La nota MEF RGS PROT. 125967 del 10/05/2024 inviata alle Ragionerie dello Stato, chiarisce le modalità operative per la trattazione e l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ovvero riallineamenti di carriera, progressioni di carriera o inquadramenti contrattuali.
Prima di commentare la nota MEF facciamo un breve excursus di cosa prevede l’art. 4 comma3 del DPR 399/1988:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Dal disposto normativo appena citato, appare chiaro che solo al raggiungimento delle suddette anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni).
Il riallineamento della carriera permette di avere un incremento dello stipendio mensile. Questa operazione interessa tutto il personale a Tempo Indeterminato (ruolo) che può vantare più di 4 anni di servizio pre-ruolo, poiché all'atto dell'emissione del decreto di ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo è stato valutato, secondo legge, per intero per i primi quattro anni di servizio, e per due terzi in quelli eccedenti lasciando nel limbo 1/3 del totale.
Il riallineamento permette di recuperare la parte (1/3 – 4 mesi per ogni anno -) non riconosciuta ai fini del raggiungimento del gradone stipendiale.
Il personale che ha massimo quattro anni di pre-ruolo non è interessato e quindi deve fare nulla.
Si ha diritto al riallineamento, previsto per coloro che hanno più di 4 anni di servizio pre-ruolo, al raggiungimento del:
16°anno (docenti sec.2°grado),
18°anno (docenti 1°grado, ITP, primaria-infanzia e DSGA),
20°anno (personale Collaboratore scolastico, Amministrativo, tecnico, infermiere, cuoco,
guardarobiere),
24°anno (docenti Accademie e Conservatori) di servizio riconosciuto con la ricostruzione.
La nota MEF RGS chiarisce che:
La “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario;
Il “riallineamento di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza da parte dell’interessato.
Pertanto, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a 1/3 dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.
Quindi l’Istituzione Scolastica “ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato, quindi nel corpo dell’atto amministrativo di riallineamento dovrà essere indicata l’assenza di eventuali fattori di interruttivi dell’anzianità
Gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall’adozione del provvedimento di “riallineamento di carriera” devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta a interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, essa sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988;
La prescrizione non è applicabile nel caso in cui detta prima sollecitazione, seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l’adozione – anche ove d’ufficio – del provvedimento, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni ridette.
Lì,21.05.2024
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti