pienamente coerente con il riordino delle scuole di formazione dell'amministrazione dello Stato.
L'articolo 22 prevede che i componenti delle principali autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) non possano essere nominati, alla cessazione dell'incarico, componenti di un'altra autorità, per un periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico ricoperto e a pena di decadenza. Per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB si prevede il divieto, per un periodo di quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di concludere contratti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità. Tale ultimo divieto, già esistente per i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è esteso ai loro dirigenti a tempo indeterminato.
L'articolo 23 novella alcuni commi dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».
L'articolo 24, al comma 1 prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e di intese con le regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate a realizzare obiettivi di semplificazione e a proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine è istituito presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale. I commi da 2 a 4 dispongono l'adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e di imprese. Con specifico riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive, l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di Conferenza unificata. L'utilizzo di un modello unico su tutto il territorio nazionale semplifica le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese e assicura una parità di condizioni in materia di libera concorrenza e di livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L'articolo 28 dispone la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso la CCIA ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L'articolo 31 reca modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC.
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Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione", A.C. 2299.
Titolo breve: Soppressione Equitalia.
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Finanze
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Relatori
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On. Michele Pelillo (PD)
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Lavori parlamentari: La commissione ha concluso l’esame del provvedimento.
Il presidente Capezzone (FI) ha fatto presente che sono pervenuti alla Commissione i pareri contrari sul provvedimento delle Commissioni Giustizia e Lavoro, mentre le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio esprimeranno il loro parere direttamente all’Assemblea. La Commissione ha successivamente approvato l’emendamento Causi 1.1, risultando pertanto precluse le altre proposte emendative presentate. A seguito dell’approvazione dell’emendamento Causi 1.1, interamente soppressivo di tutti gli articoli della proposta di legge, la Commissione ha approvato la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento. La Commissione Bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica del provvedimento.
Contenuto:
All'articolo 1 si prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1 gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione prevedendo che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono considerati estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa.
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Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. A.C. 1504, di iniziativa dell’on. Giancarlo Giordano (SEL).
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Cultura, Scienze, Istruzione
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Relatori
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On. Nicola Fratoianni (SEL)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione non ha svolto l’esame.
Contenuto:
La proposta di legge, che si compone di 18 articoli, reca interventi finalizzati a favorire la diffusione della lettura, nonché la produzione, la circolazione e la conservazione del libro, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (art. 1).
L’art. 2 reca le definizioni (fra le quali quelle di “editore” e di “distributore” e “promotore”).
L’art. 3 riguarda la promozione dei libri e della lettura tramite l’adozione, con DPCM, di linee di azione “periodiche” dotate di adeguata copertura finanziaria, indicate dal MIBACT, d’intesa con regioni, “città metropolitane”, province e comuni.
L’art. 4 dispone che, ai fini dell’indicazione delle linee di azione per la promozione della lettura del libro, il Governo garantisce la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. I criteri per l’individuazione delle associazioni da coinvolgere, nonché le modalità di consultazione, anche in via telematica, dei diversi soggetti, devono essere definiti con DPCM, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 5 reca disposizioni sulla promozione delle biblioteche pubbliche, aperte a tutti e gestite da personale qualificato.
L’art. 6 riguarda le biblioteche scolastiche disponendo che le scuole di ogni ordine e grado “provvedono all’istituzione” di biblioteche scolastiche, assicurando che le stesse siano gestite in conformità agli obiettivi educativi e didattici, nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation on Library Associations and Institutions (IFLA).
L’art. 7 prevede disposizioni a favore dei traduttori, in base alle quali il MIBACT, nell’ambito della promozione all’estero di libri italiani d’intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove la traduzione di opere italiane di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, in particolare contemporanee.
L’art. 8 prevede che il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo concede annualmente agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia borse di lavoro e prestiti d’onore, secondo criteri e modalità definiti con regolamento da emanare con decreto ministeriale entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’art. 9 istituisce nello stato di previsione del MIUR “nell’ambito del finanziamento del diritto allo studio”, un fondo per il credito agevolato e i prestiti d’onore per l’acquisto di libri di testo, per un ammontare pari a 25 milioni di euro.
