Monitoraggio legislativo 21 - 25 luglio 2014

 

 

Camera dei Deputati

 

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". A.C. 2486.

Titolo breve: Riforma P.A.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

On. Emanuele Fiano (PD)

Lavori parlamentari:   Nel corso della settimana la commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti approvandone diversi. In allegato l’elenco degli emendamenti approvati.

 

Contenuto:

Articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni):

per favorire il ricambio generazionale, da fine ottobre viene revocato l’istituto del “trattenimento in servizio”, che consentiva di allungare la carriera oltre l’età pensionabile. Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni al momento vigenti in materia di prepensionamento si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni, incluso il personale delle autorità indipendenti.

 

Articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over):

per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici resta confermata la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell’anno precedente pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% dal 2018.

 

Articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria):

si semplifica la mobilità volontaria e obbligatoria. In via sperimentale i trasferimenti tra amministrazioni centrali avverranno entro 2 mesi dalla richiesta dell’amministrazione interessata, non sarà necessario l'assenso della sede di provenienza. L'unica condizione è che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. In un bando sul proprio sito le amministrazioni devono indicare i posti che intendono ricoprire e i criteri scelti. La mobilità obbligatoria potrà avvenire tra amministrazioni entro una distanza di 50 chilometri.

 

Articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni):

La norma è finalizzata ad ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità. Si stabilisce che gli elenchi del personale in disponibilità dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. L’articolo prevede inoltre che entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa. L’avvio di procedure concorsuali, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per un periodo di dodici mesi, viene subordinato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica.

 

Articolo 6   (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza):

si stabilisce il divieto per le amministrazioni - anche per quelle inserite nel conto economico consolidato della PA – e per le autorità indipendenti di conferire a soggetti collocati in quiescenza, ovvero in pensione, incarichi dirigenziali o cariche in organi delle amministrazioni.

 

Articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni):

prevede, dal 1° settembre 2014, la riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. I nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50 per cento, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.

 

Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

L’articolo introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi.

 

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria):

È abolita la norma secondo cui una quota dei diritti di segreteria spetta al segretario comunale o provinciale. I proventi di tali diritti spettano integralmente al comune o alla provincia.

 

Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali):

Vengono introdotte modifiche al sistema di reclutamento e di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle regioni, negli enti locali e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l’obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali.

 

Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate):

Si stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell’amministrazione o della società è previsto l’obbligo di riversare i compensi assembleari all’amministrazione o alla società di appartenenza. Analogamente, per i consigli di amministrazione

 

Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate):

Previsto un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono dati e proposte sugli enti pubblici dalle stesse controllati, che consentirà di avere un quadro completo degli enti pubblici e di interesse pubblico esistenti anche al fine di un eventuale riordino o accorpamento. Prevista inoltre l’unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella banca dati unificata andranno a confluire le seguenti informazioni: i dati relativi al costo annuo del personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato redatto dall’ISTAT, eccezione fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le società dalle stesse controllate; l’elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al ministero dell’Economia e delle Finanze le informazioni attinenti alle partecipazioni in società per azioni, detenute direttamente o indirettamente con le modalità stabilite in un apposito decreto.

 

Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l’Agenda digitale italiana):

Si dispone la soppressione: del Commissario del governo per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; a decorrere dal 1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate del tribunale amministrativo (TAR), ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano; del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle relative competenze al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

 

Articolo 19  (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione):

prevede l’immediata soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Obiettivo è riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario. L’articolo pone quindi in capo all’Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il fenomeno della corruzione nei lavori pubblici.

 

Art. 20 (Associazione Formez PA):

L’articolo prevede lo scioglimento dell’associazione Formez PA e la nomina di un Commissario straordinario.

 

Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione):

In un’ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, l’articolo prevede la soppressione e l’unificazione delle Scuole di formazione.

 

Art. 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

L’articolo stabilisce che per un periodo pari a due anni i componenti delle Autorità - compresi quindi anche quelli del Garante per la protezione dei dati personali - alla cessazione dall’incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle Autorità indipendenti sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi; le procedure avviate in violazione dei suddetti obblighi e le successive eventuali assunzioni sono nulle. L’articolo prevede inoltre una stretta a retribuzioni e consulenze: a decorrere dal 1 luglio 2014 le Autorità provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; a decorrere dal 1 ottobre 2014 sarà obbligatoria la riduzione, in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Prevista anche la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la stipula di convenzioni o costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici.

Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.

 

Articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard):

Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. Con specifico riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive, l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di Conferenza unificata.

 

Art. 31 (Modifiche all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001):

L’articolo prevede la possibilità per il dipendente pubblico di denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, oltre che all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale anticorruzione.

 

Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione):

L’articolo introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture. Il Presidente dell’ANAC è quindi dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto. Tali poteri propositivi consistono nell’ordine di rinnovazione degli organi sociali e, in caso di inottemperanza allo stesso, nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, ovvero, direttamente ed immediatamente nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice.

 

Art. 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera):

L’articolo dispone che le varianti in corso d’opera siano trasmesse alla valutazione dell'ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.

 

Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile):

L’articolo prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali.

Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali):

Dinanzi al tribunale ordinario si prevede l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle corti di appello si prevede l’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall’autorità giudiziari.

 

Art. 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione):

L’articolo proroga al novembre 2014 il termine della comunicazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni al ministero della Giustizia, dell’indirizzo PEC dedicato alla giustizia.

 

Senato della Repubblica

 

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. A.S. 1541

Titolo breve: Decreto Competitività

Termine per la conversione in legge: 23 agosto 2014.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alle Commissioni Industria ed Ambiente

Relatori

On. Emanuele Fiano (PD)

Lavori parlamentari:   Le commissioni hanno concluso l’esame del provvedimento. È stato avviato l'esame del decreto-legge in Aula, procedendo alla relazione orale cui ha fatto seguito la discussione generale.

Il seguito dell'esame è previsto per la giornata odierna.

 

Di interesse l’approvazione dell’emendamento 9.27 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «edilizia scolastica» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido», conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «edilizia scolastica» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido».

Principali disposizioni di interesse:

Articolo 9 (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici):

al comma 1 prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di trecento cinquanta milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per il finanziamento, che grava sul Fondo per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, ci si avvarrà della Cassa depositi e prestiti S.p.A, quale gestore del Fondo stesso.

Il comma 2 prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 n. 267 del 2000 ove si prevedono regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali.

Il comma 3 ammette i finanziamenti di cui ala comma 1 a godere della riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.

Al comma 4 si prevede che il Fondo rotativo sopracitato possa finanziare, per gli interventi per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria, anche i fondi di investimento immobiliare chiusi, promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge, n. 98 del 2011, che presentino i progetti di investimento convenienti ed efficaci.

Al comma 5 si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, al comma 6, che gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

Il comma 7 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo.

Il comma 9 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Al comma 10, è previsto che il coordinamento degli interventi sia assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione.

 

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A.S. 1428

Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409 (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri), 24, 165, 180, 199, 219, 263, 349, 482, 500, 551, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279 e 1312, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409, 103, 183 e 203.

 

Iniziativa

Governativa

Iter

Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro

Relatori

Sen. Maurizio Sacconi (NCD)

Lavori parlamentari:  La commissione ha proseguito l’esame, procedendo con l’approvazione degli emendamenti.

 

Contenuto:

Il disegno di legge delega contiene cinque deleghe:

la prima riguarda la materia degli ammortizzatori sociali: con tale delega si ha l’intento di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, con l’intento di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale (art.1).

Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

•              rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;

•              semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;

•              prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;

•              rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;

•              prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;

•              prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;

•              rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;

•              incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;

•              estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;

•              introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

•              valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;

•              eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

La seconda delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (art. 2).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

•              razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;

•              razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

•              istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

•              razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;

•              rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

•              mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

•              mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

•              favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;

•              valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

La terza delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (art. 3).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:     

•              razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;

•              eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;

•              unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

•              promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;

•              rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);

•              individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

•              revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

La quarta delega finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale (art. 4).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

•              individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;

•              procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

•              introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;

•              procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

La quinta delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare (art. 5).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

•              introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

•              garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

•              abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

•              incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;

•              favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 25/07/2014
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 25/07/2014
Permalink: Monitoraggio legislativo 21 - 25 luglio 2014 Tag: Monitoraggio legislativo 21 - 25 luglio 2014
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