Istruzioni per l’accesso e inserimento dati permessi legge 104/92
Dal seguente link https://www.perlapa.gov.it/faq.html#pua è possibile accedere ai servizi già implementati per l’anagrafe delle prestazioni PerlaPA.
Gli utenti registrati nella precedente AdP-UNIFICATA non dovranno effettuare una nuova registrazione ma riceveranno una email (al proprio indirizzo registrato in AdP-Unificata) con le istruzioni per il Reimposta PASSWORD.
Nel caso in cui non si dovesse ricevere tale email, l'utente di AdP-Unificata potrà comunque entrare nella nuova Anagrafe delle Prestazioni dal bottone "Accedi al Servizio" tramite SPID, CIE o REIMPOSTA password, in caso di ulteriori problemi di accesso scrivere a PerlaPA specificando nell'oggetto "AdP2.0 - PROBLEMA ACCESSO UTENTI AdP-Unificata" e riportando il proprio codice fiscale ed indirizzo email registrato in AdP-Unificata.
Gli utenti che non sono registrati in AdP-Unificata possono registrarsi alla nuova Anagrafe delle Prestazioni 2.0 tramite il bottone accedi della pagina dell'applicativo e successivamente con SPID, CIE oppure nuova registrazione.
Se si effettua il primo accesso tramite SPID ma successivamente si decide di accedere tramite credenziali (Codice fiscale e password), non si dovrà effettuare una nuova registrazione ma effettuare il "Reimposta Password" con il quale si riceveranno le dovute istruzioni sulla casella email utilizzata per la registrazione presso il proprio gestore SPID oppure nell'eventuale casella inserita dall'utente nella sezione Gestione Profilo del Punto Unico di Accesso (PUA).
Una volta fatto un accesso tramite Username e Password, la password resterà sempre valida anche in caso di accesso successivo tramite SPID o CIE. Sarà comunque possibile modificarla tramite la funzione di Reset Password.
Se l’utente è già registrato in PUA e non ricorda la sua password è possibile reimpostarla, le istruzioni per l'accesso saranno inviate nella casella email indicata in fase di registrazione al PUA o nel caso di accesso tramite SPID nella casella dichiarata al proprio gestore. È sempre possibile aggiornare l’indirizzo della email PUA entrando nella “Gestione del Profilo”.
È comunque possibile accedere a AdP2.0 dalla relativa pagina dell'Anagrafe tramite SPID, CIE o Reimposta Password. In caso di problemi inviare una mail PerlaPA con oggetto "AdP2.0 - PROBLEMA ACCESSO UTENTI AdP-Unificata" e riportando il codice fiscale dell’utente.
Se si è registrati ad AdP-Unificata ma non si conoscono le credenziali di accesso, se è cambiato l’indirizzo email o dimenticato, prima di richiedere l'assistenza procedere come segue:
- Soluzione 1- accedere al Punto Unico di Accesso tramite SPID o CIE. In tal modo sarà automaticamente impostato come indirizzo email predefinito quello che hai associato al tuo SPID o CIE.
Si precisa che potrai successivamente modificate tale email in qualsiasi momento accedendo al tuo profilo personale di PUA effettuando il Reimposta Password con cui riceverai le relative istruzioni nella tua casella associata a SPID o CIE.
- Soluzione 2- scrivere a perlapa@governo.it riportando nell'oggetto "PUA - AdP-Unificata - Richiesta cambio email" e riportare:
· proprio codice fiscale
· riferimenti
· nuovo indirizzo email da impostare
Rilevazione Permessi ex-Lege 104/92
Per registrarsi alla Rilevazione permessi ex l.104/92 si accede al servizio ed entrando nel PUA (Punto Unico d’Accesso) mediante credenziali (codice fiscale e PW), SPID, CIE o CNS, è possibile registrarsi autonomamente dalla sezione "Le mie candidature – Nuova candidatura".
Verificare preliminarmente in IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni se la tua struttura sia registrata come Pubblica Amministrazione oppure come articolazione della stessa (AOO-Area Organizzativa Omogenea o UO-Unità Organizzativa). Nel caso in cui fosse una AOO o un UO, è necessario procedere alla candidatura come utente Inseritore dell'Amministrazione centrale, selezionando successivamente la AOO/UO.
Le candidature degli Inseritori vengono approvate/revocate dal Responsabile unico dell'Amministrazione centrale.
Per candidarsi a Responsabile si accede al servizio tramite il PUA e candidarsi dalla sezione "Le mie candidature – Nuova candidatura". Il Responsabile dell’Amministrazione deve necessariamente disporre di firma digitale.
L’applicativo è collegato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Responsabile deve controllare se l’amministrazione è registrata in IPA, nel caso in cui la PA non sia presente o sia presente con dati errati è necessario rivolgersi al responsabile IPA della propria amministrazione.
Nella Rilevazione permessi ex l.104/92 devono essere comunicati esclusivamente i permessi orari o giornalieri fruiti dai dipendenti titolari del beneficio ex l.104/92 per assistere persone con disabilità o per sé stessi, secondo quanto previsto dall’art. 33, commi 2 e 3, della Legge n. 104/92; sono esclusi i congedi.
Devono essere inseriti i dati di tutti i dipendenti beneficiari dei permessi ex lege 104/92 anche se non hanno fruito di alcun permesso orario o giornaliero nel corso dell'anno oggetto di rilevazione.
Devono essere inseriti anche i dati delle persone con disabilità assistite dai dipendenti, anche nel caso in cui non sono stati fruiti permessi per assisterli nel corso dell’anno di rilevazione.
Deve essere inserita la data nella quale il dipendente ha iniziato a lavorare presso l’amministrazione dichiarante. Il sistema non consente di inserire permessi antecedenti alla data di entrata in servizio indicata.
La percentuale del part-time deve essere inserita senza i decimali dopo la virgola, se del caso con arrotondamento all’unità superiore.
l sistema consente di inserire in un’unica procedura sia i permessi fruiti per sé stesso sia quelli fruiti per assistere una o più persone con disabilità, selezionando entrambe le tipologie nella sezione “Scelta del permesso”.
Attenzione alla concessione dei permessi nel mese, l’applicativo non consente l’inserimento nell’arco dello stesso mese dei permessi orari e giornalieri, pertanto, è necessario convertire i permessi fruiti a giornate intere in ore, considerando convenzionalmente la durata dell’orario di servizio pari a 6 ore giornaliere.
L’applicativo consente di inserire solo l’ora intera e non la frazione, il minimo consentito è di 1 ora.
Nel caso di frazioni di ora occorre procedere all’inserimento delle ore giornaliere in misura intera, effettuando gli opportuni arrotondamenti, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa vigente di 18 ore mensili.
Nel caso in cui si verifichi una discordanza tra i dati inseriti sul Portale e quelli dei sistemi interni di rilevazione delle amministrazioni, si rappresenta che tale difformità non è considerata significativa, in quanto ciò che rileva è la comunicazione del contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese. Pertanto, nelle more di un eventuale adeguamento dell’applicativo, è necessario osservare tale procedura.
L’applicativo mostra gli ultimi 10 anni, per inserire anni antecedenti è necessario selezionare un anno tra quelli proposti e, cliccando nuovamente sull’icona del calendario e sull’anno, vengono mostrati i 10 anni precedenti.
Lì,19.02.2024
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti