Pubblichiamo ORDINANZA CASSAZIONE (Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715) che l’Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara (Ufficio Legale) ha inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche con la comunicazione che segue.
La pronuncia, sfavorevole all’amministrazione, dichiara il diritto dei docenti precari al pagamento delle ferie non godute.
La pronuncia dichiara, altresì, che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Sebbene negativa, è utile per la ricostruzione complessiva della normativa e perché, comunque, nega il diritto alle ferie nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di aver invitato, inutilmente, il docente a tempo determinato (che non abbia chiesto di fruire delle ferie) a goderne, con espresso avviso della perdita.
La Cassazione afferma:
“ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Lì, 11/07/2024