LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

Documento

 (Facciamo il punto sullo stato dell’arte)

 

Il Mercato del lavoro

La locuzione di mercato del lavoro viene utilizzata di norma per indicare l'insieme dei meccanismi che regolano l'incontro tra i posti di lavoro vacanti e le persone in cerca di occupazione e che sottostanno alla formazione dei salari pagati dalle imprese ai lavoratori.

Oggetto di studio multidisciplinare, il mercato del lavoro può essere considerato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociologico. Il primo approccio si basa prevalentemente sull'analisi del meccanismo di mercato di domanda/offerta che regola lo scambio di lavoro in maniera sostanzialmente analogo a qualsiasi altra merce; l'approccio sociologico, invece, si focalizza sui meccanismi istituzionali che regolano lo scambio di lavoro in contesti storico-geografici e specifici.

 

La prospettiva sociologica

Le discipline sociologiche analizzano il mercato del lavoro come un mercato sui generis, distinto dagli altri scambi di beni e servizi. Si tratta di un punto di vista che trova concordi anche economisti non ortodossi, come esplicita l'economista Robert M. Solow:

 

È possibile rintracciare tre diverse accezioni capaci di riassumere le peculiarità di questo mercato:

  • Nella prospettiva microsociologica il mercato del lavoro è una costruzione sociale, in cui lavoratori e imprese costruiscono in termini cognitivi l'ambiente ove operano. Viene pertanto rifiutata l'ipotesi proposta dagli economisti secondo cui il mercato è un luogo asettico e impersonale di incontro domanda/offerta.
  • Nella prospettiva macrosociologica i comportamenti e le scelte sono determinati dai sistemi di status e dai rapporti sociali in cui gli attori sono embedded (ossia socialmente inseriti).
  • Nella prospettiva intermedia l'individuo è inserito in reti interpersonali che condizionano:
    • il suo sistema di preferenze;
    • il grado di lealtà adoperata;
    • la quantità di risorse impiegate e ricavate.

Gli individui sono quindi considerati come soggetti radicati in strutture sociali che condizionano le loro preferenze e le loro azioni e fanno parte di gruppi solidali al loro interno che si contrappongono sul mercato. Il mercato del lavoro rispecchia le diseguaglianze e le strutture di potere della società.
In definitiva gli obiettivi economici sono preponderanti ma allo stesso tempo si combinano con la ricerca di socialità e di potere.

 

Fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta

È possibile analizzare quali sono i fattori sociali e culturali che provocano un discostamento della domanda e dell'offerta di lavoro dalle teorie economiche pure.

In particolare l'offerta di lavoro è condizionata:

  • Dalle aspirazioni professionali dei lavoratori. Esse a loro volta sono condizionate dai livelli di istruzione e dalla cultura del lavoro.
  • Dalla capacità dei lavoratori di mobilitare relazioni (forti e deboli) e risorse sociali.
  • Dal ruolo della famiglia; in particolare le differenze di genere nel processo di formazione dell'offerta sono fondamentali.
  • Dai vincoli dovuti alle responsabilità extra-lavorative (in termini di orari, mobilità, etc).

Allo stesso modo la domanda di lavoro è condizionata:

  • Dal tipo di posizionamento competitivo delle imprese.
  • Dalle strategie di reclutamento e gestione del personale scelte dalle imprese.
  • Dalle rappresentazioni condivise in ordine al ruolo di specifiche categorie di lavoratori (per es. la segregazione di genere e la discriminazione razziale).

L'incontro domanda/offerta di lavoro non avviene su un mercato impersonale e in corrispondenza di un salario d'equilibrio, ma è condizionato:

  • Dall'esistenza di una pluralità di mercati della domanda e dell'offerta, in relazione alle caratteristiche delle società locali.
  • Da fenomeni di mismatch occupazionale dovuti all'inadeguatezza delle qualifiche, alla selettività dell'offerta, all'incompatibilità delle culture del lavoro, ecc.
  • Dall'esistenza di mercati locali del lavoro o “zone specifiche” dell'economia.
  • Dal ritorno in auge del cosiddetto mercato della vita in cui si scambia non solo capacità lavorativa anonima, qualificata da capacità acquisite di ordine professionale, ma l'intera personalità del lavoratore con tutte le sue caratteristiche ascritte.
  • Dalla regolazione giuridica del mercato del lavoro e dalla possibilità di eluderla.
  • Dalle politiche del lavoro e dell'occupazione (nazionali e/o locali).
  • Dai sistemi di relazioni industriali.
  • Dall'intervento di istituzioni di sostegno all'incontro domanda/offerta (centri per l'impiego, agenzie private d'intermediazione, uffici di collocamento).
  • Dalla persistenza di segmenti dell'economia regolati dalla tradizione e da vincoli familistici e comunitari.
  • Dall'operare di organizzazioni illegali quali ad es. il caporalato.

 

Mercato interno e mercato esterno

E’ utile classificare il mercato del lavoro in:

  • mercato esterno, che è il vero e proprio mercato del lavoro, sul quale si offrono, in concorrenza tra loro, persone non ancora occupate o in cerca di un posto migliore;
  • mercato interno, il quale definisce le procedure all'interno di un'organizzazione per spostare gli occupati da un posto a un altro, e per stabilire dei percorsi di carriera (mobilità volontaria o forzata).

Le imprese (in parte anche le AA.PP.), nelle proprie strategie di gestione del personale, fanno alternativamente ricorso all'uno o all'altro mercato:

  • acquistando sul mercato le risorse umane di cui hanno bisogno, eventualmente offrendo un salario più alto rispetto a quello dei concorrenti;
  • coltivando la professionalità dei propri dipendenti, investendo nella loro formazione e garantendosi in questo modo la disponibilità delle risorse umane di cui prevedono di avere bisogno.

 

La situazione attuale

Ad oggi, i problemi strutturali del mercato del lavoro italiano sono noti. I servizi per l’impiego sono inefficienti e molte imprese non trovano persone con le qualifiche richieste. La Cassa Integrazione mantiene in vita aziende e posti di lavoro decotti, mentre gli ammortizzatori  sociali non proteggono adeguatamente i veri disoccupati. Fisco e burocrazia scoraggiano gli investimenti. Bisogna cambiare.

Modifiche legislative recenti (2012-2014)

  1. Riforma Fornero (Governo Monti) legge 28 giugno 2012 n. 92 “ "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (c.d. riforma Fornero), così come modificata dal D.L. n. 83/2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

RIFORMA DEL LAVORO FORNERO
LA TABELLA DELLE NOVITA'

Ammortizzatori sociali

Stanziamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma; sostituirà l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, avrà una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni).
Per i precari non tutelati c'è la mini ASPI. 

Apprendistato

Prevista una nuova ipotesi di staff leasing per incentivare l'apprendistato: la somministrazione di lavoro a tempo in determinato è ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore diuno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori.
Per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore, il limite è ridotto dal 50% al 30%.

Articolo 18

Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotto (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.

Co.co.pro.

Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi. Nel contratto si dovranno illustrare le clausole di recesso e il progetto andrà declinato nello specifico.
Tra gli elementi essenziali del contratto è inserita l'indicazione del risultato finale da raggiungere.

Conciliazione obbligatoria

Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.

Dimissioni in bianco

Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno.

Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo

Indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità).

Partita IVA

Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verifichino almeno 2 delle seguenti condizioni:

  • durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi;
  • compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi;
  • postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

Pubblico impiego

Delega per sostituire l'attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)

Processo del lavoro

Rito sprint:

  • udienza entro 40 giorni;
  • ordinanza immediatamente esecutiva;
  • giudice unico in caso di opposizione;
  • deposito della sentenza entro 10 giorni;
  • reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni;
  • ricorso in Cassazione entro 60 giorni.

Stagionali

Diminuiscono gli intervalli obbligatori tra un contratto e l'altro: da 60 a 20 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni per i contratti di durata maggiore di 6 mesi.

