Con il presente contributo professionale ripercorriamo alcune tappe fondamentali riguardanti i diritti sindacali in applicazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi che interessano il personale in servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 -2021 del 19 novembre 2019 nonché del CCNQ sottoscritto in via definitiva per la ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2022-2024.
DESTINATARI PREROGATIVE SINDACALI
I destinatari di prerogative sindacali sono i dirigenti sindacali di tutte le pubbliche amministrazioni così come individuate dall’art. 1, comma e art. 70 del d.lgs. 165/2001:
- i componenti delle RSU;
- i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
- i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, ACQN del 12 aprile 2022.;
- i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. art. 13, comma 3, ACNQ del 12 aprile 2022.;
- i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
- i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
- i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.
Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all’amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell’amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche, le istituzioni scolastiche autonome emettono i provvedimenti conseguenziali e di pertinenza dell’istituto giuridico sindacale di riferimento.
Ai sensi dell’art. 18 del CCNQ 19/11/2019, per i dipendenti e dirigenti delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni
FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI
Il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico; - i dirigenti scolastici e i direttori nonché i direttori dei servizi generali e amministrativi ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico; - nei casi in cui sia possibile l’attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale 20 Ai sensi dell’art.37 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 l’ACQ del 7 agosto 1998 è stato interamente abrogato. Leggasi, pertanto, art. 5 ACNQ del 12 aprile 2022. Aran CCNQ 4 dicembre 2017 – testo coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019 dall’ordinanza del MIUR n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.; - la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i..
Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO
Per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; Il Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico comunica alla RSU le ore di permesso autorizzate. (per semplificare il calcolo onde evitare le frazioni di 30 secondi è possibile moltiplicare il numero dei dipendenti a T.I. per 30 minuti e poi abbattere il totale del 15% -riduzione che fu introdotta dal dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133-)
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative
Per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente 5 (cinque) giorni lavorativi e, in ogni caso, 12 (dodici) giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico.
Ovvero:
- Il monte ore determinato è attribuita alla RSU nel suo insieme;
- La distribuzione tra i componenti delle RSU è gestita autonomamente dalle stesse nel rispetto del tetto max. attribuito;
- La RSU DOCENTE può cumulare le ore di permesso fino a 12 giorni all’anno e per non più di 5 giorni ogni 2 mesi;
- Il delegato RSU ATA può cumulare fino a 20 giorni di permesso all’anno senza sostituzione
Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, i permessi sindacali per l’espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione.
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERME DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE SINDACALI
Con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 522, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico.
Le stesse date devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa, le quali non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo disponibile.
Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, possono essere 21 Per errore materiale nel testo dell’art. 18, comma 4 del CCNQ 4.12.2017 è stato indicato il comma “6” dell’art. 21, comma non esistente. Il riferimento corretto è al comma 5 del medesimo art. 21. 22 Cfr. nota n. 16 Aran CCNQ 4 dicembre 2017 – testo coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019
Quali le prerogative sindacali:
DIRITTO DI ASSEMBLEA
I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area. L’assemblea può essere svolta anche in modalità videoconferenza -art. 1 CCNQ ripartizione distacchi e permessi sindacali 30 novembre 2023-
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.
La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate devo essere garantiti i servizi minimi stabiliti da apposito accordo tra Il DS e le OO.SS. rappresentative provinciali, essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, in ottemperanza a quanto sancito accordo tra ARAN e OO.SS. rappresentative, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero il giorno 2 dicembre 2020
DIRITTO DI AFFISSIONE
I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, Aran CCNQ 4 dicembre 2017 – testo coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019 pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
Le amministrazioni forniscono, a richiesta, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente.”
LOCALI
Ciascuna amministrazione con almeno 200 dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività. Nel caso in cui l’amministrazione si trovi nell’impossibilità di dare attuazione al comma 1, la stessa è tenuta a dare motivata comunicazione ai soggetti aventi titolo e, in ogni caso, si applica quanto previsto di seguito per le scuole con numero di dipendenti inferiori a 200.
Nelle amministrazioni con un numero inferiore a 200 dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura.
DISTACCHI SINDACALI
I dipendenti ed i dirigenti indicati nel primo paragrafo del presente contributo professionale, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti di cui alla tabella 6 che si riporta in calce, - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.
I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.
In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.
I permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. I permessi non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1, specificatamente indicate.
ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per il personale docente ed educativo il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico.
Le aspettative non retribuite possono essere fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.
In tutti i casi di cessazione dell’aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
TAVOLE DISTACCHI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
L’art. 31 del CCNQ riassume le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7 “…Qualora a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022- 2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall’ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure)…”
Lì, 12.12.2023
D’intesa con il Presidente
Il vice-presidente vicario ANQUAP
Sabato Simonetti