Con la Legge 4 marzo 2024 n. 25, pubblicata in G.U. n.63 del 15 marzo 2024, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice Penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” il Legislatore ha inteso intervenire fattivamente per porre un argine più concreto ai deprecabili fenomeni di violenza sempre più frequentemente esercitati negli ultimi anni dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale scolastico, formalizzando nuovi e più efficaci presidi sanzionatori di natura penale a loro tutela.
La prima innovazione rilevabile sta nella previsione dell’istituzione, entro tre mesi dalla entrata in vigore del provvedimento de quo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del personale scolastico, costituito nel rispetto della parità di genere, che annovera al suo interno rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’INAIL oltre che delle Regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Tra i compiti dell’Osservatorio, cui afferisce altresì il compito di riferire annualmente ai Ministeri competenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, rientrano quelli di:
- monitorare e analizzare segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli U.S.R. deputati alla raccolta e all’esame delle stesse;
- monitorare e analizzare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli U.S.R. deputati alla raccolta e all’esame delle stesse;
- promuovere studi ed analisi specifiche per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative atte favorire un clima di sinergica collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
- promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;
- vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2088 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 6) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
- proporre al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione destinati a tutto il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione ottimale delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con studenti e famiglie per la valorizzazione piena e positiva dell’alleanza scuola-famiglia in coerenza con il principio democratico della partecipazione collaborativa;
- incentivare tutte le possibili iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del disagio giovanile, particolarmente attenzionando e supportando adeguatamente la fascia dei minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti istituzionalmente previsti.
Annualmente, entro il 31 marzo, il Ministro pro-tempore dell’Istruzione e del Merito avrà il compito di trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dall’Osservatorio.
La legge n.25 ha istituito, altresì, la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico” prevista il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili con la finalità, da un lato, di sempre e maggiormente sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento e, dall’altro, di promuovere l’acquisizione di un atteggiamento culturale di condanna piena e netta di ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
Di seguito una sintetica, quanto più possibile esaustiva, analisi delle novità introdotte “ope legis” in materia con interventi sanzionatori di rango penale.
Art.4 - Modifica dell’art.61 del codice penale.
Il Legislatore introduce nell’art.61, c. 1, Codice Penale il punto 11-nonies aggiungendo un incremento sanzionatorio aumentando, cioè, la pena prevista sino alla misura di 1/3 della prescrizione originariamente prevista ove la condotta criminosa sia consistita nell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un altro qualsiasi membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle funzioni loro proprie.
A ben vedere si tratta chiaramente di un provvedimento assolutamente in linea e che reitera ancor più - analogamente a quanto già in precedenza normativamente disposto a garanzia e tutela della sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie e socio sanitarie - un mirato ed inequivocabile ampliamento del corredo circostanziale previsto all’61 C.P., con l’introduzione di una previsione di incriminazione direttamente correlata alla particolare qualifica rivestita dai soggetti passivi di reato.
Art.5 - Modifica dell’art.336 del codice penale.
Il Legislatore introduce nell’art.336, c. 1, Codice Penale un ulteriore rilevante intervento sul piano sanzionatorio prevedendo una circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale, in forza della quale la pena per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale risulta aumentata fino alla metà della prescrizione originariamente prevista nell’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente nei confronti di un dirigente scolastico da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore di un alunno.
De plano la lettura di tali disposizioni innovative pone in immediato risalto il proposito del Legislatore di mettere in atto un tangibile e concreto irrigidimento delle pene in tutte le ipotesi in cui, da un lato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio aggredito rivesta la qualifica di Dirigente scolastico o di membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola e, dall’altro, i comportamenti “aggressivi” posti in essere siano riconducibili inequivocabilmente ad un genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore dell’alunno, tanto in ossequio alla ratio promanante dalla valutazione che tali modalità di lesione, in ragione dei soggetti coinvolti, determinano una vero e proprio scontro frontale tra scuola e famiglia in contrasto, aperto ed inaccettabile, con il principio di partecipazione collaborativa e democratica posto alla base dell’organizzazione nazionale dell’intero universo di istruzione formazione che trova nella scuola dell’autonomia la sua esemplificazione diretta.
Art.6 - Modifica dell’art.341-bis del codice penale.
Il Legislatore prevede nell’art.341-bis, Codice Penale una significativa modifica alla precedente individuazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale costituita dalla previsione di un’ulteriore circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale determinante un aumento sensibile della pena sino alla metà di quella originariamente prevista nel caso in cui sia comprovato che l’offesa, arrecata all'onore e/o al prestigio di un Dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola impegnato a compiere un atto del proprio ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, sia stata inequivocabilmente arrecata da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.
Anche in questo caso l’obiettivo che si propone l’innovativo intervento normativo è chiaro; si vuole, ancora una volta e con forza, incrementare il novero delle sanzioni penali poste a tutela del personale scolastico, nei confronti dei genitori o degli alunni che proditoriamente si rendano colpevoli di ingiustificabili atti di aggressione nei confronti di un Dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Le novellate prescrizioni normative in esame non appaiono certamente trascurabili in quanto direttamente determinano riflessi importanti sul versante processuale penale nel quale in loro conseguenza si registra, infatti, un ampliamento del c.d. catalogo dei reati per il quale risulta oggi applicabile extrema ratio anche la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei minori, inserendovi anche il delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui all’336 c.p.p.
È nostro fondato convincimento, alla luce delle sintetiche chiose sopra esposte, accogliere con favore l’intervento legislativo in esame perché, rafforzando l’attività di prevenzione generale dei reati, si propone de rectius l’encomiabile obiettivo di voler contribuire e costruire un più adeguato sistema di tutela e garanzia del ruolo e della dignità di tutti gli operatori del sistema pubblico di istruzione e formazione posto a base della crescita ottimale delle giovani generazioni.
È nostra legittima speranza, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, che trovandoci al cospetto di previsioni circostanziali non blindate e, dunque, deducibili nel giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p.- Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - le stesse non vengano poi facilmente paralizzate nella loro operatività in caso di concorso differenziato di circostanze e di giudizio di minusvalenza di tale novellato dispositivo sanzionatorio, per così dire, di secondo grado.
Garantire una sempre maggiore serenità nell’esercizio delle funzioni istituzionali costituisce un obiettivo primario da perseguire senza esitazioni ed, all’uopo, riteniamo di fondamentale importanza il ruolo che dovrà svolgere il costituendo Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del personale scolastico, cui è affidato, tra gli altri, il compito di promuovere iniziative volte a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie, nonché quello di promuovere buone pratiche per processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali, individuando contestualmente tutte le più idonee e praticabili guide lines finalizzate alla promozione ed alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi rivolte a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza ed aggressione al personale scolastico tutto.
Lì, 27.03.2024
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO
Avv. Salvatore Gallo