Il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 è scaduto. Lo stesso è stato prorogato dal Ministero e dai Sindacati con le seguenti intese;
- 16.6.2022 per l’a.s. 2022/23;
- 13.6.2023 per l’a.s. 2023/24;
- 27 giugno 2024 per l’A.S. 2024/25.
Si può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dagli art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
ü ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ü ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente (non necessaria la convivenza), ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
ü per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
ü ricongiungimento al genitore (non necessaria la convivenza).
In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell’art.18 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si , effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie.
A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.
PREFERENZE
Il Personale ATA può esprimere fino a 15 preferenze ed è possibile scegliere tra:
- Scuole;
- Comuni;
- Distretti;
- Codice provincia.
Le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
Obbligo di inserire nella prima casella della domanda la preferenza del comune di ricongiungimento del familiare.
La prima preferenza espressa nel modulo domanda deve essere riferita obbligatoriamente al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) del familiare. In questo caso è anche possibile indicare singole scuole senza la necessità di inserire l’intero codice comune/distretto sub comunale.
Nel caso in cui si intendano, invece, esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) anche per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane), è obbligatorio inserire l’intero codice comune/o distretto sub comunale di ricongiungimento prima di una qualsiasi preferenza riferita ad altro comune.
L’obbligo sussiste anche nei casi in cui ci sia una sola scuola esprimibile nel predetto comune di ricongiungimento in caso contrario, la domanda non sarà annullata, ma verranno considerate soltanto le preferenze riferite al comune di ricongiungimento con conseguente non considerazione delle preferenze riferite ad altri comuni.
All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.). Si ricorda che nei casi delle precedenze relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).
Non è possibile richiedere assegnazione provvisoria, anche se ricorrono i motivi di cui all’art. 7 (Docenti) e all’art. 17 (ATA) del CCNI 2019/21:
ü all’interno del comune di attuale titolarità. Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI, devono coesistere.
ü nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);
ü per più province;
ü per i docenti: non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Il personale ATA può chiedere l’utilizzazione se:
· in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
· restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
· dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
· già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
· trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti). Pertanto, per l’anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.
È obbligatorio indicare come prima preferenza l’istituzione scolastica di precedente titolarità. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
· L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
· dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiedano di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale 12 inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
· restituiti ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
· ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
· in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.
COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI -DSGA
Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
b) ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale attuativo del medesimo disposto;
c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito. Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.
La nuova disciplina sulla copertura dei posti vacanti e disponibili di DSGA sostituisce l’art. 14 del CCNI originario.
Lì, 04/07/2024
Il Vice Presidente ANQUAP – Responsabile Ufficio Personale
Sabato Simonetti