L’art. 10 dispone che la qualifica di libreria di qualità può essere riconosciuta – secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che stabiliscono altresì le misure per favorirne l’operatività nel territorio – alle librerie che possiedono i seguenti requisiti: svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri; dispongono di un’offerta di libri ampiamente diversificata, nonché di locali aperti al pubblico; impiegano personale qualificato; realizzano iniziative di promozione culturale.
L’art. 11 interviene in materia di composizione e di modalità di nomina di alcuni organi del Centro per il Libro e la Lettura, implicitamente modificando gli artt. 4, 5 e 6 del DPR 34/2010 e assumendo, dunque, a livello legislativo una materia attualmente disciplinata con regolamento.
L’art. 12 individua ulteriori obiettivi delle linee di azione, con riguardo sia alla diffusione internazionale dei libri, sia al sostegno all’industria e al commercio dei libri.
L’art. 13 dispone che il Servizio bibliotecario nazionale è responsabile della digitalizzazione e della promozione delle opere di pubblico dominio, nonché di quelle fuori commercio o orfane, e che l’accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle sedi delle biblioteche poli del SBN, nonché, per quelle non coperte dal diritto d’autore, attraverso gli strumenti telematici.
L’art. 14 dispone agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF per promuovere la lettura.
L’art. 15 reca interventi di diversa natura sempre finalizzati a promuovere l’acquisto di libri e la lettura.
L’art. 16 dispone l’istituzione, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, della Festa nazionale del libro e della lettura.
L’art. 17 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Mibact del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato alla realizzazione delle attività indicate dall’A.C. (ad eccezione delle agevolazioni per gli studenti, di cui all’art. 9).
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Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico (seguito esame nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo)
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro
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Relatori
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On. Marialuisa Gnecchi (PD)
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Lavori parlamentari: Ieri l’Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento senza apportare modifiche al testo licenziato dalla commissione. Ora il testo licenziato passa al Senato.
Testo unificato della commissione: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0022710.pdf
Contenuto del nuovo testo unificato:
Il 2 luglio l’Assemblea ha avviato l’esame del testo unificato delle proposte di legge C.224, C.387, C 727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al sistema pensionistico (c.d. esodati), volto a consentire l’applicazione dei requisiti previdenziali antecedenti alla riforma Fornero a nuove e più ampie categorie di lavoratori.
Il testo unificato è stato approvato con un ampio consenso dei gruppi parlamentari a conclusione di un lungo lavoro istruttorio (avviato a giugno 2013) in Commissione Lavoro.
Nella seduta della Commissione del 26 giugno (come riportato nel monitoraggio scorso) è intervenuto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo unificato, con l’obiettivo di assicurare l’accesso al sistema previdenziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma Fornero, di un contingente di 32.100 lavoratori.
L’emendamento configura il sesto intervento di salvaguardia ed è volto a prolungare di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all’entrata in vigore delle riforma Fornero) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già individuate nelle precedenti salvaguardie (prosecutori volontari; lavoratori cessati sulla base di accordi individuali o collettivi; lavoratori in mobilità; lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente) devono maturare i requisiti pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti alla legge Fornero.
A tali categorie si aggiunge, inoltre, quella dei lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato cessati tra il 2007 e il 2013. Per la copertura degli oneri, l’emendamento attinge, in buona misura, alle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione delle platee ivi previste. In particolare, la riduzione delle precedenti platee è pari a 24.000 lavoratori, per cui il saldo attivo risultante dall’approvazione dell’emendamento governativo sarebbe di 8.100 lavoratori (32.100 previsti dall’emendamento del Governo a cui vanno sottratti 24.000 lavoratori derivanti dalla riduzione delle platee previste da precedenti salvaguardie), portando il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati a 170.100 (a fronte dei 162.000 previsti a legislazione vigente).
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Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. A.C. 225 Fedriga e A.C. 929 Gnecchi.
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Iniziativa
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Parlamentare
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Iter
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Assegnato alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Davide Baruffi (PD)
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Lavori parlamentari: Nel corso della settimana la commissione non ha proseguito l’esame.
Di seguito le disposizioni di maggior interesse contenute nei provvedimenti in oggetto:
Le proposte di legge in esame intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, attraverso cui avviene l’unificazione presso un'unica gestione previdenziale, dei diversi periodi di assicurazione maturati dal lavoratore presso casse o gestioni differenti: lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati e la ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.
Si ricorda che l'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici: in particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal primo luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge n. 29 del 1979, ponendo a carico dei richiedenti un onere determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativa al riscatto dei corsi universitari di studi.
A seguito di tale modifica della disciplina sono emersi non pochi problemi: il controverso sistema di calcolo ha fatto sì che numerosi lavoratori si vedano chiamati al versamento di somme ingenti per accedere all'istituto della ricongiunzione, prima gratuito.
Queste le ragioni che hanno portato il legislatore a tornare sulla materia in occasione della legge di stabilità per il 2013; l'articolo 1, commi 238, 239 e 247, della legge n. 228 del 2012, ha infatti tutelato i soggetti per i quali sia venuto a cessare (entro il 30 luglio 2010) il rapporto di lavoro e quindi l'iscrizione alle diverse casse pensionistiche. Più specificamente, è stata prevista la facoltà (comma 238) – esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia – di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) per coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni e non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico (comma 239); solo per questi soggetti (cosiddetti «cessati») è fatta salva la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo; possibilità preclusa, viceversa, per tutti coloro che già si trovino in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
La proposta di legge C. 225 dispone l'abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78; per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè dal 31 luglio 2010; per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta di legge, se ne prevede la restituzione da parte dell'INPS. Il provvedimento prevede una clausola di copertura degli oneri, quantificati in 475 milioni di euro annui, derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose, a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-septies a 12-novies e del comma 12-undecies del decreto-legge n. 78 del 2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate e modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a: prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; disciplinare l'istituto della pensione supplementare; prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati.
Più specificamente, la proposta di legge dispone il rimborso da parte dell'INPS, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, degli oneri già versati dai soggetti (iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza) che dal primo luglio 2010 abbiano avviato o completato procedure di ricongiunzione o trasferimento oneroso verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), anche se titolari di trattamento pensionistico (articolo 1, comma 2). È prevista la riliquidazione della pensione, se richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte di soggetti (iscritti a specifici fondi speciali gestiti dall'INPS) che abbiano richiesto, con decorrenza dal primo luglio 2010, un trattamento pensionistico a carico degli stessi fondi. La riliquidazione opera dalla decorrenza del trattamento a carico del FPLD (se più favorevole), previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione (articolo 1, comma 3). La proposta di legge C. 929 dispone che l'importo della pensione maturata ed erogata dall'INPS per gli iscritti a fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi (fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS) secondo le regole dei medesimi fondi, non possa comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al FPLD (articolo 1, comma 6), prevedendo peraltro l'equiparazione tra i requisiti contributivi pensionistici INPS e ex INPDAP ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità; si prevede, poi, con una norma transitoria, l'accesso al pensionamento (a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame) per specifiche categorie di lavoratrici (autonome iscritte all'AGO, dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, iscritte alla gestione separata INPS «parasubordinati») con i requisiti anagrafici richiesti per le lavoratrici dipendenti private (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè 63 anni e 6 mesi dal 1o gennaio 2014, 65 anni dal 1o gennaio 2016 e 66 anni dal primo gennaio 2018). La medesima proposta prescrive che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo ed erogata dal fondo in cui siano stati versati (in pratica da qualsiasi cassa previdenziale), indipendentemente dal fondo che ha provveduto alla liquidazione della pensione (articolo 3), essendo previsto il divieto, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 2, per ciascun fondo sostitutivo (cioè il fondo gestito dall'INPS che riguarda particolari categorie di lavoratori in sostituzione dell'AGO) o esclusivo (concernente i pubblici dipendenti), di erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, nonché l'obbligo di pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi (articolo 4).
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Sindacato ispettivo
Nel corso della settimana si è svolta l’interrogazione n. 5-02947 Chimienti (M5S): Sulle risorse a disposizione per l'edilizia scolastica.
