Rimaniamo a dir poco basiti di fronte al documento pubblicato da “La Tecnica della Scuola” e ricevuto da FLC CGIL, dal titolo: "DSGA, il nuovo contratto li valorizza: la Flc Cgil non ha dubbi".
Nell’incredulità di ciò che leggiamo cogliamo l’occasione, e per questo ringraziamo, di ripercorrere per comune memoria la "storica e pluriennale valorizzazione dei Direttori SGA" portata avanti, ad oggi, proprio dalla FLC CGIL.
In ordine:
· I Direttori SGA hanno dovuto subire la temporizzazione (CCNL 15/03/2001). In pratica, si è deciso di far pagare al loro stessi il passaggio da responsabili amministrativi a direttori, rispedendoli indietro di 7/8 anni di anzianità attraverso la temporizzazione imposta per CCNL; tale previsione è stata riservata solo e specificatamente alla categoria dei Direttori SGA.
Nota bene: la Flc Cgil ha pensato bene di non rendersi disponibile all'interpretazione autentica richiesta dai tribunali di Montepulciano e Reggio Calabria sulla questione.
· La Flc Cgil è firmataria della sequenza contrattuale del luglio 2008 sul personale ATA attraverso la quale è stato impedito qualsiasi accesso al FIS, anche per le ore di straordinario, per i DSGA (art. 3, sostitutivo dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, che prevede: “al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto”.
· La Flc Cgil dimentica che con il CCNL del 19 aprile 2018, dalla stessa firmato e sottoscritto in sede ARAN, è stato riconosciuto ai Direttori SGA un incremento retributivo dell’indennità di direzione quota base di appena € 6,50. Nello stesso contratto l’incremento retributivo del compenso individuale accessorio (CIA) è stato pari ad € 9,20 per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici ed € 8,40 per i Collaboratori Scolastici. In spregio all’art. 36 della Costituzione (trattamenti economici proporzionati alla qualità e qualità delle prestazioni lavorative) si è riconosciuto un aumento maggiore a categorie poste alle dirette dipendenze del DSGA.
· La Flc Cgil dimentica di aver rifiutato, in concorso con altre associazioni sindacali rappresentative, durante la “paradossale trattativa” svoltasi il 31 agosto 2020, l'aumento da 30,00 a 45,00 euro del parametro per calcolare l'indennità di direzione quota variabile proposto dall'allora Capo Dipartimento Marco Bruschi.
Nella circostanza è venuto in evidenza – finalmente – il tema degli aumenti retributivi per i DSGA. Dopo anni di perduranti maltrattamenti sull’inquadramento retributivo e sulla stessa indennità di direzione, il Ministero avanza la proposta di aumentare la quota variabile della stessa indennità - già a carico del fondo di istituto - ed i sindacati si oppongono, in perfetta coerenza con un atteggiamento punitivo nei riguardi dei DSGA che dura da oltre 20 anni.
Le motivazioni addotte dall’esponente, nonché Direttore SGA, della FLC CGIL, a sostegno del loro diniego di maggiorazione dell’indennità ai DSGA, sono state a dir poco risibili. Infatti, legge e contratto impediscono di modificare in peius il trattamento economico ma non impediscono assolutamente di apportare modifiche migliorative che, peraltro, non avrebbero comportato maggiori costi per il bilancio dello Stato poiché l’indennità di direzione quota variabile è già posta a carico del fondo di istituto.
· La Flc Cgil si è sempre dichiarata contraria all'accesso dei Direttori SGA ai fondi per la "valorizzazione del personale scolastico" sia in sede di contrattazione nazionale, sia in sede di contrattazione integrativa collettiva a livello di istituzione scolastica attraverso i propri rappresentanti della RSU.
Dopo un po’ di cronaca sindacale (non esaustiva), veniamo ad oggi.
L'ipotesi di CCNL 2019/2021 è per l'ANQUAP il "colpo di grazia" per i Direttori SGA; altro che valorizzazione!
Di seguito le motivazioni di questa affermazione.
La trattativa si è protratta per oltre un anno – a partire dal 17/5/2022 – con l’intervento di ben tre atti di indirizzo da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione: l’atto di indirizzo quadro dell’aprile 2021, l’atto di indirizzo specifico per il Comparto in parola del 10/5/2022 e l’integrazione dell’atto di indirizzo di Comparto del 17/3/2023.
Tutti gli atti di indirizzo sopra citati dedicano una particolare attenzione all’ordinamento professionale e alla revisione dei sistemi di classificazione professionale, “con l’obiettivo di conferire uno specifico rilievo a posizioni e ruoli non dirigenziali per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa etc… etc… attraverso la valorizzazione delle alte professionalità dell’attuale area apicale etc… etc…”.
Specificamente per il personale ATA della scuola l’atto di indirizzo del 10/5/2022 prevede che si “procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale ATA al fine di adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica” e che “nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell’ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale DSGA”.
Sulla stessa linea di coerenza si pone anche l’atto di indirizzo integrativo del 17/3/2023.