Tempo determinato

Durata massima di 36 mesi con aliquota aggiuntiva pari all'1,4% per finanziare ASPI.
In caso di riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 (prima erano 10) nel caso di contratto di durata superiore o pari a 6 mesi. Nel computo dei 3 anni oltre i quali non è più possibile assumere con contratto a tempo determinato rientrano d'ora in avanti anche i periodi di attività prestata dal lavoratore attraverso la c.d. somministrazione. Causale non obbligatoria in caso di primo contratto, non prorogabile e di durata massima fino a 12 mesi.

Ticket gratuito

Ripristinato per disoccupati e familiari.

Voucher

I buoni lavoro per la retribuzione del lavoro accessorio occasionale saranno sostituiti da buoni orari, datati e numerati progressivamente. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013.
E' previsto un doppio limite massimo, annuale pari a 5mila  e a 2mila euro rispettivamente validi nei confronti di tutti i committenti e dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

 

2. Decreto Poletti ( governo Renzi) – Jobs act

Jobs act  - fase n. 1 ( decreto Poletti su contratti a termine)

Lo scorso 16 maggio 2014 eÌ€ stato convertito in legge (L. 78/2014) il “Decreto Poletti”, la prima parte del “Jobs Act” che, in materia di lavoro, riguarda le misure relative a: contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato ed apprendistato. Nel suo insieme, il Jobs Act si propone di stimolare il rilancio dell’occupazione facilitando i rapporti di lavoro.

 

Il nuovo segretario del PD Matteo Renzi, appena eletto tra le nuove proposte da implementare per superare la crisi economica e la disoccupazione, lanciava la campagna di semplificazione della normativa per rendere più facile alle imprese l'assunzione di lavoratori in un momento di elevato tasso di disoccupazione.

Il decreto Poletti si inserisce nella scia della normativa ventennale sui contratti di lavoro precario che hanno aumentato la "flessibilità" dei giovani che hanno portato all'apice il conflitto intergenerazionale.

Nonostante ciò, non si registravano, dopo l'approvazione del decreto, manifestazioni o proteste sindacali.

Le innovazioni riguardano due tipi di rapporto di lavoro:

  • Il contratto di lavoro a tempo determinato denominato contratto di lavoro a termine
  • Il contratto di lavoro di apprendistato

 

Modifiche contenute :

 

  • CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO e SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO – In entrambi i casi, la Legge 78/2014 sancisce la cosiddetta “acausalitaÌ€”: le aziende, quindi, non hanno piuÌ€ l’obbligo di specificare il motivo per cui viene posto un limite temporale al contratto di lavoro.

Parallelamente, vengono ridefiniti i limiti al numero di volte in cui un contratto a tempo determinato o in somministrazione puoÌ€ essere prorogato nell’arco di una durata massima di 36 mesi: nel primo caso, sono possibili fino a 5 proroghe, purché riguardino sempre la stessa mansione per la quale eÌ€ stato stipulato il contratto iniziale; nel secondo, il numero massimo di proroghe eÌ€ 6, come giaÌ€ previsto dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione.

EÌ€ stato poi definitivamente chiarito che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto ad essere stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione aziendale, quando la somma dei contratti a tempo determinato, inclusi eventuali periodi di somministrazione, superi i 36 mesi.
Ma quanti contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato puoÌ€ stipulare un’azienda? Le nuove disposizioni parlano del 20% massimo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno in cui avviene l’assunzione, senza contare i lavoratori somministrati e i casi previsti dai vari CCNL di settore. Per chi supera tale limite, eÌ€ prevista una sanzione amministrativa e non piuÌ€, come voluto in passato, la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. In linea di massima, la convinzione sulla quale si basano queste misure eÌ€ che il contratto a tempo determinato renda piuÌ€ facile, per l’azienda, scegliere di assumere, soprattutto in un momento storico come quello attuale.