Il sottosegretario all’Istruzione, Roberto Reggi, rispondendo all’interrogazione, ha sottolineato che l'edilizia scolastica rappresenta un'assoluta priorità nell'agenda politica del Governo, finalizzata a permettere agli studenti e agli operatori scolastici di frequentare un ambiente sicuro che non ne comprometta la salute. Con riferimento al tema delle risorse per l'edilizia scolastica, ha ricordato quelle già stanziate a legislazione vigente. Ha fatto riferimento, in primo luogo, ai fondi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, la quale prevede per gli anni 2014 e 2015 – nel limite di 122 milioni di euro per ciascuno di questi anni – l'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali, delle risorse destinate a interventi di edilizia scolastica, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2014.
Ha ricordato, altresì, che il CIPE, con delibera del 30 giugno 2014, ha disposto la riprogrammazione di 510 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, i quali sono stati indirizzati ad interventi a sostegno dell'edilizia scolastica. Sottolinea quindi che 400 milioni di euro delle predette risorse saranno destinate a finanziare i progetti di cui al comma 8-quater dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 cosiddetto «decreto del fare», inseriti nelle relative graduatorie per finanziare ulteriori 2.000 interventi già cantierabili e quindi pronti a partire. Ha poi aggiunto che circa ulteriori 40 milioni di euro, stanziati dall'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012, sono stati allocati nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, a disposizione, quindi, del Ministero dell'istruzione per ulteriori interventi nel settore. Ha inoltre menzionato i 300 milioni di euro stanziati dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 18, commi 8 e 8-bis, del citato «decreto del fare», per un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici, anche con l'utilizzo dello strumento del fondo immobiliare. Ha ricordato infine, la possibilità di accendere mutui trentennali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
Senato della Repubblica
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. A.S. 1541
Titolo breve: Decreto Competitività
Termine per la conversione in legge: 23 agosto 2014.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato alle Commissioni Industria ed Ambiente
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Relatori
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On. Emanuele Fiano (PD)
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Lavori parlamentari: Iniziato l’esame nelle commissioni.
Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12.00 di martedì 8 luglio.
Principali disposizioni di interesse:
Articolo 9 (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici): al comma 1 prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di trecento cinquanta milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per il finanziamento, che grava sul Fondo per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, ci si avvarrà della Cassa depositi e prestiti S.p.A, quale gestore del Fondo stesso.
Il comma 2 prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 n. 267 del 2000 ove si prevedono regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali.
Il comma 3 ammette i finanziamenti di cui ala comma 1 a godere della riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
Al comma 4 si prevede che il Fondo rotativo sopracitato possa finanziare, per gli interventi per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria, anche i fondi di investimento immobiliare chiusi, promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge, n. 98 del 2011, che presentino i progetti di investimento convenienti ed efficaci.
Al comma 5 si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, al comma 6, che gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
Il comma 7 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici.
Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo.
Il comma 9 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
Al comma 10, è previsto che il coordinamento degli interventi sia assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione.
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Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento. A.S. 1260, congiunto con i disegni di legge nn. 753 e 1359.
Iniziativa Parlamentare
Iter Assegnato,alla Commissione Istruzione Pubblica, Beni culturali
Relatori: Senatrice Francesca Puglisi (PD)
Lavori parlamentari: La commissione, nel corso della settimana, ha convenuto di fissare a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1260, già assunto quale testo base.
Contenuto:
Il disegno di legge n.1260 sul sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni, riprende il lavoro fatto nelle precedenti legislature dalla Senatrice Anna Serafini, che si fece promotrice di una legge di iniziativa popolare, e lo sviluppa dopo un'approfondita riflessione su ciò che sta avvenendo nei Paesi europei, a partire dall'obiettivo posto dall'Unione europea di raggiungere il 33 per cento di posti nido entro il 2010; sulle leggi precedenti, a partire dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; sulle ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di asili nido, che hanno finalmente riconosciuto la natura educativa del nido come servizio di interesse pubblico; sulla riforma del titolo V della Costituzione; sull'eccellenza maturata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia in Italia; sulle concrete esperienze di coordinamento delle autonomie locali, nonché su quelle maturate nelle gestioni pubbliche e private.
