ACCORDO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESPERO

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

In data 16 novembre 2023 è stato sottoscritto, dalle OO.SS. che avevano istituito il Fondo Pensione Espero, l’Accordo sulla regolamentazione circa le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Anquap ha dato immediata pubblicità, in pari data, sul proprio sito, dell’Accordo “de quo” e numerose sono state le richieste di chiarimenti fatte pervenire dagli associati.

Tanto considerato risulta opportuno far chiarezza in materia, con un contributo, sintetico, finalizzato a chiarire e illustrare i punti salienti dell’Accordo.

Abbiamo deciso di procedimentalizzare il contributo immaginando di dare risposte alle domande di cui abbiamo verificato la maggiore ricorrenza.

1)       Quali dipendenti sono coinvolti?

È interessato dall’Accordo tutto il personale della scuola titolare di contratto a tempo indeterminato, che abbia decorrenza economica dal 1° gennaio 2019. È escluso il personale transitato da un’amministrazione ad un’altra o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea e il personale che continua a essere in regime di TFS.

2)       Per i dipendenti in servizio che sono stati assunti con contratto a T.I. dal 01/01/2019, da quando decorrono i nove mesi nei quali poter decidere l’eventuale adesione al Fondo Espero?

L’Amministrazione, intesa come ente datore di lavoro (Istituzione scolastica), dovrà consegnare un’informativa al lavoratore nella quale saranno esplicitate le modalità per l’adesione al Fondo mediante silenzio-assenso o per il diniego. Il lavoratore, avrà nove mesi di tempo, a far data dal giorno del ricevimento dell’informativa, per dichiarare di volersi iscrivere o dichiarare l’intenzione di non voler aderire.

3)       Per i dipendenti neoassunti, da quale data decorrono i nove mesi per scegliere di aderire o non aderire al Fondo Espero?

Come stabilito dall’accordo firmato dai sindacati all’ARAN, il neoassunto deve ricevere formale comunicazione dall’Amministrazione sulle modalità di aderire al Fondo di previdenza complementare Espero. Dalla data in cui il dipendente riceve l’informativa decorrono i nove mesi per esercitare la scelta.

4)       Quali gli obblighi che afferiscono alle istituzioni scolastiche in materia?

Le istituzioni scolastiche statali, alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono tenute a fornire ai dipendenti una specifica informativa sui contenuti dell’accordo, nella quale saranno altresì indicate le informazioni generali sulla previdenza complementare e quelle specifiche sul Fondo Espero.

5)       Che cosa deve fornire l’istituzione scolastica al neoassunto a tempo indeterminato?

L’istituzione scolastica dovrà, altresì, mettere a disposizione dei dipendenti idonee indicazioni sulle modalità di adesione al “Fondo”, nelle quali sarà specificatamente fatto espresso riferimento alla modalità di adesione susseguente al silenzio-assenso.

Altresì dovrà essere indicata anche la modalità di accesso al sito web del “Fondo Espero”. Di fatto cioè, saranno portati alla conoscenza dei dipendenti i link ove è possibile consultare le informazioni obbligatorie previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web.

6)       Come deve essere fornita l’informativa?

L’informativa è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione, quindi tramite notifica personale all’interessato o via PEC.

7)       Sul sito www.fondoespero.it è presente l’informativa da rilasciare ai dipendenti?

Attualmente no, in riferimento all’argomento infatti si legge testualmente che “Tutti i prossimi aggiornamenti saranno condivisi anche sul sito”.

8)       Ad oggi, le istituzioni scolastiche, hanno ricevuto dal Ministero e/o dal Fondo indicazioni in merito all’informativa da rilasciare ai dipendenti?

No, ad oggi non sono pervenute alle istituzioni scolastiche indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e Merito e/o dal Fondo relativamente all’informativa da rilasciare ai propri dipendenti.

9)       Il testo del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato è stato adeguato secondo l’art. 1 dell’Accordo?

No, ad oggi nel modello SIDI del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, non risulta essere stato ancora inserito riferimento alcuno alla normativa prevista dall’Accordo.

10)    Quali ulteriori adempimenti sono previsti per le istituzioni scolastiche?

Le istituzioni scolastiche dovranno entro il giorno 10, del mese successivo alla scadenza dei nove mesi dalla data di ricezione dell’informativa, comunicare al “Fondo” i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso. Con tutta probabilità, tuttora in assenza di specifiche indicazioni, le comunicazioni presumiamo si potranno effettuare per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali, ad esempio “NoiPa” o analoghe.

11)    Il dipendente come comunica la volontà di non adesione?

All’uopo è prevista una modulistica in forma standardizzata definita dalle “amministrazioni” in collaborazione con il “Fondo”.

12)    Il dipendente iscritto mediante silenzio-assenso come può recedere dall’iscrizione al Fondo?

Il dipendente iscritto mediante silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dell’Accordo, può recedere entro il termine di trenta giorni senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell’adesione da parte del “Fondo” ai sensi dell’art. 4, comma 7, con specifica informativa anche su modalità e termini per l’esercizio del diritto di recesso.

Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

Inoltre, l’aderente può inviare una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione.

 

 

13)    Il personale supplente del comparto scuola è coinvolto nell’Accordo?

No, per ora il personale coinvolto è quello di ruolo ma, con una dichiarazione congiunta, le parti hanno concordato di valutare l’estensione delle disposizioni dell’Accordo, relative all’adesione mediante silenzio-assenso, anche al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico.

 

Lì, 27.11.2023

L’ESPERTO DI SETTORE

Stefania Pierangeli


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 27/11/2023
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 27/11/2023
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