  • APPRENDISTATO – Il “Decreto Poletti” introduce importanti novitaÌ€ anche per il contratto di apprendistato, con l’obiettivo di rilanciarlo e stimolarne sempre piuÌ€ l’utilizzo corretto da parte delle aziende. L’apprendistato – storica forma contrattuale mai del tutto decollata in Italia, al contrario di quanto avviene all’estero dove costituisce la modalitaÌ€ privilegiata per l’ingresso nel mercato del lavoro – potrebbe oggi rappresentare un’occasione per molti giovani italiani con scarsa o incompleta esperienza di acquisire le competenze necessarie a ricoprire con autonomia un determinato ruolo. Tutto cioÌ€ eÌ€ possibile grazie al mix che caratterizza questa forma contrattuale: formazione (obbligatoria) ed attivitaÌ€ lavorativa, comunque retribuita secondo i CCNL di settore.

Il “Decreto Poletti” ribadisce l’obbligo della forma scritta per contratto e patto di prova, ma ammette la possibilitaÌ€, rispetto al passato, di un sintetico piano formativo individuale, anch’esso in forma scritta. 
La formazione dell’apprendista rimane, naturalmente, obbligatoria. Dallo scorso maggio, tuttavia, la Regione in cui ha sede l’azienda che ha assunto l’apprendista deve comunicare all’azienda stessa, entro 45 giorni dalla notizia dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tempistiche e modalitaÌ€ di erogazione della formazione di base prevista dal piano. 

Per le aziende con piuÌ€ di 50 dipendenti, infine, scende la percentuale degli apprendisti giaÌ€ in forza nell’organico aziendale che eÌ€ obbligatorio confermare a tempo indeterminato prima che si possa procedere ad assumerne di nuovi: se la Legge Fornero fissava il tetto ad almeno il 50%, ora il minimo si abbassa al 20%. Nessun obbligo di conferma, invece, per le aziende con meno di 50 dipendenti.

“In uno scenario nel quale, nonostante i primi segnali di ripresa, l’occupazione – in particolare, quella giovanile - stenta a ripartire, era necessario ed urgente mettere in atto misure che mirassero ad invertire la tendenza. – dichiara Stefano Giorgetti, Amministratore delegato di Kelly Services Italia - La flessibilitaÌ€ nei contratti di lavoro, se regolata nell’ottica di garantire tutti gli attori del mercato, puoÌ€ inserirsi con armonia nelle dinamiche di un’economia veloce, aperta, concorrenziale ed innovativa.”

 

Jobs act  - fase n. 2 (disegno di legge delega sul mercato del lavoro)

La fase due del Jobs Act consiste invece nel trasformare in realtà un disegno di legge-delega molto più ampio, già presentato a grandi linee alle Camere ma ancora tutto da scrivere nei dettagli. Entro luglio, l'esecutivo punta a farsi conferire dal Parlamento la delega per legiferare su diversi aspetti della riforma e mettere a punto una lunga serie di decreti attuativi. Poi, una volta che il testo definitivo del provvedimento sarà pronto, ci sarà bisogno di un via libera definitivo da parte dei deputati e dei senatori. I tempi non saranno brevi, dunque, e il completamento della riforma entro fine dicembre (per renderla operativa dal 2015) sarebbe già un risultato da record. Ma ecco, nel dettaglio, cosa potrebbe cambiare nel mercato del lavoro italiano dal prossimo anno, se le linee guida della legge-delega verranno rispettate.

 

L'AGENZIA PER IL LAVORO

E' prevista la creazione di un'Agenzia nazionale per il lavoro, che avrà competenze in materia di gestione degli ammortizzatori sociali, cioè dell'Aspi, e che si occuperà del reinserimento nel mondo produttivo dei disoccupati. Nelle politiche per il reimpiego, ci sarà la collaborazione con soggetti privati e il coinvolgimento dei sindacati, per stabilire gli indirizzi e le linee d'azione della nuova Agenzia.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il governo intende snellire la cassa integrazione guadagni (Cig), riducendone le procedure burocratiche ma anche impedendo l'accesso a questo strumento quando c'è stata la cessione di un ramo d'azienda o quando non sono stati presi in considerazione strumenti alternativi, come la riduzione dell'orario di lavoro per salvaguardare il numero di posti esistenti nell'impresa. Nello stesso tempo, si prevede di estendere l'Aspi (cioè del sussidio alla disoccupazione creato dall'ex-ministro del welfare, Elsa Fornero) anche ad alcune categorie di lavoratori precari, come chi è assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Sempre riguardo all'Aspi, si prevede di allungare la durata del sussidio alla disoccupazione per i dipendenti più anziani. Inoltre, al termine dell'erogazione dell'indennità, la legge-delega ipotizza l'introduzione di un sostegno per i lavoratori che risultano ancora disoccupati e che presentano una situazione economica disagiata. Si tratta di un progetto per istituire il reddito di inclusione sociale, già elaborato nel 2013 dal governo Letta.

