Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” è stato convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, si segnala di interesse per le istituzioni l’art. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito.
Siamo di fronte al solito mastodontico decreto che necessita, per la comprensione, di tempo e pazienza trattandosi più di un ginepraio che di un provvedimento legislativo.
Ci abbiamo provato! In ordine, e a conclusione della faticosa lettura (e ri-lettura):
·         non comprendiamo il vantaggio nell’aver dato la possibilità di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per l’anno scolastico 2024/2025.
La scelta del legislatore, infatti, manterrà in vita scuole dove non saranno assegnati né un DS né un DSGA titolare (…”alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.” .. “non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi”). Definirle, così come nello stesso Decreto “ulteriori autonomie scolastiche”, è a dir poco errato.
Siamo di fronte a nuove scuole sottodimensionate!
Giustamente da una parte è stato previsto, a sostegno dei DS che avranno le reggenze nelle scuole sottodimensionate o che presteranno servizio in scuole oggetto di dimensionamento, la possibilità di avere semiesoneri/esoneri tra i docenti individuati ai sensi del c. 83 della L. 107/15, d’altro canto incomprensibilmente, non è stato previsto nessun analogo sostegno ai DSGA.
Sarebbe stato auspicabile e opportuno consentire l’autorizzazione di ulteriori posti di assistenti amm.vi nelle scuole sottodimensionate e/o oggetto di accorpamento a seguito di dimensionamento della rete scolastica.
Continua così una sorta di vessazione e mancato riconoscimento del lavoro svolto dai DSGA e dagli assistenti amministrativi.
·         si andrà al rinnovo delle graduatorie di istituto del personale ATA, e il termine di un anno previsto dall'articolo 59, c. 10, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della    certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applicherà anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
Cosa accadrà?
Gli Uffici di Segreteria, seppur di fronte a graduatorie biennali (oggi non più triennali), saranno chiamati a riprendere in mano il lavoro a Maggio 2025 per verificare il conseguimento della misteriosa certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica da parte di coloro che quest’anno verranno comunque inseriti in graduatoria pur in assenza della stessa ( divenuta requisito di accesso per tutti i profili professionali tranne che per i collaboratori scolastici con il CCNL Istruzione e ricerca 2019/21).
Nota: Siamo ancora in attesa di capire cosa sarà mai questa invenzione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica prevista solo per la sezione SCUOLA del CCNL Istruzione e ricerca.
 
Ancora un’occasione persa e ancora l’ennesimo mancato riconoscimento per i DSGA e gli amministrativi.
 
Lì, 04/03/2024
 
IL PRESIDENTE
GIORGIO GERMANI
 

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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 04/03/2024
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 14/03/2024 12:35:33
Permalink: Decreto Milleproroghe convertito: cercasi (nel ginepraio) disposizioni a favore dei DSGA e degli amministrativi Tag: Decreto Milleproroghe convertito: cercasi (nel ginepraio) disposizioni a favore dei DSGA e degli amministrativi
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