Si porta a conoscenza della nota prot. n° 7553 del 29/04/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si allega.
Preciso che la nota, pur essendo destinata unicamente alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro (ex Ispettorato del lavoro), risulta interessante per il mondo del lavoro in generale ( quindi anche per il comparto scuola) perché fornisce chiarimenti in merito alla disciplina relativa all’interdizione delle lavoratrici madri (astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza), così come modificata dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
La nota, infatti, entra nel merito di quegli elementi di riferimento a cui le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro devono uniformarsi per l’emanazione dei provvedimenti interdettivi o per eventuali dinieghi.
Aspetti questi che dovrebbero essere presi in considerazione anche dal datore di lavoro ( nel nostro caso il Dirigente scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) nella valutazione di quei fattori di rischio, per la salute della donna e del bambino che porta in grembo, presenti nei luoghi di lavoro al fine di:
1) o modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro;
2) o di informare in forma scritta il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (che può disporre l’interdizione dal lavoro della madre lavoratrice).
Ritengo che anche nel comparto scuola vi sono dei fattori di rischio da non sottovalutare (vedesi All A-B- D.Lgs 151/01) come ad esempio per gli assistenti tecnici il rischio chimico, per i collaboratori scolastici l’uso di scale, la movimentazione di carichi o il rischio derivante dall’impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute, per le insegnanti di scuola dell’infanzia il rischio biologico derivante dall’igiene personale dei bambini o il rischio derivante dal sollevamento degli stessi ecc.
Non dimentichiamo che esiste anche l’obbligo sanzionato di informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel caso entrassero in gravidanza ( qui a mio avviso entra anche in gioco il DSGA in qualità di preposto nel rapporto con il personale ATA).
Credo che il tema meriterebbe un precipuo approfondimento che per quanto ci riguarda andrebbe rapportato alla realtà del mondo della scuola senza trascurare i convitti con un’analisi anche di taglio pratico: dall’individuazione e rimozione dei fattori di rischio alle consequenziale pratica di segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro di pertinenza.
Agata Scarafilo