Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del MIM
Al Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali del MIM
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del MIM
Direzione Generale per il Personale scolastico del MIM
USR Toscana
Oggetto: Richiesta di implementazione della gestione in cooperazione applicativa (COOPAPP) per consentire la gestione ed il pagamento dei contratti per supplenze brevi su assegnazione a personale ex artt. 36 e 59 CCNL.
Con la presente siamo a richiedere (di nuovo e per la quarta volta) l’implementazione di cui all’oggetto.
Ad oggi il problema si ripropone in merito agli incarichi temporanei di personale ATA con contratto a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (D.L. 75/2023) sull’ assegnazione a personale ex artt. 36 e 59 CCLN.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle istituzioni scolastiche in merito alla nota prot. n. 27728 del 13 ottobre 2023 lo stesso Ministero con Nota MIM Prot. 2981 del 25/10/2023 (a seguito nostra richiesta) ha già ribadito:
…ed in particolare si precisa che per il conferimento dell’incarico le istituzioni scolastiche devono attingere alle graduatorie di istituto (articoli 5 e 6), nonché consentire il completamento orario e la cumulabilità dei diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico, purché non svolti in contemporaneità (articolo 4).
Il problema che continua a riscontrarsi nella gestione dei contratti èl'impossibilità di gestire gli stessi per il personale già in servizio ai sensi dell'art. 59 del vigente CCNL che, avendo orario settimanale inferiore a quello contrattuale, accettano di completare il proprio orario con contratti a tempo determinato di durata temporanea, così come previsto dal D.M. 430/2000.
Ricordiamo che l’articolo 4 del D.M. dispone ai commi 1 e 2 che il personale a cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Di contro, le Ragionerie Territoriali dello Stato non accettano di prendersi in carico il pagamento di questi contratti in quanto trattasi di supplenze brevi e saltuari che, come è noto, non sono di loro competenza.
Sul tema è intervenuto, a nostro avviso correttamente, anche l'USR per la Toscana con nota Prot. N° 2270 del 21-02-2018 che però, ad oggi, ci ripensa inviando alle istituzioni scolastiche la Nota Prot. 17480 del 09/11/2023:
Con riferimento agli incarichi di cui all’oggetto, in relazione a quesiti pervenuti, si chiarisce che stante la loro natura di incarichi temporanei, i medesimi non possono essere attribuiti in applicazione degli artt. 36 e 59 del vigente CCNL scuola, né a titolo di incarico principale né a titolo di completamento.
Chiediamo di mettere la parola fine a questa annosa vicenda che mette in difficoltà le Segreterie e impedisce al personale interessato di far valere i propri diritti, anche quello di essere retribuiti.
Fiduciosi in un positivo riscontro
Lì, 09/11/2023
Il Presidente
Giorgio Germani