Le proposte dell'ANQUAP per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di DSGA. NO all'incarico ad interim obbligatorio!

COMUNICATO AGGIORNATO

L'ANQUAP, in relazione all’ipotesi di Intesa su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2024/2025, ha posto l'attenzione sull'art. 1 comma 10 che così recita:

…con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a)    ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b)    ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale attuativo del medesimo disposto;

c)    al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d)    ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e)    ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f)     al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

In via esclusivamente residuale, laddove il posto dovesse risultare scoperto, trova attuazione il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 57 CCNL.

Il presente comma sostituisce l’articolo 14 del CCNI. 

 

Riteniamo la nuova disciplina, che sostituirebbe l'art. 14 del CCNI, formalmente e sostanzialmente corretta (tiene in considerazione alcune delle proposte che l'Anquap ha presentato), con le seguenti osservazioni:

  • all’art. 1 comma 10 aggiungere una lettera c.1) del seguente tenore: “al personale inserito come responsabile amministrativo nelle graduatorie permanenti di cui al D.M. 146/2000, ove ancora esistenti”. Si fa presente che in provincia di Catanzaro vi sono casi specifici, riferiti al D.M. 146/2000, in pendenza di giudizio addirittura per le immissioni in ruolo come DSGA;
  • all’art. 1 comma 10 sarebbe utile aggiungere anche una lettera g) del seguente tenore: “al personale inserito come assistente amministrativo nelle graduatorie provinciali permanenti e nelle graduatorie di istituto con laurea magistrale”. Si tenga conto che il ricorso a questa tipologia di personale (supplenze annuali) è stata finora utilizzata per coprire i posti di DSGA.

 

Riteniamo, inoltre, utile specificare che i criteri definiti con D.M. in attuazione dell'art. 57 comma 3 lett. a) e b) non dovrebbero contemplare l'obbligatorietà dell'incarico ad interim per chi è già titolare di incarico di DSGA (solo incarichi ad interim su base volontaria).

Infine, ci preme sottolineare che nel caso di esubero di personale inquadrato nel ruolo di DSGA che non trovi utilizzazione nelle istituzioni scolastiche, questi DSGA debbano essere utilizzati presso l’USR o gli Uffici di Ambito Territoriale della provincia di titolarità.

Ovviamente questi DSGA debbono mantenere il diritto all’indennità di direzione parte variabile, il cui calcolo sarà riferito all’ultima scuola di titolarità e/o servizio.

 

Lì, 26.06.2024, aggiornato al 27.06.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il comunicato Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 27/06/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 27/06/2024 09:07:51
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