 

CONTRATTI E SALARI

Nel testo della legge, c'è anche l'obiettivo di introdurre un salario minimo orario per tutti i rapporti di lavoro dipendente. Prima, però, vi sarà una consultazione delle parti sociali per ascoltare le loro proposte. E' prevista inoltre la nascita di un contratto di lavoro a tutele crescenti. Si tratta di un'assunzione a tempo indeterminato che, per i primi tre anni, non prevede le protezioni contro i licenziamenti stabilite oggi dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Per 36 mesi, il dipendente lasciato a casa senza una giusta causa non avrà dunque diritto a essere reinserito nell'organico dell'azienda ma potrà ottenere soltanto un risarcimento in denaro. Dal quarto anno in poi, invece, scatteranno le stesse protezioni previste per tutti gli altri lavoratori più anziani. Il testo della legge-delega specifica però che l'introduzione del nuovo contratto a tutele crescenti potrebbe avvenire inizialmente in via sperimentale, dopo un confronto con le parti sociali. Anche in questo caso, dunque, l'esecutivo ha deciso di procedere per gradi.

 

Il “Jobs act” è stato presentato come un provvedimento capace di aggredire i problemi strutturali. Il testo contiene novità promettenti sugli ammortizzatori  e sulle politiche attive . Il vero nodo, però, è l’articolo 4 della delega , dove si prevede una drastica semplificazione del codice del lavoro, rendendolo finalmente certo e comprensibile. Verrebbe, inoltre, introdotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato “a tutele crescenti” in sostituzione dell’attuale disciplina e un “contratto di ricollocazione” per accompagnare i lavoratori nella transizione da un posto ad un altro.

Queste innovazioni cambierebbero gli incentivi per le imprese e per i lavoratori e segnerebbero una inequivocabile svolta rispetto al passato.

Al momento , la delega è ferma in Commissione al Senato. Il voto finale è previsto per settembre. L’esito, ovviamente, inciderà notevolmente sulla credibilità riformatrice del premier Renzi, che potrebbe uscirne indebolita.

 

Nell’esposizione di quanto precede  manca interamente il settore del mercato del lavoro nel pubblico impiego dove si è intervenuti con il D.L. 90/2014 e si è in attesa di conoscere il disegno di legge delega denominato “Repubblica Semplice” .

Lo schema di azione governativa sul versante del pubblico impiego è speculare a quello utilizzato nel Jobs act con fase 1 (D.L.) e fase 2 (disegno di legge delega). Per quanto  sinora noto  “la parificazione” del lavoro dipendente tra settore privato e settore pubblico è ancora di là da venire. Differenze sostanziali si rilevano sul versante retributivo, fiscale, previdenziale e normativo (numero delle mensilità, defiscalizzazione del salario di produttività, anticipi TFR, regime fiscale sulla previdenza complementare negoziata, disciplina delle mansioni, ecc. ecc…).

 

Lì, 24.07.2014

 

Il Collaboratore ANQUAP                                                                                          Il Presidente

   Giuseppina Filippelli                                                                                           Giorgio Germani

 

Fonti :

Siti Internet : www.ilfattoquotidiano.it; www.chiarabraga.it; www.wikipedia.it; www.altalex.com; www.panorama.it; it.finance.yahoo.com; www.agci.it.

 

 

 

 

 

 


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 24/07/2014
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 28/07/2014 11:12:18
Permalink: LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO Tag: LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
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