Per contro, tutti i sindacati ad eccezione della UIL, hanno firmato un'ipotesi di CCNL regressiva per i Direttori SGA. Infatti:
1. Il sistema di classificazione (art. 49) contiene un improvvido schiacciamento in basso con una prima area dei collaboratori (già esistente e con organico definito), una seconda area degli operatori (senza organico, fatta eccezione per alcune centinaia di addetti alle aziende agrarie) e un altrettanto improvvida equivalenza di area tra funzionari (inesistenti) ed elevate qualificazioni (gli attuali Direttori SGA che hanno un organico definito ed una proiezione triennale dello stesso dall’a.s. 2024/2025 all’a.s. 2026/2027, come i Dirigenti scolastici nell’ambito del nuovo dimensionamento delle scuole). Il sistema di classificazione previsto nella Sezione Scuola non ha corrispondenza alcuna con quanto correttamente previsto nella Sezione Università (art. 85) e nella Sezione AFAM (art. 156), dove l’area dei funzionari è ben distinta da quella delle elevate professionalità (Università) ed elevate qualificazioni (AFAM). L’equiparazione di area tra funzionari ed elevate qualificazioni ha portato i contraenti a stabilire un requisito di base per l’accesso che costituisce un incomprensibile retrocessione da laurea magistrale a laurea triennale (vedi Allegato A). Dopo aver bandito e svolto un concorso per reclutare 2.004 DSGA con la laurea magistrale e impegnative prove concorsuali, ora si torna indietro senza giustificato motivo. Questa decisione, se confermata, costituirebbe l’esatto contrario di ciò che serve alle scuole e del concetto di merito;
2. L’incarico di elevata qualificazione (art. 55) prevede l’istituzione di una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso ciascuna istituzione scolastica. Facciamo presente che la posizione dei Direttori SGA è già stata istituita con l’art. 34 del CCNL 26/5/1999 ed è in attività con specifica dotazione organica dal 1° settembre 2000, contestualmente all’avvio dell’autonomia scolastica e al conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di istituto. Come sia possibile istituire ciò che già esiste è per noi incomprensibile.
Peraltro, si prevede una precarizzazione (incarico triennale) per questa figura monocratica indispensabile alle scuole e si modifica in peggio il profilo professionale, avendo eliminato dai compiti del DSGA una parte importante del profilo oggi esistente. Ci riferiamo alla parte in cui il DSGA, nell’attuale profilo “può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche”. Saremmo contenti di sapere quale ragione (e/o motivazione) ha portato i contraenti dell’accordo sindacale a definire questa inspiegabile eliminazione. I compiti sottratti corrispondono ad esigenze concrete e reali per le singole istituzioni scolastiche e per l’attività periferica degli uffici ministeriali. È frequente il caso che vede i Direttori SGA in appoggio e collaborazione ai Dirigenti tecnici degli UU.SS.RR. nello svolgimento di attività ispettive quando queste riguardano profili amministrativi e contabili;
3. La sostituzione del titolare di incarico di DSGA - in assenza di funzionari che al momento non ci sono e per i quali occorrerebbe definire uno specifico organico aggiuntivo rispetto a quello di direzione dei servizi generali e amministrativi con aggravio di spesa pubblica – può comportare il conferimento di un incarico “ad interim” ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA con la previsione del pagamento di un’indennità pari alla sola indennità di direzione parte variabile, che mediamente corrisponde a circa 350,00 euro mensili.
Già esistono scuole grandi, complesse e frazionate e con il nuovo dimensionamento avremo una condizione reale di scuole ancor più grandi, complesse e frazionate e si vorrebbe risolvere il problema della sostituzione dei DSGA gravando di doppi compiti e responsabilità un DSGA già oberato di impegni nella scuola di titolarità. Peraltro, l’incarico “ad interim” potrebbe riguardare anche una scuola di dimensioni e complessità maggiori rispetto a quella di titolarità.
In questo modo si introduce una prestazione lavorativa troppo gravosa da un lato e mal pagata dall’altro.
Osserviamo, inoltre, che abbiamo seri dubbi a ritenere che sarà costituito un organico dei funzionari quando per vent’anni non si è voluto definire l’organico dei Coordinatori amministrativi (profilo istituito nel 2002) e mai effettivamente introdotto;
4. La progressione tra le aree (art. 58) e le norme di prima applicazione (art. 59) prevedono procedure comparative e procedure valutative che escludono procedure selettive, con discapito evidente di una corretta individuazione di chi ha competenze esperienze e titoli per ottenere la progressione da un’area inferiore a quella superiore. Peraltro, l’Allegato “D” impoverisce ancor più il requisito culturale per il passaggio da Assistenti a Funzionari ed Elevate qualificazioni. A regime sarebbe sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado e dieci anni di esperienza nell’area degli Assistenti.
L’ordinamento professionale definito non corrisponde, a nostro avviso, al contenuto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro della Pubblica Amministrazione. In ragione di ciò riteniamo che il Consiglio dei Ministri abbia fondati motivi per intervenire sul testo in esame con puntuali osservazioni di merito.
Sul piano retributivo ci teniamo a sottolineare che sarebbe necessario rivedere le misure dell’indennità di direzione parte variabile e rideterminare meglio le misure orarie dei compensi per le prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA. Questi incrementi non avrebbero effetti sul bilancio delle amministrazioni interessate poiché sarebbero riconosciuti nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate e disponibili.
Come è evidente da quanto sopra esposto, il mandato ricevuto dai lavoratori del settore ATA, è stato ampiamente disatteso dalla Flc Cgil. L'unica strategia praticata è quella di mettere l'uno contro l'altro, mettendo a confronto la figura del Direttore SGA con profili, anch'essi scarsamente valorizzati, completamente diversi e, di conseguenza, non paragonabili.
Come dimostrato i Direttori SGA non sono stati per nulla valorizzati!
Che ci sia almeno il pudore di non prenderci per fessi!
Lì, 05/12/2023 IL PRESIDENTE
Giorgio Germani