FIRMATO IL CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021: UN TESTO COMPLESSO E MASTODONTICO CON MOLTE OMBRE E PARZIALI POSITIVITA'

COMUNICATO

Oggi 18 gennaio 2024 (quasi sei anni dopo il CCNL del 19/4/2018) l’Aran e le OO.SS. (meno la UIL) hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL del triennio 2019/2021 relativo al comparto istruzione e ricerca: 178 articoli, 11 allegati, 48 tabelle e 10 dichiarazioni congiunte, il tutto in 264 pagine. Una scrittura complessa che imporrà una lettura attenta e non agevole, anche perché non è un testo unico (restano in vigore ben sei precedenti CCNL, vedi art. 1 comma 9).

Per la scuola di interesse la parte comune (i primi 29 articoli) la Sezione specifica (dall’art. 30 all’art.80), alcune tabelle e allegati. Il personale ATA nel Titolo IV (artt. da 49 a 70) e il trattamento economico nel Titolo V (artt. da 71 a 80).

Nel testo finale miglioramenti riguardanti l’entità della quota base dell’indennità di direzione (€. 2.764, 20 annui - €. 230,35 mensili). Nessun aumento, però, per l’indennità di direzione parte variabile (si rimanda al CCNI). Certo siamo ancora lontani da una vera retribuzione di posizione riconosciuta alle elevate qualificazioni in altri comparti e in altre sezioni dello stesso comparto Istruzione e Ricerca.

Restano le criticità che abbiamo denunciato e segnalato durante tutto il corso della lunga trattativa, nelle iniziative promosse a Roma il 12 luglio 2023 e nei documenti inviati ai Ministri Valditara e Zangrillo (20 luglio e 30 agosto 2023). Queste criticità riguardano:

  • l’ordinamento professionale dei Direttori SGA e del personale ATA (vedi l’incongrua classificazione e i profili professionali);
  • l’incarico di Elevata qualificazione per i DSGA (bene il riconoscimento dell’elevata qualificazione ma non la temporaneità dell’incarico e meno male che questa condizione temporale non riguarda gli attuali DSGA, si sarebbe trattato di una beffa);
  • la sostituzione dei DSGA (non va bene l’incarico ad interim, troppo gravoso e mal pagato);
  • la progressione tra le aree e specificamente la norma di prima applicazione;
  • l’abbassamento del requisito base per l’accesso all’area dei funzionari ed elevate qualificazioni (ora è sufficiente la laurea triennale). Nel 2018 è stato bandito e svolto un concorso per reclutare 2.004 DSGA, con la laurea magistrale e impegnative prove concorsuali. Ora si torna indietro senza giustificato motivo;
  • l’irrisoria rideterminazione delle misure orarie di alcuni compensi per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.

Restiamo convinti che la vera valorizzazione dei Direttori SGA possa avvenire solo con la loro collocazione nell’area dirigenziale di Istruzione e Ricerca, proposta avanzata dalla CIDA che non ha firmato il CCNQ del 3.8.21 (triennio 2019/2021) e nemmeno l’ipotesi di CCNQ del 9/1/2024 (triennio 2022/2024), che fissa la struttura e la composizione dei comparti e delle aree, in ragione della mancata accettazione della proposta stessa.

Valuteremo, anche sul piano legale, tutte le possibili ipotesi di contrasto ad un CCNL che riteniamo oggettivamente regressivo per Direttori SGA e personale ATA.

Infatti, sull’ordinamento professionale, sul sistema di classificazione, sui profili professionali rileviamo:

  • schiacciamento in basso (aree dei Collaboratori ed Operatori);
  • eliminazione dell’area intermedia dei Coordinatori Amministrativi;
  • istituzione di un’area indistinta di funzionari (senza organico, infatti l’organico previsto nel nuovo dimensionamento riguarda solo i Direttori SGA);
  • istituzione di una posizione di lavoro già esistente dall’1/9/2000 (quella dei DSGA);
  • impoverimento del profilo professionale del DSGA e previsione di un incarico ad interim per sostituire i DSGA assenti (già è difficile fare il DSGA in una scuola, figuriamoci in due e con un compenso al dir poco irrisorio);
  • mancato adeguamento dei profili professionali degli Assistenti Amministrativi e Tecnici.

Il testo contrattuale concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 (già scaduto) sia per la parte giuridica che per la parte economica e si compone anche del CCNL 6/12/2022. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (quindi dal 19/1/2024), salva diversa prescrizione contenuta nel contratto medesimo. Ad esempio per il personale ATA l’art. 59 “norme di prima applicazione” prevede che l’intero Capo I del Titolo IV (artt. da 49 a 60 “Ordinamento professionale personale ATA”) entreràin vigore il giorno primo del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi”. Il che vuol dire il 1° maggio 2024. La fissazione di un periodo dilatorio non breve è la dimostrazione di quanto sia complicato applicare la nuova confusa disciplina.

Dal 19 gennaio 2024 partecipano alla contrattazione collettiva integrativa nazionale, regionale e di istituzione scolastica i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (quindi non più la UIL, non firmataria) e nelle scuole la RSU.

Certo è che non possiamo complimentarci con gli autori (ARAN e Sindacati firmatari) di un CCNL ampiamente non condivisibile, con effetti negativi sulle scuole, sui DSGA e sul personale ATA.

 

Lì, 18.01.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: News Data di creazione: 18/01/2024
Sottocategoria: Sindacali Ultima modifica: 22/01/2024 16:57:54
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