L’ Anquap - con la collaborazione dell’Agenzia Consenso - ha posto all’attenzione dei parlamentari disponibili tre proposte di emendamento che riguardano la contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni (termini procedurali e collocamento DSGA nell’area dirigenziale) e la proroga dei contratti temporanei del personale ATA.
Di seguito il testo degli emendamenti (A.S. 923 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 -2026):
ARTICOLO 10
EMENDAMENTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Articolo 10-bis
(Disposizioni in materia di elevate qualificazioni nel comparto istruzione e ricerca)
1. Le elevate qualificazioni presenti nel comparto istruzione e ricerca, corrispondenti alle categorie dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) delle scuole, dei Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori, dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti pubblici di ricerca, sono collocate nell’area dirigenziale di istruzione e ricerca, in separata sezione, a decorrere dal triennio contrattuale 2022/2024”.
Motivazione
Quanto proposto risulta perfettamente coerente con le posizioni espresse nel tempo da FP CIDA, fatte proprie dalla Confederazione e presentate nel precedente Governo.
L’emendamento ha valore ordinamentale e non comporta oneri di spesa.
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ARTICOLO 10
EMENDAMENTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Articolo 10-bis
(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)
1. Al comma 4 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 giorni”;
b) dopo il terzo periodo inserire il seguente: “Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’ARAN procede al suddetto invio alla Corte dei Conti, ai fini del controllo, di cui al successivo comma 5”.
Motivazione
Si ripropone quanto già in precedenza evidenziato, in ordine alla tempistica sulla disciplina del procedimento di contrattazione, modificando l’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viene fissato un termine perentorio per i Comitati di settore, attualmente previsto solo per l’esame da parte della Corte dei Conti.
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ARTICOLO 63
EMENDAMENTO
Al comma 1, capoverso comma «4-bis.2, sostituire le parole “fino al 15 aprile 2024” con le seguenti: “fino al 30 giugno 2024”.
Motivazione
Viene fissata la proroga dei contratti temporanei per il personale ATA delle scuole (e non solo per il personale ausiliario) fino al 30 giugno 2024. Nella logica consolidata del calendario scolastico, il 30 giugno coincide con il termine delle attività didattiche, mentre il 15 aprile (data inserita nel testo) non ha rilevanza alcuna.
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Le proposte si limitano a intervenire nell’ambito di quanto consente la legge di bilancio e tengono conto che il Governo ha dichiarato la sostanziale “blindatura” del testo approvato dal Consiglio dei Ministri.
I temi proposti dall’Anquap sono, nella sostanza, contenuti nel documento che la CIDA ha presentato nell’audizione al Senato del 10 novembre 2023.
Lì, 13.11. 2023
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani