Al Ministro dell’Istruzione e del Merito
Prof. Giuseppe Valditara
Al Capo di Gabinetto del MIM
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del MIM
dpit@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali del MIM
dppr@postacert.istruzione.it
e p.c. Al Presidente dell’ARAN
Oggetto: applicazione CCNL 18/1/2024, con particolare riferimento all’ordinamento professionale del personale ATA.
Sig. Ministro, Sig. Capo di Gabinetto e Sigg. Capi Dipartimento,
l’Anquap intende intervenire sull’applicazione di alcuni aspetti rilevanti del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in via definitiva il 18/1/2024.
In particolare soffermiamo la nostra attenzione sulla nuova disciplina dell’ordinamento professionale del personale ATA (Titolo IV – Capo I, artt. da 49 a 60) la cui entrata in vigore è differita al 1° maggio 2024.
Vi sono aspetti della nuova disciplina che porranno diverse questioni sostanziali e formali da affrontare e risolvere in via preventiva, per non mettere le scuole e il personale coinvolto in condizioni di oggettiva difficoltà.
Ci riferiamo alle seguenti tematiche:
- le posizioni economiche all’interno delle Aree (art. 52) vengono mantenute ma l’attribuzione alle stesse di ulteriori funzioni rispetto a quelle di appartenenza non è più prevista, così come la sostituzione obbligatoria del DSGA per gli Assistenti con la seconda posizione economica. Per l’attribuzione delle posizioni economiche vi sarà una procedura selettiva mentre per le progressioni di Area è sufficiente una procedura comparativa (art. 58) e in prima applicazione una procedura valutativa (art. 59). A noi pare che si agevoli impropriamente il passaggio di area rispetto all’attribuzione delle posizioni economiche;
- gli attuali DSGA hanno la garanzia (art. 55) dell’incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Chiediamo che questa condizione venga formalizzata dal MIM con apposito provvedimento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, o dagli Uffici di Ambito Territoriale;
- la sostituzione del titolare di incarico di DSGA (art. 57) e il pagamento dell’indennità di direzione (art. 56). Che “fine faranno” gli attuali sostituti e come si pagheranno? Noi riteniamo che gli attuali sostituti debbono proseguire sino al 31/8/2024 (sarebbe del tutto irragionevole cambiare dopo otto mesi dall’inizio dell’a.s., mettendo oltre 2.500 scuole nel “caos” più completo). L’incarico ad interim non può essere obbligatorio perché è impossibile fare il DSGA in due scuole (chi dovesse pensarlo non conosce le II.SS. e non ha contezza del lavoro amministrativo che nelle stesse si svolge). L’accettazione volontaria dell’incarico ad interim comporta che l’indennità di direzione sarà corrisposta per intero (parte fissa e parte variabile, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato poiché il finanziamento avverrà a carico del FMOF). Chiediamo che nelle scuole dove il DSGA è “condiviso” (per accettazione volontaria dell’incarico ad interim) sia assegnato un Assistente amministrativo in più per tutto l’anno scolastico, sulla “falsariga” di quanto avviene per l’esonero di un docente che collabora a tempo pieno con il Dirigente scolastico quando si è in presenza di una reggenza;
- i concorsi e le progressioni di area, con i nuovi requisiti, non potranno che essere per “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione” (art. 50) e i vincitori saranno nominati funzionari. Se non avranno l’incarico di DSGA non potranno percepire l’indennità di direzione ma prenderanno il CIA (TAB E1.4). Se il MIM terrà conto della dichiarazione congiunta n. 12 potrà bandire il concorso all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione specificando che intende conferire l’incarico di Direttore SGA. In questo caso il requisito culturale sarà la laurea magistrale. Considerato che non esiste l’organico dei Funzionari ma solo quello dei Direttori SGA sarà inevitabile (e da noi auspicato) che si proceda al concorso dall’esterno con richiesta della laurea magistrale specificando che si intende conferire l’incarico di DSGA. In parallelo con il concorso ordinario si dovranno definire le procedure per le progressioni dall’area degli Assistenti a quella dei Funzionari ed Elevata qualificazione, riservando il 50% dei posti al concorso ordinario e il restante 50% alle progressioni di area. Anche nel caso delle progressioni all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione sarà inevitabile specificare che si intende conferire l’incarico di DSGA.
Per i Direttori SGA neo assunti (vincitori di concorso o progressione di area) il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe prevedere idonee forme di affiancamento in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione. L’affiancamento, su base volontaria e dietro compenso, sarebbe svolto da un DSGA di ruolo con adeguata esperienza e professionalità.
In diverse parti del testo contrattuale si rimanda al CCNI per il fondo di miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) e l’Anquap ritiene che si debba procedere da subito con un nuovo CCNI per:
- definire l’indennità da corrispondere ai destinatari di incarichi specifici (art. 54);
- incrementare la parte variabile dell’indennità di direzione (art. 56);
- individuare le risorse per corrispondere il nuovo differenziale dell’indennità di direzione (parte fissa detratto il compenso individuale accessorio – vedi Tabelle E1.1 ed E1.3) dal 1° gennaio 2022 ai sostituti dei DSGA sia per l’intero a.s. (i facenti funzione) che per periodi brevi;
- stabilire l’indennità di disagio per gli Assistenti Tecnici del primo ciclo già dal corrente a.s. (art. 77).
Certi dell’attenzione che si vorrà riservare alla presente nota, si resta in attesa di riscontro e si dichiara la disponibilità per ogni utile confronto e approfondimento.
Distinti saluti.
Lì, 31.01.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani