Pubblichiamo il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
 
Di seguito alcune considerazioni.
 
Segnaliamo l'art. 20 bis inserito nella conversione di legge. Purtroppo, come al solito non si conosce ciò che si scrive: si parla di personale amministrativo e tecnico, è sfuggito l'ausiliario.
Interessante poi, evidenziare come quando c'è la volontà si trovi sempre l'escamotage:
“ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10% del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.
 
ART. 20bis: 
  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma   1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere   agli   incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico gia' attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al   Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell’istruzione   e   del   merito,   sulla   base   della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.
 
Nulla di nuovo sull'art. 3 - Anticipo rinnovo contratti pubblici.

» Link segnalati:
   Link esterno ... QUI il testo in GU


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 19/12/2023
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 19/12/2023 10:15:27
Permalink: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 Tag: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Autore: Pagina letta 435 volte

  Feed RSS Stampa la pagina ...