L'articolo 1 definisce oggetto e finalità e afferma che tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Questi diritti sono resi esigibili attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. I servizi educativi e scolastici del sistema integrato afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
L'articolo 2 definisce le caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia e ne definisce i princìpi fondamentali, tra i quali la continuità educativa, il sostegno alla funzione educativa delle famiglie, la partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi rappresentativi, l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze linguistiche, culturali, religiose, etniche, la prevenzione di conseguenze determinate da disabilità o svantaggi di origine culturale e sociale; la promozione della qualità dell'offerta educativa attraverso il coordinamento pedagogico dei servizi, la qualificazione universitaria del personale. Al comma 3 è affermata l'esclusione dei servizi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale (decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1983, n. 131) e la conseguente esclusione dal patto di stabilità.
L'articolo 3 definisce e classifica i diversi servizi educativi per l'infanzia e li distingue dai servizi integrativi che offrono ulteriori risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo.
L'articolo 4 definisce la scuola dell'infanzia come primo livello del sistema di istruzione, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica.
L'articolo 5 traccia la continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato attraverso attività di progettazione e di formazione comuni e la promozione attraverso i comuni di poli per l'infanzia.
All'articolo 6 viene posto come livello essenziale il raggiungimento del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro il 2020; la generalizzazione quantitativa e qualitativa della scuola dell'infanzia; la possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli a piedi o con mezzi pubblici la distanza tra casa e servizio.
In un successivo regolamento saranno poi definiti livelli essenziali relativi a rapporti numerici appropriati tra personale educativo e ausiliario e i bambini accolti in funzione della loro età; i requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; la formazione continua in servizio di tutto il personale; i tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento; gli standard strutturali e organizzativi dei servizi, con riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
All'articolo 7 sono definiti le. funzioni e i compiti dello Stato tra cui la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2; la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato; la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi; l'attivazione di un sistema informativo.
All'articolo 8 sono definite le funzioni e i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto delle norme generali e dei princìpi fondamentali e dei livelli essenziali, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e l'accreditamento. Le funzioni sono anche di indirizzo, programmazione e sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale, la determinazione degli standard qualitativi, la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione; la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento; l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza; il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia.
All'articolo 9 sono definiti le funzioni e i compiti degli enti locali per la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza, eccetera.
All'articolo 10 viene definita la partecipazione economica delle famiglie che non può essere superiore al 20 per cento del relativo costo medio, sono garantite forme di agevolazione o di esenzione totale secondo parametri indicati dall'ISEE. Al comma 3 viene prevista quale forma di welfare aziendale, per sostenere l'esigibilità del diritto di andare al nido dei bambini e delle bambine, l'erogazione da parte di aziende pubbliche o private, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno figli in età tre mesi -- tre anni un voucher spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione diretta comunale. Tale voucher non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 200 euro per singolo buono. Inoltre il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.
L'articolo 11 prevede il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia che, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
L'articolo 12 traccia le necessarie abrogazioni di leggi precedenti.
L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca svolga una propria relazione biennale sullo stato di attuazione della legge al Parlamento, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
L'articolo 14 prevede le necessarie coperture finanziarie. Al comma 1 il costo è definito sulla base di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
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Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A.S. 1428
Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409 (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri), 24, 165, 180, 199, 219, 263, 349, 482, 500, 551, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279 e 1312, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409, 103, 183 e 203.
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Iniziativa
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Governativa
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Iter
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Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro
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Relatori
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Sen. Maurizio Sacconi (NCD)
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Lavori parlamentari: La commissione ha proseguito l’esame, procedendo con l’illustrazione degli emendamenti.
Contenuto:
Il disegno di legge delega contiene cinque deleghe:
la prima riguarda la materia degli ammortizzatori sociali: con tale delega si ha l’intento di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, con l’intento di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale (art.1).
Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
• semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
• prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
• rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
• prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
• prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
• rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
• incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;
• estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
• introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
• valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
• eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.
La seconda delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (art. 2).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
• razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
• istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
• razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
• rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
• mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
• favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
• valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.
La terza delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (art. 3).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
• eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
• unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
• promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;
• rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
• individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
• revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.
La quarta delega finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale (art. 4).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
• procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
• introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;
• procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.
La quinta delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare (art. 5).
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
• introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
• garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
• abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
• incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
• favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
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