Nella serata di ieri è stata sottoscritta l’Intesa MIM/Sindacati scuola sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell'a.s. 2024/2025.
Sull’argomento siamo puntualmente intervenuti con due documenti del 26 e 27 giugno 2024 nei quali abbiamo ritenuto che la nuova disciplina – sostitutiva dell’art. 14 del CCNI – sia formalmente e sostanzialmente corretta, con riferimento all’art. 1 comma 10 concernente la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA. Ad un tempo, però, abbiamo presentato proposte di integrazione e miglioramento che – purtroppo – non sono state accolte.
Per comune memoria riportiamo le proposte dell’Anquap:
- all’art. 1 comma 10 aggiungere una lettera c.1) del seguente tenore: “al personale inserito come responsabile amministrativo nelle graduatorie permanenti di cui al D.M. 146/2000, ove ancora esistenti”. Si fa presente che in provincia di Catanzaro vi sono casi specifici, riferiti al D.M. 146/2000, in pendenza di giudizio addirittura per le immissioni in ruolo come DSGA;
- all’art. 1 comma 10 sarebbe utile aggiungere anche una lettera g) del seguente tenore: “al personale inserito come assistente amministrativo nelle graduatorie provinciali permanenti e nelle graduatorie di istituto con laurea magistrale”. Si tenga conto che il ricorso a questa tipologia di personale (supplenze annuali) è stata finora utilizzata per coprire i posti di DSGA.
Riteniamo, inoltre, utile specificare che i criteri definiti con D.M. in attuazione dell'art. 57 comma 3 lett. a) e b) non dovrebbero contemplare l'obbligatorietà dell'incarico ad interim per chi è già titolare di incarico di DSGA (solo incarichi ad interim su base volontaria).
Infine, ci preme sottolineare che nel caso di esubero di personale inquadrato nel ruolo di DSGA che non trovi utilizzazione nelle istituzioni scolastiche, questi DSGA debbano essere utilizzati presso l’USR o gli Uffici di Ambito Territoriale della provincia di titolarità.
Ovviamente questi DSGA debbono mantenere il diritto all’indennità di direzione parte variabile, il cui calcolo sarà riferito all’ultima scuola di titolarità e/o servizio.
Valuteremo con attenzione critica la definizione dei criteri per dare attuazione all’art. 57, comma 3, lettere a) e b) del CCNL 18/1/2024 riguardante la sostituzione del titolare di incarico di Direttore SGA.
Ribadiamo con assoluta fermezza che l’incarico ad interim non può essere obbligatorio.
Lì, 28.06.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani